Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00457 presentata da GERMANA' BASILIO (FORZA ITALIA) in data 10/12/2001
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00457 presentata da BASILIO GERMANA' lunedì 10 dicembre 2001 nella seduta n. 072 GERMANÀ. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: l'impianto normativo italiano in materia di barriere stradali, il DM n. 233 del 1992, è effettivamente molto avanzato ed anticipa in parte le norme europee EN 1317 che sono successive di alcuni anni. Nelle parte «Regolamento» si è però data, a giudizio dell'interrogante, un'impostazione aberrante del problema ed ancora oggi, malgrado le modifiche apportate per 4 o 5 volte, tali norme consentirebbero la produzione di barriere abnormi, destinate al controllo totale dei camion, ma che non tengono conto delle autovetture, ossia della presenza «debole» nella strada rispetto ai TIR, ma che costituiscono la maggioranza del traffico extraurbano e la quasi totalità di quello urbano; l'impostazione del primo Regolamento è stata quella di produrre barriere abnormi con classi di resistenza elevatissime (fino a 1000 kilojoule) con l'unica pretesa di trattenere camion in svio, senza alcun riferimento all'esito dell'urto delle vetture su quelle barriere e questa impostazione è stata sostanzialmente mantenuta nelle variazioni successive; l'uso di barriere sovradimensionate non garantisce dal salto di carreggiata dei camion, una delle ragioni dichiarate che ha fatto partire la corsa al gigantismo, perché comunque i carichi dei camion trattenuti, passano alla carreggiata opposta, con conseguente analogo pericolo, come se il veicolo pesante fosse passato -: se si intenda recepire integralmente la norma europea EN 1317-1/EN 1317-2 nelle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione, allegate al decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, così come modificate dai successivi decreti 15 ottobre 1996 - 3 giugno 1998 - 11 giugno 1999; se non si ritenga utile costituire un organismo in grado di unificare la ricerca e lo sviluppo delle barriere stradali sotto la tutela del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale organismo potrebbe essere composto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - garante della sicurezza collettiva, dagli enti appaltanti - esperti in costruzione e gestione delle strade, dai produttori - esperti nella produzione reale dei manufatti, dai centri di ricerca specializzati e dal campo di prove; se non ritenga allo scopo di contenere e recuperare i costi di richiedere una royalty a tutti gli imprenditori produttori di barriere stradali che chiederanno l'utilizzo delle barriere testate, al fine di ridurre il numero delle barriere esistenti nel mercato ad una tipologia per ciascuna destinazione e classe di resistenza, di ottenere evidenti vantaggi per i costi anche di manutenzione e di riaprire così, finalmente, il settore delle barriere al libero mercato.(5-00457)