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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00585 presentata da PREDA ALDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 30/01/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00585 presentata da ALDO PREDA mercoledì 30 gennaio 2002 nella seduta n. 089 PREDA, RAVA, ROSSIELLO e SEDIOLI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che: il principio fondamentale che ispira la normativa dell'Unione europea per tutti i prodotti, compresi quelli alimentari, è che un prodotto legalmente fabbricato secondo le leggi vigenti in un Paese membro deve poter liberamente circolare in tutti gli altri Paesi della Comunità, senza incontrare ostacoli creati dalle leggi vigenti nei singoli Paesi a cui i prodotti sono destinati. Conseguentemente, la direttiva di base sulla etichettatura n. 112 del 1979 CEE già nel 1997 è stata modificata con la direttiva n. 4, sanando il conflitto di interessi tra due princìpi fondamentali del diritto comunitario, quello della libera circolazione delle merci, da un lato, a quello della tutela dei consumatori, dall'altro lato, riconoscendo per la prima volta la prevalenza del secondo rispetto al primo; nella direttiva n. 13 del 2000 - che ha ricodificato la normativa di base sull'etichettatura - questo elemento è stato confermato nel punto 5) del consideranda , ed ulteriormente esplicitato al punto 8); dalla suddetta direttiva si evince che, in attesa di stabilire l'elenco delle diciture obbligatorie per tutti i prodotti alimentari e pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico, gli Stati membri «hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della direttiva, sottoponendo tali disposizioni ad una procedura comunitaria (al momento non meglio definita); nell'articolato della medesima direttiva, all'articolo 2, è previsto che «l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento» di un prodotto, mentre all'articolo 5, punto 1, lettera c) è previsto che «in casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che esso designa si discosta talmente, del punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione e che le disposizioni della lettera b) (informazioni descrittive in etichetta) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione»; nel comparto del latte alimentare l'Italia, a differenza degli altri Stati dell'Unione europea, ha una legge specifica n. 169 del 3 maggio 1989, in cui vengono definite le denominazioni legali del latte alimentare e, in particolare, del «latte fresco pastorizzato» e del «fresco pastorizzato di alta qualità». Vengono, altresì fissate le condizioni e le caratteristiche del latte crudo alla stalla, i tempi intercorrenti tra le varie fasi di mungitura, pastorizzazione e durata del confezionamento e prescritti parametri di qualità del latte confezionato. Per il latte fresco pastorizzato è ammessa, esclusivamente la classica pastorizzazione e nessun altro metodo di riduzione del contenuto di batteri, a tutela della naturalità e genuinità del latte crudo di partenza; nel nostro paese si sta commercializzando latte microfiltrato, che è illegale per gli stessi Paesi nei quali viene prodotto e confezionato, infatti il regolamento n. 2597 del 1997, stabilisce che sono autorizzate «esclusivamente», oltre che la modifica del tenore naturale di materia grassa: l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine e la riduzione del tenore di lattosio; ma soltanto a condizione che questi interventi «siano indicati sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili». Il processo di microfiltrazione comporta profonde manipolazioni sul latte, che sono in contrasto con la naturalità del prodotto ed inoltre la rimozione indifferenziata (non selettiva) di microrganismi dal latte crudo che annulla le differenze qualitative originarie; nel corso del 2001 è aumentata la quantità di latte fresco pastorizzato di importazione con durabilità nettamente più lunga di quanto stabilito dalla legge italiana. Questo comporta un uso improprio dell'attributo «fresco», senza vincoli precisi alle condizioni stabilite dalla legge 169 del 1989. Tutto ciò comporta confusione nei consumatori e situazioni gravi di concorrenza sleale per i produttori nazionali -: quali provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di pervenire, a tutele dei consumatori e delle produzioni nazionali, ad un chiarimento che preveda quanto meno il divieto della commercializzazione del latte microfiltrato come latte fresco e il divieto di periodi di durabilità per il latte fresco decisamente più lunghi rispetto a quelli consentiti, attualmente, dalla legge italiana.(5-00585)

 
Cronologia
domenica 6 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Ministro degli esteri Ruggiero si dimette per divergenze con le critiche espresse dai ministri Bossi, Martino e Tremonti all'euro. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, dopo aver tentato una mediazione, assume l'interim del dicastero.

giovedì 21 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Dopo il rifiuto del Governo di stralciare la riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla più generale riforma del mercato del lavoro i sindacati si dividono: la CGIL si dichiara indisponibile a proseguire le trattative.