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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00696 presentata da KESSLER GIOVANNI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 28/02/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00696 presentata da GIOVANNI KESSLER giovedì 28 febbraio 2002 nella seduta n. 106 KESSLER e LUCIDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: in Trentino trovano esecuzione immediata decreti di rimpatrio emessi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») dal comitato per i minori straneri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di minori stranieri soli con modalità che provocano effetti dannosi; i provvedimenti di rimpatrio risultano essere adottati con procedura che non rispetta la legge, e in particolare sotto i profili del diritto di accesso al procedimento, della partecipazione del minore al procedimento considerandone adeguatamente il parere e dando piena conoscenza degli atti e del provvedimento finale, dell'obbligo di motivazione, di trasparenza dell'agire amministrativo, del diritto di difesa: non è infatti lasciato un termine congruo per valutare l'impugnazione, di almeno 60 giorni, come previsto in via ordinaria dalla legge, essendo i provvedimenti eseguiti ancor prima che il destinatario li conosca; non è data alcuna indicazione delle modalità di impugnazione e del foro competente (la legge tacendo sul punto); l'esecuzione avviene subito dopo l'adozione del provvedimento e a mezzo della forza pubblica, senza preavviso, contro la volontà dei minori, anche prelevandoli da scuola, in violazione della Costituzione stessa, per la quale qualsiasi restrizione della libertà personale può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria; i provvedimenti sono stati finora adottati con motivazione estremamente carente, quasi identica nei diversi decreti, secondo frasi standard ricorrenti, senza indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria come invece previsto dalla legge sul procedimento amministrativo; le indagini dell'istruttoria presentano manifeste carenze, considerato che hanno portato il Comitato per i minori stranieri ad affermare circostanze non vere, quali l'esistenza di un padre deceduto da anni e a ritenere crollata una abitazione familiare invece eretta; l'illegittimità dei provvedimenti di rimpatrio è rilevata con ricorsi al tribunale di giustizia amministrativa regionale che ha sospeso gli effetti dei decreti impugnati; le conseguenze dannose dell'emissione di tali provvedimenti e della loro immediata esecuzione sono di tutta evidenza, se si considera che, come riportato anche dalla stampa locale, alcuni minori si sono dati alla fuga, entrando in clandestinità per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento, vivendo in condizioni precarie ed ammalandosi, a ciò aggiungendosi le reazioni di sconcerto della comunità locale, di enti e associazioni per l'instabilità sociale così provocata dalla stessa amministrazione, per la mancanza di rispetto del lavoro e delle risorse messe in campo anche dall'ente pubblico (pari a 2 miliardi e 700 milioni annui), delle condizioni psicologiche del minore, dei diritti fondamentali previsti dalla legge; la scelta tra l'accoglienza definitiva del minore straniero presente nel territorio nazionale avviene in tempi eccezionalmente lunghi, essendovi minori in attesa anche da due anni, contrariamente a quanto raccomandato nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea (26 giugno 1997, articolo 3, comma 3), circostanza che non può non pregiudicare l'interesse del minore sottoposto ad un lungo periodo di instabilità e incertezza, durante il quale si svolge un programma di accoglienza e inserimento socio-educativo e inevitabilmente sorgono legami con la nostra società meritevoli di tutela; tali modalità di applicazione dei provvedimenti di rimpatrio si pone in evidente contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del fanciullo le stesse previsioni del regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535), secondo il quale «il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili» (articolo 7, comma 1); i provvedimenti di rimpatrio così adottati e applicati, rivelano il carattere di strumenti di controllo dei flussi migratori e di illegittima espulsione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19), piuttosto che di provvedimenti a tutela dell'interesse del minore, nel ricordare che l'ordinamento italiano riconosce l'interesse del fanciullo quale valore preminente, cui devono tendere tutte le decisioni relative agli stessi, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi (articolo 3, comma 1, Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, che è legge dello Stato, n. 176 del 27 maggio 1991; articolo 28, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); la citata mancanza di garanzie rende la condizione del minore peggiore di quella dello straniero adulto che, in caso di espulsione o respingimento gode di un minimo di garanzie giurisdizionali formalizzate (tempi e modi certi per l'impugnazione, ex articolo 13, comma 8, ss del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) -: se sia a conoscenza dei fatti qui esposti; se non ritenga opportuno intervenire con misure atte ad assicurare il rispetto della legge nell'adozione e applicazione di questi provvedimenti, anche da parte degli enti che cooperano con il Comitato per i minori stranieri (privati convenzionati, enti locali, questura e altre amministrazioni) con riguardo alle ragioni suddette e in particolare alla trasparenza e partecipazione del procedimento, alla motivazione dei provvedimenti, alla garanzia del diritto di difesa, assicurandosi che il minore ottenga copia del provvedimento e possa usufruire del congruo termine previsto dalla legge per approntare le sue difese con il tutore, sospendendo con atto scritto l'esecuzione dei provvedimenti; al prioritario rispetto dell'interesse del minore a una vita dignitosa e libera, delle condizioni psicologiche, della interruzione improvvisa del progetto di inserimento socio-educativo e dei legami meritevoli di tutela inevitabilmente sorti con il radicamento nella comunità locale; se e come intenda attivarsi per rispettare il notevole investimento di risorse degli enti locali, delle associazioni e di singoli appartenenti alla comunità; se intenda promuovere l'adozione di norme legislative specifiche che rendano certa e costituzionalmente legittima la posizione giuridica del minore e del suo tutore nei confronti del Comitato per i minori stranieri quale amministrazione procedente.(5-00696)

 
Cronologia
giovedì 21 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Dopo il rifiuto del Governo di stralciare la riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla più generale riforma del mercato del lavoro i sindacati si dividono: la CGIL si dichiara indisponibile a proseguire le trattative.

giovedì 28 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'euro diventa l'unica moneta a corso legale a seguito della fine del periodo di doppia circolazione.

martedì 19 marzo
  • Politica, cultura e società
    A Bologna viene assassinato dalle Brigate rosse il professor Marco Biagi, giurista del lavoro e consulente del ministero del lavoro.