Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00706 presentata da DEGENNARO CARMINE (UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU)) in data 19/02/2002
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00706 presentata da CARMINE DEGENNARO martedì 19 febbraio 2002 nella seduta n. 100 DEGENNARO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: le operazioni di locazione finanziaria di impianti previste dall'articolo 9 della legge 1 o marzo 1986, n. 64, sono disciplinate dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), in materia di norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali; in particolare, il comma 6 del citato articolo 83 stabilisce che la società locatrice «dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del comma 3», e cioè ad un contributo (cosiddetto «in conto canoni») di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi sugli interventi, di cui le operazioni godrebbero se realizzate mediante un mutuo agevolato; le società di locazione finanziaria hanno sempre, senza eccezioni, considerato, ai fini IVA, tali contributi - qualificati come in conto capitale avendo la funzione di ridurre il costo di acquisizione degli impianti da parte delle società concedente con conseguente indiretto beneficio per l'utilizzazione - come cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; su tale impostazione non sono mai sorte contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria né nei confronti delle società di leasing né dei soggetti utilizzatori; la medesima impostazione ha trovato costante conferma nel comportamento dell'amministrazione erogatrice del contributo, che ha sempre coerentemente ritenuto non applicabile la ritenuta del 4 per cento, alla quale il contributo sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato considerato come contributo in conto esercizio; alcune primarie società di leasing hanno posto in essere con società industriali facenti parte di una società consortile operazioni in locazione finanziaria aventi per oggetto stabilimenti industriali da impiantare nel Mezzogiorno, a valere sulla legge n. 64 del 1986, realizzata nell'ambito del contratto di programma del 27 giugno 1995, sottoscritto dalla suddetta società consortile, dalle società consorziate e dal ministero del bilancio e della programmazione economica; erroneamente, in sede di applicazione di tale agevolazione è stata effettuata l'erogazione da parte del ministero di talune anticipazioni, a valere sui contributi anzidetti, direttamente alle aziende utilizzatrici consorziate, anziché alle società di leasing effettive titolari del diritto alla loro percezione; lo stesso ministero, con successiva nota in data 29 luglio 1996, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, ha opportunamente disposto che le società utilizzatrici riversassero le somme ricevute al predetto titolo alle società concedenti, affermando con l'occasione la natura di contributi in conto capitale delle somme medesime; organi finanziari periferici hanno recentemente contestato ad alcune società di leasing interessate e ad alcuni utilizzatori l'omessa applicazione dell'IVA sulle somme riversate dagli utilizzatori medesimi, ritenendo erroneamente che le stesse debbano concorrere a formare il corrispettivo imponibile delle prestazioni (di locazione finanziaria) rese dalle predette società -: se non ritenga opportuno ed urgente confermare, anche al fine di dirimere qualsiasi controversia in atto, la correttezza del comportamento tenuto dalle società del settore, precisando opportunamente che il contributo, anche nel caso in cui sia stato impropriamente ricevuto dalla società di leasing per il tramite dell'impresa utilizzatrice anziché direttamente dal ministero, dia luogo ad una semplice cessione di denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e pertanto non può essere compreso, in nessuno caso, nel corrispettivo delle prestazioni rese dalla società concedente. (3-00706)