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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00007 presentata da BOLDI ROSSANA LIDIA (LEGA NORD PADANIA) in data 24/01/2002

Risoluzione in Commissione7-00007 Atto Senato Risoluzione in Commissione 7-00007 presentata da ROSSANA LIDIA BOLDI giovedì 24 gennaio 2002 nella seduta n. 030 «Premesso che: - come è noto, l'Italia, sino ad oggi, non ha ancora risolto completamente il problema del risarcimento del danno dovuto agli emofilici, cioè ad una categoria particolare di soggetti contagiati dai virus di HIV, HCV e HBV per aver assunto emoderivati infetti, i c.d. "salvavita" per tutti coloro che per la necessità di colmare le carenze di alcuni fattori del sangue li hanno assunti, negli anni tra il 1980 e il 1990. - che è altresì noto che alcune centinaia di emofilici, o comunque pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue e/o suoi derivati hanno convenuto in giudizio il Ministero della salute (un primo gruppo di 380 con atto di citazione notificato nel dicembre 1993 e un secondo gruppo di 350 con atto di citazione dell'ottobre 1999) e ottenuto, il primo gruppo con una sentenza del Tribunale di Roma del novembre 1998 e il secondo, con una sentenza del 14 giugno 2001, la condanna del Ministero della salute a risarcire tutti i danni provocati agli emofilici (materiali, morali, alla vita di relazione e biologici) indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria di cui alla legge 210/1992. Il Ministero è stato ritenuto colpevole per omissione di vigilanza e controllo relativamente all'attività di produzione, immissione, commercializzazione e distribuzione dei plasmaderivati, per il mancato ritiro dei plasmaderivati infetti di cui era nota la pericolosità nonché per non aver dato attuazione alle leggi emanate in materia. Come conseguenza della sentenza del novembre 1998, ma soprattutto sotto la spinta delle reiterate prese di posizione delle forze politiche in Parlamento, l'allora Ministro Rosy Bindi assumeva in Parlamento l'impegno formale di chiudere anche in Italia questa tragica vicenda e costituiva con decreto del 9 novembre 1999 un gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare possibili soluzioni transattive. Durante i lavori della commissione ministeriale i membri del collegio difensivo che ne facevano parte precisavano di limitare la transazione delle voci di risarcimento, oggetto della sentenza del 1998 (danni materiali, morali, alla vita di relazione e biologici) ai soli aspetti del danno biologico e morale. Quali parametri utili ad individuare l'ammontare individuale del danno biologico e morale venivano indicati, da un lato, l'importo liquidato per la strage del Cermis (tre miliardi e ottocento milioni esenti da imposte) ridotto ad un terzo (1.200.000.000 - un miliardo e duecento milioni circa), dall'altro, la media tra le liquidazioni previste da vari Tribunali per il danno biologico, con il risultato di individuare, per i viventi, la somma di lire 3.000.000.0000 (tre miliardi) e, per gli aventi causa dai soggetti deceduti, lire 5.000.000.000 (cinque miliardi). Per gli uni e per gli altri, si proponeva di ridurre l'entità del danno biologico e morale, mediamente a lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) cadauno esenti da imposte, sia per i viventi che per gli aventi causa dai soggetti deceduti. Nella relazione del Collegio difensivo elaborata nel corso dei lavori della commissione ministeriale si evidenziava che liquidando complessivamente 720 miliardi (pari a 600 emofilici per 1.200.000.000) il Ministero avrebbe sostenuto un onere inferiore di ben 1.586 miliardi rispetto al totale risultante dai conteggi e cioè 2.306 miliardi (corrispondenti a lire 3.266.487.424 x 420 viventi = 1.371.924.540+lire 5.190.312.000 x 180 aventi causa dai soggetti deceduti = 934.256.160.000). Queste deduzioni del collegio difensivo in seno alla commissione paritetica venivano a cura del Ministero della sanità trasmesse al Ministero del tesoro e alla Presidenza del Consiglio (in relazione alla "notevole entità delle cifre medesime che impone delicate valutazioni a vari livelli istituzionali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio"). Nell'ultima riunione della commissione paritetica del 31 marzo 2000 i legali degli emofilici, esprimevano l'auspicio che il Ministero della salute e la stessa Presidenza del Consiglio si costituissero parti civili, nel processo penale di Trento promosso nei confronti di Poggiolini e di vari dirigenti di case farmaceutiche affiancandosi alla difesa di tutti i danneggiati anche al fine di recuperare da persone ed enti responsabili quanto sarebbe stato erogato a seguito della transazione. Dal 31 marzo 2000 gli emofilici, le loro associazioni e il collegio difensivo attendono un seguito concreto alle proposte conciliative avanzate e sono stati costretti a prendere atto che all'udienza del 12 dicembre 2000 il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio, regolarmente citati non si costituivano parte civile al processo di Trento. Tutto ciò premeso si impegna il Governo: - a riprendere le trattative per una soluzione transattiva utilizzando tutti i canali possibili, e recuperando i lavori del gruppo paritetico; - a recuperare le risorse necessarie al risarcimento degli emofilici o comunque dei pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue e/o suoi derivati e degli aventi causa; - a costituirsi parte civile nella persona del Ministro della salute e del Presidente del Consiglio dei Ministri alla udienza del GUP al Tribunale di Trento, al procedimento ancora in corso, non appena lo stesso giudice di udienza preliminare avrà esaurito la parte procedurale (valutazione di eccezione sulla costituzione delle parti civili) ed avrà individuato l'elenco definito degli imputati e delle relative imputazioni». (7-00007) Boldi

 
Cronologia
domenica 6 gennaio
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giovedì 21 febbraio
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