Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01835 presentata da MOLINARI GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 21/01/2002
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01835 presentata da GIUSEPPE MOLINARI lunedì 21 gennaio 2002 nella seduta n. 083 MOLINARI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge n. 108 del 1996 e la legge n. 109 del 1996 costituiscono due vere pietre angolari nella lotta alla malavita organizzata soprattutto per ciò che riguarda la confisca dei beni; la privazione del patrimonio di cui i corrotti, gli usurai e la malavita organizzata sono in possesso con titolarità legale rappresenta un passaggio fondamentale affinché la lotta ed il contrasto a questa piaga possa avere una concreta efficacia; purtroppo, ad oggi, in molti casi su tutto il territorio nazionale da nord a sud l'operatività e l'efficacia della legge n. 109 del 1996 sono messe in discussione dalle lentezze e dalle pastoie burocratiche; accade che molti usurai e malavitosi, pur avendo i beni confiscati, continuino di fatto ad avere materiale disponibilità e utilizzo degli stessi; questo comporta in termini sostanziali un forte e significativo freno per tutti coloro che quotidianamente contrastano l'usura e soprattutto costituiscono un disincentivo per chi volesse denunciare gli usurai in quanto preoccupati dalle conseguenze di una eventuale inefficacia della legge -: quali misure intendano adottare per dare piena efficacia ed operatività alla norma, impedendo che la burocrazia possa rendere inutili tutti gli sforzi condotti dal legislatore e dalla società civile per contrastare il fenomeno dell'usura che purtroppo attanaglia famiglie e attività economiche in maniera rilevante soprattutto in determinati comprensori territoriali.(4-01835)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 30 settembre 2003 nell'allegato B della seduta n. 364 all'Interrogazione 4-01835 presentata da MOLINARI Risposta. - Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 10 gennaio 2001, ha attribuito all'articolo 1, lett. a) e b) al Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazione criminali, contestualmente nominato nella persona della dottoressa Margherita Vallefuoco, il compito del raggiungimento degli obiettivi di «assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati» ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, e «tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2- nonies, 2-decies e 2- undecies della citata legge n. 575/1965, come inseriti dall'articolo 3 della legge. 7.3.1996 n. 109, anche per la prospettazione di problematiche generali inerenti alla gestione ed alla destinazione medesima». Tali obiettivi si accompagnano a quello di «formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa», nonché «procedere al costante monitoraggio dei beni confiscati, attraverso l'accesso alle banche dati di interesse esistenti presso i Ministeri della giustizia, dell'interno e delle finanze». Ai fini dell'espletamento di siffatti compiti, il Commissario straordinario del Governo ha reputato opportuno costituire, all'interno del suo ufficio, una Commissione di studio costituendo al suo interno un gruppo di studi ristretto al quale è stato attribuito il compito di elaborare un progetto mirato di riforma della disciplina suddetta. Il gruppo di studi, all'esito di una intensa attività, ha elaborato ai sensi dell'articolo 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 19.1.2001, un articolato normativo, che è stato presentato nel corso del convegno «Povera mafia» tenutosi il 20 ottobre del 2002, recante «modifiche e integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa disciplinante la destinazione e la gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali». Tale articolato è stato redatto anche sulla base di quanto è emerso dall'attività di monitoraggio posta in essere dall'ufficio del Commissario straordinario, dalla quale si rileva che i beni confiscati difficilmente vengono destinati nei tempi previsti dalla legge n. 109/96 e per le finalità dalla medesima indicate. Gli ostacoli alla corretta attuazione della legge sono diversi, tra cui la difficoltà a sgombrare gli immobili occupati dai prevenuti o dai loro familiari e molti altri che sono stati più volte segnalati agli organi competenti, durante i due anni di attività, dal Commissario straordinario. Della confisca dei beni ad organizzazioni criminali si sono peraltro occupate alcune commissioni istituite presso il ministero della giustizia nelle trascorse legislature (Commissione Ayala, Commissione Fiandaca), le quali peraltro avevano un diverso e più generale oggetto. Ad ogni modo, il problema della effettività delle procedure non è legato soltanto alle «lentezze» ed alle «pastoie burocratiche» di cui si parla nell'interrogazione. Al contrario l'istituto della confisca pone quanto meno due importanti problematiche: una è di carattere giuridico, e concerne la necessità di assicurare la tutela di terzi in buona fede che vantino diritti sui beni «mafiosi», aspetto già oggi indebitamente sottovalutato a livello di disciplina normativa (un'accelerazione della procedura potrebbe rischiare di comprimere ulteriormente i diritti dei terzi in buona fede, in contrasto oltretutto con le indicazioni costituzionali sulla libertà economica); l'altra riguarda essenzialmente la confisca dei beni «produttivi» (aziende, ecc.) ed ha natura «sociologica». Proprio in relazione ai beni situati in determinate realtà locali, il legame della clientela con la precedente gestione (ancorché mafiosa) determina spesso un allungamento dei tempi necessari alla riconversione del bene, quando addirittura non la ostacoli in modo definitivo. Inoltre, si osserva che in materia di destinazione e gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali risultano presentate due proposte di legge (nn. 3578 e 3470) dagli onorevoli Lumia e Ascierto. Entrambe si trovano in fase di prima lettura presso la Camera dei deputati. Infine, si fa presente che in materia di lotta all'usura, regolata con la legge 7 marzo 1996, n. 108, la competenza della gestione e destinazione dei beni confiscati a soggetti condannati con sentenza passata in giudicato spetta all'Agenzia del demanio, che effettua tale gestione secondo le norme introdotte dalla legge n. 109/96. In relazione a tale ultima normativa, invece, si rappresenta che l'attività della direzione generale del demanio prima, e della Agenzia del Demanio ora è sempre stata protesa con particolare sollecitudine al settore inerente la gestione e la destinazione dei beni devoluti allo Stato a seguito di confisca definitiva nei confronti di persone soggette a misure di prevenzione. Con circolare del ministero delle finanze datata 1.2.1999, nell'ottica di una riduzione dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura, venne prevista la costituzione di un organismo permanente presso ciascun Ufficio del territorio (ora filiale) in cui fossero presenti tutti i soggetti istituzionali indicati dalla legge n. 109 del 1996 per concordare direttamente la proposta di destinazione, da formalizzarsi con atto del settore dell'ufficio del territorio, per la successiva emanazione entro il termine previsto di 30 giorni dell'atto di destinazione da parte della direzione centrale del demanio (attuale Agenzia del Demanio). Circa poi la questione della materiale disponibilità dei beni da parte dei prevenuti, con lettera circolare del 25.10.2001 l'Agenzia del Demanio, anche in relazione alle osservazioni svolte dal Commissario straordinario del Governo, ha ritenuto di impartire apposite istruzioni sulle procedure inerenti gli sfratti dei beni immobili confiscati per reati di mafia analizzando anche l'ipotesi di immobili occupati, da prevenuti agli arresti domiciliari, in quanto la gestione da parte dell'amministrazione finanziaria può dirsi definita al momento dell'effettiva consegna del bene all'ente consegnatario. Con la medesima circolare, l'Agenzia del Demanio ha ritenuto necessaria l'acquisizione comunque dei pareri del prefetto e del sindaco, previsti dall'articolo 2- decies della legge n. 575/65, per la formulazione della proposta perché, indicando concrete finalità sociali o istituzionali per l'utilizzo del bene da parte della collettività locale, garantiscano l'effettiva attuazione della legge n. 109/96. Da ultimo si segnala che l'Agenzia del Demanio in un anno e mezzo di vita, ha destinato beni confiscati costituenti circa il 30 per cento di tutti quelli destinati dal 1992 e pertanto ciò dimostra il suo forte impegno, nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata che si estrinseca prima nel rendere liberi gli immobili e poi nel destinarli, mentre non può svolgere attività alcuna per contrastare il fenomeno dell'usura. Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.