Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01626 presentata da LEZZA GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 12/12/2001
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01626 presentata da GIUSEPPE LEZZA mercoledì 12 dicembre 2001 nella seduta n. 074 LEZZA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il «riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»; a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge; sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali; sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il Ministero della salute di una commissione consultiva; la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti: a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da ADMO Federazione Italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo; b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per un periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute! D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli Istituti previdenziali (INPS, INPDAP, ed altri), e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro; c) risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta «impegnativa» del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore; d) continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il Registro italiano dei donatori di midollo osseo - IBMDR - e talune Regioni per il rimborso delle spese di ricerca; e) le associazioni di volontariato, e tra queste ADMO in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio, ecc., non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'IBMDR, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue -: quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo anche in merito a tuffi gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, e che fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal Ministero della salute. (4-01626)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 28 gennaio 2002 nell'allegato B della seduta n. 087 all'Interrogazione 4-01626 presentata da LEZZA Risposta. - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni. In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52/2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali Aziende ospedaliere italiane. Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi. Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard prevedibili. L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52/2001 - tra cui il Regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1, costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale. In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore. Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario. Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52/2001. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52/2001, infatti, il Regolamento di attuazione della legge stessa, recante - tra l'altro - la disciplina dell'attività del Registro nazionale, viene emanato dal Ministro della salute, sentita la «Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo». L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa Commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo. L'istituzione di detta Commissione nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale (Cnst), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa. Per quanto riguarda la costituzione della Commissione nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute - Direzione generale della prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione. Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo ministero. In data 27 novembre 2001 è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», inserito nello stato di previsione di questo Ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro. Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52/2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione. Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.