Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01354 presentata da PETERLINI OSKAR (PER LE AUTONOMIE) in data 05/02/2002
Interrogazione a risposta scritta4-01354 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01354 presentata da OSKAR PETERLINI martedì 5 febbraio 2002 nella seduta n. 113 PETERLINI Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. Premesso che: con proprio decreto in data 6 dicembre 2001, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha sospeso dalla carica di consigliere regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol il consigliere Franco Tretter nei cui confronti è stata pronunciata dal Tribunale di Trento una sentenza non definitiva di condanna per il reato di peculato, il provvedimento è stato adottato in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 15, commi 4- bis e 4- ter, della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni; a questo proposito appaiono più che legittimi i dubbi di costituzionalità della legge citata, in quanto essa viola sia il principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, sia quello di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; appare evidente come la norma da cui consegue la sospensione di un pubblico amministratore, titolare di carica elettiva, possa risultare anche lesiva dello stesso mandato popolare in quanto impedisce all'interessato l'espletamento dell'incarico cui è stato chiamato dal volere degli elettori; la legge in questione, prevedendo la sospensione di una carica elettiva, conferisce, di fatto, alla Magistratura il potere di delegittimare con propria sentenza, ancorché non definitiva, un organismo istituzionale mettendone pericolosamente in discussione l'operatività tramite la sospensione di un membro eletto; deve essere ricordato al riguardo che la condanna è stata comminata al consigliere regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol Franco Tretter nella sua funzione di Capogruppo per avere utilizzato i finanziamenti erogati al Gruppo Consiliare per fini «non strettamente istituzionali» e che pertanto, essendo stati fatti oggetto nel frattempo di indagine giudiziaria tutti i gruppi consiliari provinciali eletti nella passata legislatura in Trentino, non è fuori luogo ipotizzare ulteriori provvedimenti che finirebbero per compromettere definitivamente la possibilità di operare dell'intera Assemblea Legislativa che sarebbe così sottoposta, in contrasto con il principio della separazione dei poteri, al potere della Magistratura cui verrebbe; in questo modo demandato il compito di stabilire, di caso in caso e di sentenza in sentenza, quale tipo di attività possa essere definita «istituzionale» e quale no, si chiede di sapere se non si ritenga opportuna la modifica urgente di una legge che deroga in maniera così evidente al principio costituzionale il quale prevede (all'articolo 27 della Costituzione), che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» e che viola il divieto di un trattamento differenziato per particolari persone o categorie di cittadini e soprattutto prevede il doppio grado di giurisdizione con la duplicità di cognizione della causa (civile o penale) da parte di due giudici diversi (di primo grado e d'appello), rimarcando al riguardo che la sospensione cautelativa della carica a seguito di una condanna non definitiva è prevista dalla legge per i consiglieri regionali, ma non per i componenti delle assemblee parlamentari. (4-01354)