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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00012 presentata da FRANZ DANIELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/03/2002

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00012 presentata da DANIELE FRANZ mercoledì 13 marzo 2002 pubblicata nel bollettino n. 130 Le Commissioni X e XIII, premesso che: il principio fondamentale che ispira la normativa dell'UE per tutti i prodotti, compresi quelli alimentari, è che un prodotto legalmente fabbricato secondo le leggi vigenti in un Paese membro deve poter liberamente circolare in tutti gli altri Paesi della Comunità, senza incontrare ostacoli creati dalle leggi vigenti nei singoli Paesi a cui i prodotti sono destinati. Conseguentemente, la direttiva di base sull'etichettatura n. 112/79 CEE già nel 1997 è stata modificata con la direttiva n. 4, sanando il conflitto due principi fondamentali del diritto comunitario, quello della libera circolazione delle merci, da un lato, e quello della tutela dei consumatori, dall'altro lato, riconoscendo per la prima volta la prevalenza del secondo rispetto al primo; nella direttiva n. 13 del 2000, che ha ricodificato la normativa di base sull'etichettatura - questo elemento è stato confermato nel punto 5) dei consideranda , ed ulteriormente esplicitato al punto 8); dalla suddetta direttiva si evince che, in attesa di stabilire l'elenco delle diciture obbligatorie per tutti i prodotti alimentari e pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico, gli Stati membri «hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della direttiva, sottoponendo tali disposizioni ad una procedura comunitaria» (al momento non meglio definita); nell'articolato della medesima direttiva all'articolo 2 è previsto che «l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione... l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento» di un prodotto, mentre all'articolo 5, punto 1, lettera c) è previsto che «in casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che esso designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) (informazioni descrittive in etichetta) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione»; con la legge n. 169 del 1989, che in Italia, a differenza a quanto accaduto negli altri Stati dell'Unione europea, disciplina specificamente la produzione e commercializzazione del latte, oltre ad indicare le denominazioni legali del latte alimentare ed in particolare del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità», vengono, altresì, fissati le condizioni e le caratteristiche del latte crudo alla stalla, i tempi intercorrenti tra le varie fasi di mungitura e pastorizzazione, la durata del confezionamento e i parametri di qualità del latte confezionato. Per il latte fresco pastorizzato è ammessa esclusivamente la classica pastorizzazione e nessun altro metodo di riduzione del contenuto di batteri, a tutela della naturalità e della genuinità del latte crudo di partenza; la circolare 2 agosto 2001, n. 167 del Ministero delle attività produttive alla lettera h) latte, punto 2, interviene sul periodo di validità del latte, concludendo che la legge 3 maggio 1989, n. 169, con i limiti in essa contenuti, non può essere applicata al latte confezionato in altri Stati membri dell'Unione europea, e ciò sulla base di una presunta conformità con la direttiva 2000/13/CE, e questo crea un'oggettiva turbativa del mercato del latte in Italia oltre a creare reale confusione nei consumatori che si troverebbero di fronte prodotti con etichette analoghi ma con periodi di conservazione clamorosamente; nel corso del 2001 è aumentata la quantità di latte fresco pastorizzato di importazione con durabilità nettamente più lunga di quanto stabilito dalla legge italiana, configurandosi quindi un uso improprio dell'attributo «pastorizzato fresco», ai sensi della legislazione nazionale; inoltre nel nostro Paese si sta commercializzando latte microfiltrato, che è illegale per gli stessi Stati nei quali viene prodotto e confezionato: infatti il regolamento n. 2597 del 1997 stabilisce che sono autorizzati «esclusivamente», oltre che la modifica del tenore naturale di materia grassa: l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine; la riduzione del tenore di lattosio; ma «soltanto a condizione che (questi interventi) siano indicati sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili». Il processo di microfiltrazione comporta profonde manipolazioni sul latte che sono in contrasto con la naturalità del prodotto ed inoltre la rimozione indifferenziata (non selettiva) di microrganismi dal latte crudo che annulla le differenze qualitative originarie; considerato che la tutela del consumatore deve essere obbiettivo irrinunciabile da perseguirsi anche alla luce dei dettami di Agenda 2000; nel ribadire la portata e l'attualità dell'articolo 5 della legge n. 169 del 1989, anche in forza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997; impegnano il Governo: a vigilare per garantire la tassativa applicazione della legge n. 169 del 1989, con particolare riferimento al fatto che il latte commercializzato in Italia con la dicitura «latte fresco pastorizzato», ovunque prodotto, rechi il termine di scadenza previsto dalla legge stessa; ad adottare un apposito provvedimento che preveda il divieto della microfiltrazione nella produzione del «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» e l'integrazione delle informazioni da riportare nell'etichettatura, con l'indicazione dell'origine della materia prima, in aderenza alla domanda crescente dei consumatori riguardo la tracciabilità. (8-00012) «Franz, Preda, Misuraca, Rava, Gambini, Losurdo, Marcora, Vernetti, Vascon, Polledri, Airaghi, Albonetti, Acquarone, Banti, Borrelli, Burtone, Dussin Guido, Fistarol, Franci, Giorgetti Alberto, Jacini, Mariani Raffaella, Masini, Meduri, Nieddu, Oliverio, Potenza, Realacci, Reduzzi, Ricciuti, Romele, Rossiello, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Saglia, Sandi, Sedioli, Stradiotto, Stramaccioni».

 
Cronologia
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martedì 19 marzo
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