Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00159 presentata da NOVI EMIDDIO (FORZA ITALIA) in data 03/04/2002
Interpellanza2-00159 Atto Senato Interpellanza 2-00159 presentata da EMIDDIO NOVI mercoledì 3 aprile 2002 nella seduta n. 150 NOVI. Al Ministro della salute. Premesso: che la carenza di organi disponibili in confronto al crescente numero di pazienti in lista di attesa per un trapianto ha determinato lo sviluppo di tecniche avanzate che consentono la separazione del fegato in due parti e l'applicazione di tale metodica su soggetti sani, che esprimono liberamente la volontà alla donazione di parte del proprio fegato ad altra persona di modo da consentire, a titolo gratuito, il trapianto di fegato tra persone viventi; che il Parlamento in data 16 dicembre 1999 ha approvato la legge n. 483 per consentire il trapianto parziale di fegato da donatore vivente; che tale legge rimandava, per l'applicazione, alle disposizioni della legge n. 458 del 26 giugno 1967, in quanto compatibili; che il Consiglio superiore di sanità solo nella seduta del 28 marzo 2001 trasmetteva il parere di sua competenza, indicando le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente; che tale procedura è stata inspiegabilmente ritardata rispetto ai tempi di approvazione della legge, promulgata quando già in altri paesi europei il trapianto di fegato da donatore vivente veniva effettuato; che ciò ha comportato un evidente disagio per i pazienti italiani che sono stati costretti a lunghi, disagevoli e prolungati soggiorni presso ospedali stranieri dove tale trapianto veniva effettuato; che nel corso degli ultimi dodici mesi molti centri italiani hanno iniziato questa attività; sono stati già effettuati oltre 30 trapianti, i donatori sono tutti viventi ed i risultati preliminari possono considerarsi in linea con quelli ottenuti dai centri stranieri al primo anno di attività, e comunque un certo numero di pazienti hanno ottenuto il trapianto alleggerendo così la lista di attesa; che a breve ci sarà la libertà di scelta in ambito comunitario da parte dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche; che c'è la necessità di consentire ai centri italiani il raggiungimento di uno standard equivalente e concorrenziale con i centri europei; che è inderogabile la necessità di garantire a tutti i cittadini italiani la possibilità di ottenere tale prestazione terapeutica nell'ambito della propria regione o in quella più vicina alla propria residenza; che per il trapianto di rene da donatore vivente ai centri di trapianto che ne facevano richiesta è stata sempre concessa una autorizzazione con modalità uguali per durata all'autorizzazione da donatore cadavere e non temporanea di un anno; che i centri di trapianto di fegato italiani hanno raggiunto livelli qualitativi di eccellenza rispetto agli altri centri europei, come da recente report del Centro nazionale trapianti, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno consentire l'applicazione della legge n. 483 del 1999 in modo da favorire il diffondersi della procedura del trapianto di fegato da donatore vivente ai centri che hanno avviato tale tipo di attività e a quelli che ne hanno fatto richiesta, in modo da permettere ai cittadini italiani di poter scegliere come luogo di cura la sede più prossima alla propria residenza, evitando o limitando quella mobilità interregionale che comporta aggravi di spesa sanitaria oltre che disagi personali e familiari. Tale decisione consentirà inoltre ai centri italiani di trapianto di porsi, come già avviene per il trapianto da cadavere, ai livelli di eccellenza nel confronto con i centri degli altri paesi europei. (2-00159)