Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01268 presentata da MOLINARI GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 07/11/2001
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01268 presentata da GIUSEPPE MOLINARI mercoledì 7 novembre 2001 nella seduta n. 057 MOLINARI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: i patronati hanno sollevato il problema del calcolo della pensione di reversibilità nel caso in cui la pensione diretta liquidata al dante causa abbia decorrenza anteriore al 1 o gennaio 1995; il problema che si pone è quello di stabilire se la misura della indennità integrativa speciale debba essere determinata sulla base della disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995 ovvero di quella dettata dalla legge n. 724 del 1994 che prevede il mantenimento dell'indennità integrativa speciale come assegno accessorio alla pensione; all'articolo 15 comma 3 della legge n. 724 del 1994 ha previsto per gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che la pensione spettante deve essere determinata sulla base di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa quella speciale; con il comma 15 del citato articolo si è inoltre stabilito che l'indennità integrativa speciale potesse essere corrisposta come assegno accessorio solo sui trattamenti di pensione dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite; su queste ultime la norma ha agito fino alla entrata in vigore della legge di riforma; ai sensi dell'articolo 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995 è stata estesa a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; il Ministero del Tesoro e l'Inpdap hanno precisato che le pensioni ai superstiti qualunque sia la data di decorrenza della pensione del dante causa vanno liquidate in base ai requisiti ed alle misure previste dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria e che ai fini della liquidazione di detti trattamenti va preso in considerazione l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico in pagamento cioè pensione ed indennità integrativa speciale; sull'argomento sono intervenute due diverse sentenze della Corte dei conti di cui la prima volta ad escludere per la perduranza della disciplina di cui all'articolo 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994 per i trattamenti, diretti e di reversibilità, aventi decorrenza successiva alla entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 335 del 1995, la seconda, invece, ammette la perduranza alla condizione che il trattamento diretto abbia avuto decorrenza ante 1 o gennaio 1994, ancorché quello di reversibilità sia successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina; il contrasto giurisprudenziale determina incertezza e confusione negli aventi diritto -: quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché questa incertezza di natura giurisprudenziale possa essere superata con l'estensione di quanto previsto all'articolo 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994 anche nei confronti delle pensioni di reversibilità derivanti da trattamenti di pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 al fine di evitare che per queste possa essere considerata accessorio mentre per le altre possa cumularsi con la pensione base. (4-01268)