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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01775 presentata da LUCCHESE FRANCESCO PAOLO (CCD-CDU BIANCOFIORE) in data 14/01/2002

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01775 presentata da FRANCESCO PAOLO LUCCHESE lunedì 14 gennaio 2002 nella seduta n. 082 LUCCHESE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: nell'articolo 17 comma 7 della Finanziaria 2002 viene stabilito che gli esami di maturità si svolgono con docenti interni per le scuole statali e parificate: se non ritenga possibile, anche al fine di determinare una giusta eguaglianza tra alunni di scuole diverse e consentire ai giovani che frequentano gli istituti scolastici legalmente riconosciuti di avere lo stesso trattamento, di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a estendere tale procedura di svolgimento degli esami di maturità anche alle scuole legalmente riconosciute. (4-01775)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 3 settembre 2002 nell'allegato B della seduta n. 185 all'Interrogazione 4-01775 presentata da LUCCHESE Risposta. - Si premette che la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, definisce scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla stessa legge. Compete all'amministrazione scolastica l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento delle scuole stesse quali scuole paritarie. Alle scuole non statali che non intendano richiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi in via transitoria le disposizioni di cui alla parte II titolo VIII del testo unico in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1992 n. 297. Ciò premesso si fa presente che l'inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale d'istruzione ha comportato, conseguentemente, che le innovazioni introdotte dall'articolo 22 comma 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sulla composizione delle commissioni degli esami di stato si applicano non soltanto alle scuole statali ma anche a quelle paritarie. Gli allievi di dette scuole sostengono pertanto gli esami con una commissione formata dai docenti della classe a cui appartengono e con un Presidente esterno. Per quanto riguarda, invece, gli allievi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, attesa la diversa situazione giuridica di dette scuole, i medesimi dovranno sostenere l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.



 
Cronologia
domenica 6 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Ministro degli esteri Ruggiero si dimette per divergenze con le critiche espresse dai ministri Bossi, Martino e Tremonti all'euro. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, dopo aver tentato una mediazione, assume l'interim del dicastero.