Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00691 presentata da CARLI CARLO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 27/02/2002
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00691 presentata da CARLO CARLI mercoledì 27 febbraio 2002 nella seduta n. 105 CARLI, CORDONI e VIGNI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il Comune di Pietrasanta con delibera della Giunta municipale n. 314 del 30 dicembre 2000 avente per oggetto il programma degli investimenti del settore dei lavori pubblici per il triennio 2001-2003, ha approvato l'elenco dei beni patrimoniali che saranno oggetto di alienazione nel triennio 2001-2003 e all'interno di esso al punto 7 (settore terreni) vengono indicati come bene alienabile le aree a parcheggi e giardini in concessione agli stabilimenti balneari per una superficie complessiva di circa 70.000 mq, per un valore indicativo di lire 9 miliardi; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31 maggio 2001, avente per oggetto: «Beni immobili di proprietà del Comune»: arenili - declassificazione e trasferimento da modello B «Beni immobili patrimoniali indisponibili» al modello C «Beni immobili patrimoniali disponibili», viene approvato di declassificare e trasferire le aree dei cosiddetti «arenili comunali» al patrimonio disponibile del Comune; per ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Pietrasanta n. 39 del 31 maggio 2001, hanno fatto ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Toscana (Firenze), le associazioni ambientaliste della Versilia, i rappresentanti dell'apposito Comitato, costituitosi contro la vendita dell'arenile, nonché i capigruppo dei gruppi consiliari di opposizione del Consiglio Comunale di Pietrasanta, contestando al Comune di Pietrasanta, in estreme sintesi a) violazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000; b) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; c) carenza di motivazione e contrarietà intrinseca dell'atto; in data 19 novembre 2001 per conto del Comune di Pietrasanta lo studio legale Lessona di Firenze depositava presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Terza Sezione, una memoria contro il predetto ricorso delle associazioni ambientaliste ed altri, nella quale tra l'altro si afferma e si dichiara esplicitamente che: «nessuno degli atti deliberativi ex adverso impugnati, infatti, prevede la cessione degli arenili comunali ai titolari degli stabilimenti balneari, né tantomeno prevede il ricorso a forme di trattativa privata». «...che questa sia l'unica e sola verità è inconfutabilmente dimostrato da una semplice circostanza e cioè dal fatto che l'Amministrazione Comunale si accinge a vendere la proprietà di detti arenili a mezzo di asta pubblica e cioè attraverso il procedimento di gara che più tutela il diritto dei cittadini tutti a poter concorrere per l'acquisizione dei beni»; l'annunciata alienazione dei beni, cosiddetti arenili comunali, sarebbe certamente un grave danno al Comune di Pietrasanta sia sotto il profilo di impoverimento del proprio patrimonio immobiliare, posto in un luogo strategicamente importante sotto ogni punto di vista, per la perdita di funzione pubblica, un danno economico-finanziario, paesaggistico, per la perdita di una fonte costante dì gettito finanziario derivante dalla riscossione della tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico e ancor di più dannoso sarebbe se poi su tali beni potessero essere realizzate nuove opere; l'alienazione di tale bene di proprietà pubblica rappresenta un danno per quanti vogliono accedere al godimento del mare perché questa fascia assumerebbe di fatto con la sua privatizzazione la funzione di barriera, tanto più se vi fossero realizzate nuove opere, e quindi sarebbe impedito, se non autorizzato dal legittimo proprietario, il suo attraversamento, che altrimenti costituirebbe un reato, dato dalla violazione di proprietà privata; la vendita e quindi privatizzazione di tale fascia costituirebbe un danno per i concessionari degli stabilimenti balneari, che con nuove opere realizzate sull'ex demanio comunale si troverebbero confinanti con una proprietà diversa ed indipendente dalla loro concessione e dalle prospettive autonome sui diritti legati agli attuali arenili comunali, rispetto all'altra concessione data su proprietà dello Stato, provocando, quindi, una grave incongruenza di accesso all'uso della struttura balneare, in quanto la cessione della proprietà comunale non può avere nessun vincolo funzionale e di permanente collegamento con la concessione data sul demanio marittimo statale; grave danno per il turismo ed i concessionari è anche rappresentato dall'inevitabile procedura che il Comune di Pietrasanta è vincolato a seguire nel caso della malaugurata vendita, che stante il valore, come indicato nella delibera della Giunta municipale n. 314 del 30 dicembre 2000, comporta il necessario ricorso all'asta pubblica a livello europeo, dato il rilevante valore del bene, con possibilità di acquisto dell'intera fascia dell'arenile comunale da parte di società multinazionali che comprometterebbe il godimento del mare e l'accesso agli stabilimenti balneari; stante, inoltre, la possibilità di dar corso alla alienazione di tali aree e nella eventualità di realizzazione sulle stesse nuove opere o di modificazioni dello stato attuale, attualmente destinate ad uso parcheggio, insistenti sul demanio comunale in zona finitima al pubblico demanio marittimo, e più precisamente ad immediato ridosso agli stabilimenti balneari, senza soluzione di continuità, che caratterizzano il litorale di Marina di Pietrasanta, si evidenziano le seguenti responsabilità e valutazioni da parte del Governo e dello Stato a) le aree dell'ipotesi di alienazione, in quanto esistenti in prossimità del demanio marittimo entro una zona di 30 metri dal limite del medesimo, risultano per effetto dell'articolo 35 del Codice della Navigazione assoggettate ad una particolare disciplina che presuppone un apposito nullaosta tuttora di competenza dell'autorità marittima (Capo del Compartimento), trattandosi di materia afferente la dominicalità del bene e, in quanto tale, sottratta al conferimento di funzioni agli enti locali. Quanto sopra, al fine di evitare che l'occupazione, l'esecuzione di opere ed eventuali innovazioni successive, rechino ingiustificate limitazioni all'uso del demanio marittimo, il quale per la sua natura di bene pubblico destinato a soddisfare le esigenze della collettività non può soffrire di alcun tipo di impedimenti al raggiungimento istituzionale dei cosiddetti pubblici usi del mare. In siffatto contesto, appare di tutta evidenza come una eventuale «privatizzazione» delle aree in questione - potendosi paventare inoltre, una futura diversa destinazione delle stesse - si configura come sostanziale pregiudizio al libero uso del finitimo demanio marittimo, il cui accesso e per l'effetto il suo godimento da parte della generalità degli utenti troverebbe un vincolo invalicabile nei limiti che, comunque impone il rispetto della proprietà privata; b) anche nel caso che si arrivasse alla «privatizzazione» delle aree in questione è da rilevare che eventuali innovazione dovranno pur sempre esser autorizzate dalla competente autorità marittima. Si configura, nella specie, infatti, l'ipotesi «di nuove opere da farsi entro i limiti della proprietà privata confinante con i beni del demanio marittimo», disciplinata dall'articolo 759 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione. Si configura, in buona sostanza, l'istituto della servitù che, quale diritto reale su cose altrui comporta ipso facto una limitazione del diritto di dominio o di esercizio dello stesso. Nel caso specifico di proprietà privata confinante con il demanio marittimo - in virtù proprio delle peculiarità dei beni demaniali - non può ammettersi che la servitù importi pregiudizio ai diritti inerenti la proprietà demaniale. Si aggiunga che, essendo i beni demaniali, tuttora inalienabili, non è consentito che il privato acquisti sugli stessi un diritto di servitù; c) la particolare configurazione dell'arenile di Marina di Pietrasanta si delinea per il susseguirsi senza soluzione di continuità di aree concessionate, renderebbe di difficile attuazione, per i rammentati limiti che il rispetto della proprietà privata impone, i controlli delle forze dell'ordine finalizzati alla corretta utilizzazione del bene e l'accesso dei mezzi di soccorso -: nel caso di vendita di predetti beni comunali a privati e nel caso in cui questi ultimi chiedano modificazioni allo stato di fatto attuale per realizzare nuove opere, esercitare il suo potere autorizzatorio per salvaguardare la fruibilità del demanio dello Stato e il diritto di accesso al godimento del mare.(5-00691)