Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01831 presentata da RANIERI UMBERTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 21/01/2002
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01831 presentata da UMBERTO RANIERI lunedì 21 gennaio 2002 nella seduta n. 083 RANIERI e MASTELLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: nel settembre del 1993 tre persone dichiararono alla procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora ministro del bilancio, Cirino Pomicino, una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e, non avendolo trovato al Ministero ove si sarebbero recate, avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perché a loro volta la consegnassero; tali persone hanno, in seguito, negato tassativamente questo episodio; nel 1995 davanti alla Procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinanzi al Tribunale di Lecce queste stesse persone ritrattano le accuse nei confronti di Cirino Pomicino dichiarando di non averlo mai conosciuto -: se risponda al vero che in otto anni la Procura di Foggia non mai interrogato Cirino Pomicino né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993 né ha mai sentito le predette tre persone dopo che le stesse avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie; se risponda altresì al vero che nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante che a sua volta non ha mai accusato l'ex ministro del bilancio motivando tale decisione con le «funzioni di controllo e autorizzazione» che il Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica; quali iniziative di propria competenza intenda adottare in merito.(4-01831)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 18 marzo 2003 nell'allegato B della seduta n. 282 all'Interrogazione 4-01831 presentata da RANIERI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in discorso, si premette che sono stati acquisiti i necessari chiarimenti dalla dottoressa Irene Lilliu, sostituto procuratore che rappresenta il pubblico ministero nel dibattimento del processo n. 753 del 1993, pendente innanzi alla I sezione penale del tribunale di Foggia nei confronti di Paolo Cirino Pomicino per il reato di concussione commesso, nel luglio del 1991, in concorso con altre persone (imputate in separato procedimento penale) ai danni dei legali rappresentanti di due società, Emit spa e Sad srl, asseritamene costretti a promettere e versare il 5 per cento dell'importo di un appalto relativo ai lavori di adeguamento della discarica comunale di Vieste. Detto procedimento è stato istruito, in fase di indagini preliminari, dai dottori Roccantonio D'Amelio e Massimo Lucianetti ed è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 19 giugno 1995, nei confronti dello stesso Pomicino. Riguardo all'asserzione secondo la quale in otto anni Cirino Pomicino non sia mai stato interrogato dalla procura della Repubblica di Foggia, si precisa che nel corso delle indagini preliminari effettivamente il suddetto indagato non risulta essere stato sottoposto ad interrogatorio del Pubblico Ministero: d'altro canto, non vigeva, all'epoca, alcun obbligo di far precedere la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi (prescrizione introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234, poi modificata e sostituita dall'articolo 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479); a ciò si aggiunga che dalla data di celebrazione della prima udienza preliminare del 30 settembre 1996 il procedimento de quo ha subito una serie di rinvii dovuti, oltre che ad un'istanza di rimessione presentata dalla difesa dell'imputato, al legittimo impedimento per certificate patologie che non consentivano al Pomicino di presenziare alle udienze. Da ultimo, l'udienza preliminare celebrata in data 11 maggio 2001, è stata rinviata all'8 giugno 2001, data in cui l'imputato veniva interrogato, su sua richiesta, dal pubblico ministero e dal giudice per l'indagine preliminare. Riguardo all'ulteriore doglianza, secondo cui la Procura di Foggia non avrebbe mai cercato «riscontri di qualsiasi genere» alle originarie dichiarazioni accusatorie rese dalle tre persone menzionate nell'interrogazione nei confronti del Pomicino, in relazione al fatto-reato oggetto del procedimento, è emerso che quelle dichiarazioni hanno in realtà trovato conferma nelle plurime sommarie informazioni testimoniali raccolte e nelle varie acquisizioni documentali. Con riguardo poi alle specifiche doglianze secondo cui la Procura di Foggia non avrebbe sentito i tre testi «dopo che questi avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie» ed il giudice per l'indagine preliminare di Foggia, nel giugno 2001, si sarebbe «rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, rinviando a giudizio Cirino Pomicino....», è emerso che tali ritrattazioni hanno formato oggetto di separato procedimento penale, n. 7239 del 1995, instaurato presso la procura della Repubblica di Lecce, competente ai sensi dell'articolo 11 codice di procedura penale nei confronti dei pubblici Ministeri di Foggia, dottori D'Amelio e Lucianetti, che avevano condotto le indagini: i tre succitati testi sostenevano, infatti, di aver reso, a suo tempo, dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cirino Pomicino solo perché costretti dalle minacce dei magistrati inquirenti. Senonché, veniva rinviato a giudizio il solo dott. Lucianetti, in quanto, nelle more, era deceduto il dottor D'amelio: il procedimento n. 7239 del 1995 si concludeva con sentenza di assoluzione del dottor Lucianetti emessa dal Tribunale di Lecce, in data 31 marzo 1999 perché il fatto non sussiste, decisione confermata dalla corte di appello di Lecce con sentenza del 2 febbraio 2002. Dall'esame del fascicolo del procedimento penale n. 753 del 1993 si evince inoltre che i verbali delle dichiarazioni rese, innanzi all'autorità giudiziaria di Lecce dai tre testimoni citati sono stati acquisiti dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia all'udienza del 1 o ottobre 1995; sicché all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio, datata 19 giugno 1995, la Procura di Foggia non aveva a disposizione alcuna ritrattazione operata dai tre testi e, quindi, non poteva sorgere alcuna necessità di risentirli. Quanto infine alla condotta tenuta dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia in merito all'asserito rifiuto di sentire i predetti testi, risulta che all'udienza preliminare in data 8 giugno 2001 né l'imputato né il suo difensore hanno richiesto l'escussione di quei testi, limitandosi in quella sede, a produrre documenti ed a chiedere l'interrogatorio dell'imputato, regolarmente espletato nella medesima udienza camerale. Destituite di ogni fondamento possono altresì, considerarsi le critiche dirette contro la motivazione del decreto di rinvio a giudizio, a fronte delle quali è sufficiente rilevare che trattasi di provvedimento per cui non è prevista, per legge, alcuna motivazione. L'udienza in data 8 giugno 2001 si è infatti conclusa con l'emissione del decreto che dispone il giudizio: il processo è stato rinviato al 24 ottobre 2002. Tanto premesso, apparendo gli elementi conoscitivi acquisiti del tutto esaustivi ed in grado di suffragare una valutazione liberatoria sotto il profilo disciplinare, non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per far luogo a qualsivoglia iniziativa di competenza di questo Ministero. Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.