Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00002 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 23/10/2001
Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00002 presentata da DAVIDE CAPARINI martedì 23 ottobre 2001 pubblicata nel bollettino n. 061 La IX Commissione, premesso che: la legge n. 66 del 2001 prevede il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'emittenza radiotelevisiva in presenza di requisiti oggettivi; le piccole emittenti comunitarie, che svolgono un servizio di grande valore in favore del territorio e delle piccole realtà locali, a causa della loro oggettiva minore capacità amministrativa, hanno incontrato difficoltà nell'istruire entro i tempi previsti dal disciplinare, la documentazione richiesta dall' iter autorizzativo; il Governo ha già predisposto una proroga dei termini con il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66; le autorizzazioni richieste non ledono i diritti regolarmente acquisiti da altri soggetti cui siano già state rilasciate le concessioni ed autorizzazioni previste dalla legge n. 66 del 2001; impegna il Governo a riesaminare, entro il termine massimo di 60 giorni, la posizione delle emittenti comunitarie e, in presenza dei requisiti richiesti dal regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, a rilasciare l'atto di autorizzazione generale alla prosecuzione dell'esercizio dell'emittenza televisiva, ove ciò non comporti lesioni dei diritti dei terzi, tenuto conto che l'autorizzazione stessa consente esclusivamente di utilizzare le frequenze già in legittimo esercizio da parte del soggetto richiedente e non comporta l'attribuzione di nuove frequenze. (8-00002) «Caparini, Gibelli».