Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00083 presentata da PREDA ALDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 04/03/2002
Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00083 presentata da ALDO PREDA lunedì 4 marzo 2002 nella seduta n. 108 La X e la XIII Commissione, premesso che: il principio fondamentale che ispira la normativa dell'UE per tutti i prodotti, compresi quelli alimentari, è che un prodotto legalmente fabbricato secondo le leggi vigenti in un Paese membro deve poter liberamente circolare in tutti gli altri Paesi della Comunità, senza incontrare ostacoli creati dalle leggi vigenti nei singoli Paesi a cui i prodotti sono destinati. Conseguentemente, la direttiva di base sull'etichettatura n. 112/79 CEE già nel 1997 è stata modificata con la direttiva n. 4, sanando il conflitto di interessi tra due principi fondamentali del diritto comunitario, quello della libera circolazione delle merci, da un lato, e quello della tutela dei consumatori, dall'altro lato, riconoscendo per la prima volta la prevalenza del secondo rispetto al primo; nella direttiva n. 13 del 2000 - che ha ricodificato la normativa di base sull'etichettatura - questo elemento è stato confermato nel punto 5) dei consideranda , ed ulteriormente esplicitato al punto 8); dalla suddetta direttiva si evince che, in attesa di stabilire l'elenco delle diciture obbligatorie per tutti i prodotti alimentari e pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico, gli Stati membri «hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della direttiva, sottoponendo tali disposizioni ad una procedura comunitaria (al momento non meglio definita)»; nell'articolato della medesima direttiva all'articolo 2 è previsto che «l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione... l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento» di un prodotto, mentre all'articolo 5, punto 1, lettera c) è previsto che «in casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che esso designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) (informazioni descrittive in etichetta) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione»; nel comparto del latte alimentare l'Italia, a differenza degli altri Stati dell'Ue, ha una legge specifica n. 169 del 3 maggio 1989 in cui vengono definite le denominazioni legali del latte alimentare ed in particolare del «latte fresco pastorizzato» e del «fresco pastorizzato di alta qualità». Vengono, altresì fissate le condizioni e le caratteristiche del latte crudo alla stalla, i tempi intercorrenti tra le varie fasi di mungitura e pastorizzazione e durata del confezionamento e prescritti parametri di qualità del latte confezionato. Per il latte fresco pastorizzato è ammesso esclusivamente la classica pastorizzazione e nessun altro metodo di riduzione del contenuto di batteri, a tutela della naturalità e genuinità del latte crudo di partenza; nel nostro paese si sta commercializzando latte microfiltrato, che è illegale per gli stessi Paesi nei quali viene prodotto e confezionato, infatti il regolamento n. 2597 del 1997 stabilisce che sono autorizzate «esclusivamente», oltre che la modifica del tenore naturale di materia grassa: l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine; la riduzione del tenore di lattosio; ma «soltanto a condizione che (questi interventi) siano indicati sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili». Il processo di microfiltrazione comporta profonde manipolazioni sul latte che sono in contrasto con la naturalità del prodotto ed inoltre la rimozione indifferenziata (non selettiva) di microrganismi dal latte crudo che annulla le differenze qualitative originarie; nel corso del 2001 è aumentata la quantità di latte fresco pastorizzato di importazione con durabilità nettamente più lunga di quanto stabilito dalla legge italiana. Questo comporta un uso improprio dell'attributo «fresco», senza vincoli precisi alle condizioni stabilite dalla legge 169 del 1989. Tutto ciò comporta confusione nei consumatori e situazioni gravi di concorrenza sleale per i produttori nazionali; impegnano il Governo: ad adottare un apposito provvedimento che preveda: il divieto della microfiltrazione nella produzione del latte fresco pastorizzato e fresco pastorizzato di alta qualità; in aderenza alla domanda crescente dei consumatori riguardo la tracciabilità, l'integrazione delle informazioni da riportare nell'etichettatura con l'indicazione dell'origine della materia prima. (7-00083) «Preda, Gambini, Rava, Sedioli, Borrelli, Stramaccioni, Franci, Sandi, Rossiello, Oliverio, Marcora, Stradiotto, Potenza, Ruggieri, Rusconi, Ruggeri, Reduzzi, Realacci, Santino Adamo Loddo, Banti, Olivieri, Raffaella Mariani».