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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02140 presentata da DI TEODORO ANDREA (FORZA ITALIA) in data 18/02/2002

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02140 presentata da ANDREA DI TEODORO lunedì 18 febbraio 2002 nella seduta n. 099 DI TEODORO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: l'artrite reumatoide è una malattia cronica fortemente invalidante che provoca gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti (in Italia sono circa 350 mila); tale patologia ha un costo elevato per il paziente che deve provvedere all'acquisto di numerosi farmaci, all'assistenza da parte di altre persone e a servizi ed ausili non resi dal Ssn, con evidenti ripercussioni sui bilanci familiari; sul mercato sanitario sono disponibili terapie biologiche in grado di rallentare la progressione di questa patologia e di migliorare in modo significativo la qualità di vita dei pazienti trattati; con il varo del progetto Antares, in base al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, ( Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2001) dovrebbe essere possibile usufruire dei farmaci biologici da parte dei pazienti affetti da artrite reumatoide a uno stadio di malattia rientrante nei parametri definiti dal progetto steso, presso un certo numero di centri reumatologici individuati dalle regioni sulla base del dettato del citato decreto ministeriale; le organizzazioni dei malati affetti da questa malattia da tempo evidenziano l'inadeguatezza delle procedure di rimborso di tali farmaci da parte delle regioni alle aziende sanitarie ed ospedaliere; i farmaci in parola sono classificati in fascia H, ovvero sono disponibili solamente attraverso una somministrazione in sedi ospedaliere; l'azienda ospedaliera che somministra il farmaco al paziente in regime di ambulatorio o day hospital riceve a pagamento della prestazione effettuata la tariffa corrispondente al codice DRG cui afferisce l'artrite reumatoide; l'importo corrisposto è del tutto inadeguato alla copertura dei costi dei farmaci e solo in poche regioni è attivo il meccanismo di compensazione interaziendale delle prestazioni che consente alle aziende ospedaliere di far gravare il costo del trattamento farmacologico, somministrato in ambulatorio, alla azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente -: quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere affinché la Conferenza Stato-Regioni e le regioni s'impegnino a garantire l'erogazione del farmaco attraverso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, affinché siano attivate le procedure di compensazione interaziendale delle prestazioni che consentano ai medici reumatologi di trattare tutti i pazienti con i farmaci biologici che hanno fornito ampia dimostrazione di validità terapeutica al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita dei pazienti affetti da artrite reumatoide e affinché, infine, siano adeguati i DRG di reumatologia, allineandoli ai costi di queste terapie, come è stato fatto in passato per altre terapie quali quelle oncologiche e cardiologiche che godono di un riconoscimento finanziario ben superiore e così sufficiente a coprire i costi dei farmaci necessari al loro trattamento.(4-02140)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 14 febbraio 2006 nell'allegato B della seduta n. 750 all'Interrogazione 4-02140 presentata da DI TEODORO Risposta. - La vigente disciplina in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è il Decreto ministeriale 30 giugno 1997 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994». In considerazione delle innovazioni, soprattutto in termini di tecniche e tecnologie innovative, avvenute nella tipologia delle prestazioni e della necessità di revisionare le tariffe massime indicate nel decreto citato, il ministero della salute ha adottato alcune iniziative. Al fine di aggiornare il sistema di classificazione DRG ( Diagnosis Related Groups ) è stato siglato in Conferenza Stato-Regioni, in data 16 giugno 2005, un Accordo per l'aggiornamento alla versione 19 a , della classificazione DRG. Ai sensi, inoltre, dell'articolo 1, comma 170, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), sono stati avviati i lavori preparatori di revisione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (ricognizione e analisi dei tariffari regionali, elaborazione di un modello di simulazione, al fine di stimare la remunerazione teorica qualora venissero adottate tariffe diverse rispetto a quelle indicate nel provvedimento menzionato). Relativamente al modello organizzativo di «compensazione interaziendale», richiesto dall'interrogante, si segnala che non esiste, in tal senso, alcun tipo di impedimento normativo per le Regioni, alle quali spetta la scelta autonoma di adottare e rendere efficace un tale sistema di remunerazione. Si precisa, inoltre, che i medicinali biologici anti-TNF (Etanercept ed Infliximab) impiegati per il trattamento dell'artrite reumatoide, sono stati ammessi alla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, in funzione della diagnosi, del piano terapeutico e della distribuzione diretta da parte dei Centri specialistici di reumatologia, individuati dalle Regioni e dalle province autonome, in collegamento al progetto di ricerca «Antares». La possibilità di collegare il regime di rimborsabilità dei citati farmaci biologici all'attivazione di una rete di Centri specialistici garantisce ai pazienti una diagnosi differenziale, la definizione di un piano terapeutico e un follow-up periodico e programmato nel tempo. Rientra nell'ambito delle competenze degli, Enti, regionali garantire l'accesso e l'approvvigionamento dei farmaci in questione presso i Centri suddetti ed assicurarne una adeguata e capillare distribuzione, in analogia alla corrispondente responsabilità dell'organizzazione e della funzionalità dei centri medesimi. Va, inoltre, segnalato che l'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405; «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», attribuisce la facoltà alle regioni di provvedere alla stipula di accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, per consentire agli assistiti di rifornirsi direttamente presso le farmacie dei medicinali che richiedono un controllo continuato del paziente. Il Ministro della salute: Francesco Storace.