Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01966 presentata da LEZZA GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 30/01/2002
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01966 presentata da GIUSEPPE LEZZA mercoledì 30 gennaio 2002 nella seduta n. 089 LEZZA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il comma 3 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 sancisce che «a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa»; la lettura sic et simpliciter del testo legislativo evidenzia che il soggetto beneficiario debba essere un lavoratore dipendente (presso pubbliche amministrazioni o aziende private) al quale è stata riconosciuta una percentuale d'invalidità superiore al 74 per cento (non dice se riconosciuta prima o durante il rapporto di lavoro) e tantomeno fa riferimento ad invalidità riconosciute prima o dopo il 2002; la norma non può che aver disposto che gli invalidi per qualsiasi causa (civili, del lavoro, INPS, eccetera) con una percentuale di invalidità superiore al 74 per cento (che è potuta intervenire in qualsiasi momento della vita del lavoratore), titolari di una posizione assicurativa obbligatoria come dipendente pubblico e privato, anche avendo cessato il rapporto di lavoro, possono a domanda, la quale può avere una valenza successivamente al 1 o gennaio 2002, richiedere l'accredito figurativo di due mesi per ogni anno di lavoro prestato nella propria vita lavorativa, e quindi anche per periodi anteriori al 1 o gennaio 2002; la norma non ha espressamente stabilito che devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il requisito sanitario richiesto. Pertanto si deve ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di considerare «tutti gli anni di servizio prestato» (diversamente la legge l'avrebbe specificato esprimendosi «... per ogni anno di servizio prestato in concomitanza del requisito dell'invalidità...» e non con il solo «... per ogni anno di servizio prestato...»), anche se non concomitanti con il requisito sanitario, e che la data del 1 o gennaio 2002 si riferisca esclusivamente all'inizio del momento temporale in cui il lavoratore può formalizzare, in maniera volontaria, la richiesta del beneficio dell'accredito (diversamente il legislatore avrebbe detto «... per i periodi di lavoro svolto successivamente al 1 o gennaio 2002... è riconosciuto...» e non con il solo «... a decorrere dal 1 o gennaio 2002... è riconosciuto...»); non si può dare una diversa interpretazione, poiché la norma punta a tutelare il lavoratore dipendente, che ha acquisito delle menomazioni fisiche tali da comportare un alto grado di invalidità e che logicamente nel tempo e nel corso dell'attività lavorativa, è diventato un soggetto a maggiore rischio, con un'accelerazione del logoramento fisico, e che nella logica della tutela gli si può, a propria scelta, consentire di raggiungere prima il diritto alla prestazione, rispetto al lavoratore ancora fisicamente integro; la circolare informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001, pur recependo il principio della retroattività del beneficio, ha invece disatteso la volontà del legislatore nella parte in cui asserisce che il beneficio verrà calcolato soltanto sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità (ci deve essere dunque concomitanza del servizio e del requisito dell'invalidità) -: se non ritenga opportuno al fine di evitare gravi danni ai lavoratori invalidi interessati nonché l'instaurazione di un enorme contenzioso, tenuto conto altresì che la norma aveva suscitato una certa attesa nei lavoratori portatori di un alto grado di invalidità, ormai proiettati verso un volontario esodo anticipato dal lavoro, favorendo anche il ricambio l'emanazione di una circolare ministeriale o qualsivoglia altro atto che possa chiarire all'INPDAP ma anche agli altri enti previdenziali, che si apprestano ad emanare le circolari in merito, che il comma 3 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 venga applicato concedendo: ai lavoratori sordomuti ed agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata o venga riconosciuta da parte delle Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (invalidità civili, invalidità di guerra, invalidità di servizio, INAIL, eccetera) una invalidità superiore al 74 per cento, vengono concessi, due mesi di contributi figurativi, utili non solo per il diritto alla prestazione pensionistica ma anche ai fini dell'ammontare della stessa, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, fino ad un massimo di sessanta mesi, a partire dall'inizio della carriera lavorativa e per i periodi anche non concomitanti con lo stato di invalidità. (4-01966)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 30 settembre 2003 nell'allegato B della seduta n. 364 all'Interrogazione 4-01966 presentata da LEZZA Risposta. - Con l'interrogazione indicata in oggetto viene lamentata una disparità di trattamento nell'applicazione della normativa di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), nei confronti dei lavoratori invalidi per qualsiasi causa, rispetto ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381. In proposito si fa presente che la ratio della citata norma è quella di ottenere una maggiorazione contributiva in favore delle categorie di lavoratori disabili individuati dalla norma stessa, e che, pertanto, risponde all'intrinseca finalità della disciplina in esame stabilire un nesso di corrispondenza tra riconoscimento dell'invalidità che dà titolo alla maggiorazione e attribuzione del beneficio. È, peraltro, altrettanto evidente che considerare le due tipologie di invalidi alla stessa maniera, realizzerebbe una disparità di trattamento non conforme al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione. Occorre, infatti, tener presente che si considera sordomuto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 «.... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». Laddove il sordomutismo non presenti queste caratteristiche, che danno luogo ad un trattenimento diversificato, occorrerà dimostrare, al pari delle altre categorie di invalidi contemplate dalla normativa, che l'attività lavorativa è stata svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto. Si fa presente, infine, che la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 e l'informativa n. 75 del 27 dicembre 2001, con le quali l'INPS e l'INPDAP hanno, rispettivamente, diramato le istruzioni alle proprie sedi per l'applicazione del citato articolo 80, comma 3, appaiono in linea con quanto stabilito dalla norma stessa. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.