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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00847 presentata da VIGNI FABRIZIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/04/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00847 presentata da FABRIZIO VIGNI venerdì 19 aprile 2002 nella seduta n. 134 VIGNI, REALACCI e NESI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 4 febbraio 2002 e sulla G.U.C.E. in data 7 febbraio 2002, la società Stretto di Messina SpA ha indetto, ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 1995 e della legge n. 109 del 1994, una gara per l'appalto «dei servizi di ingegneria per l'aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina», per un importo complessivo a base d'appalto di Euro 2.700.000, oltre Iva; dall'esame del bando e del disciplinare di gara sembrerebbe trattarsi di ben più di un «aggiornamento», e ciò anche in considerazione dell'importo complessivo posto a base dell'appalto (ben 2.700.000 euro) ma anche dei requisiti richiesti per la partecipazione e dei criteri e subcriteri di valutazione delle offerte tecnico-organizzative (il massimo punteggio per il merito tecnico sarebbe stato riconosciuto a chi avesse svolto servizi di ingegneria relativi a primarie opere, con particolare considerazione per grandi ponti ed opere comprendenti significative strutture in acciaio (...) (ove fosse compreso un ponte strallato o sospeso con luce superiore agli 800 metri), e tali opere fossero state realizzate o in corso di realizzazione); secondo un'articolo pubblicato sull'Espresso del 4 aprile 2002, il progetto sarebbe carente sotto diversi profili e necessiterebbe, di vere e proprie modifiche progettuali, la cui realizzazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1997, non può che essere affidata a consulenti esterni, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e nel decreto legislativo n. 157 del 1995. Infatti, l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, pur privilegiando il ricorso alla progettazione interna, stabilisce che, la redazione dei progetti o di parte di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, «in caso di carenza di organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale» può essere affidata all'esterno, a liberi professionisti singoli o associati, a società di professionisti, a società di ingegneria ed a raggruppamenti temporanei costituiti dai suddetti soggetti; inoltre, in coerenza con quanto stabilito dalla direttiva 92/50/CEE e dal decreto legislativo n. 157 del 1999, di recepimento della stessa - che contemplano espressamente tra i servizi soggetti alle disposizioni comunitarie quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata - il decimo comma dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, stabilisce che per l'affidamento di incarichi di progettazione, il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 euro, debbono applicarsi le norme contenute nelle citate fonti normative; l'incarico pertanto deve essere preceduto da adeguate forme di pubblicità ed affidato alla migliore offerta che risulti in sede di gara; peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici», contempla quale metodo di aggiudicazione unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in base ad elementi diversi e variabili, predeterminati, ed ha limitato le procedure di gara adottabili per l'affidamento di tali servizi al pubblico incanto ed alla licitazione privata, con esclusione della trattativa privata, ammessa invece dal decreto di recepimento della direttiva n. 92 del 1950; pertanto, appare evidente che l'affidamento dell'attività di aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina, non potendo evidentemente essere espletata dall'organico interno alla concessionaria stessa, doveva essere affidata mediante l'esperimento di un pubblico incanto o di una licitazione privata, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 157 del 1995 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 ed aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa; ciò nonostante, la società Stretto di Messina SpA, su indicazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 20 marzo 2002, ha inviato alla Guce ed alla Guri un avviso ove veniva comunicato l'annullamento della procedura di gara; secondo quanto contenuto nell'articolo dell'Espresso sopra richiamato, la prestazione inizialmente posta in gara dovrebbe essere affidata direttamente ad un Comitato tecnico, presieduto dal professor Remo Calzona, istituito presso il ministero delle infrastrutture e trasporti per sovrintendere all'adeguamento del progetto; se non si riscontrano elementi contrari alla costituzione del comitato al fine di sovrintendere all'adeguamento del progetto, appare, al contrario, del tutto illegittimo, alla luce di tutto quanto fin qui chiarito, l'affidamento diretto allo stesso delle attività di progettazione, precedentemente oggetto di procedura concorsuale; ed invero, come brevemente chiarito qui sopra, ogni qual volta una stazione appaltante debba procedere ad affidamenti esterni di tali servizi, in particolare qualora l'importo dei medesimi superi la cosiddetta soglia comunitaria, la stessa dovrà agire nel rispetto delle regole procedurali imposte dalla normativa comunitaria e dalla legge nazionale di recepimento e non potrà pertanto prescindere dall'espletamento di una gara pubblica, nel rispetto dei termini, forme e criteri ivi previsti; l'affidamento dell'incarico al comitato non può, infatti, considerarsi «interno», dal momento che quest'ultimo, costituito presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verrebbe ad essere un organo tecnico del Governo e non certo della Stazione appaltante, che si ricorda, è la società Stretto di Messina, (concessionaria pubblica per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente) partecipata dall'Iri in liquidazione, dall'ANAS, dalle Ferrovie dello Stato e dalle Regioni Sicilia e Calabria, ma non certo dal Governo italiano; l'organo governativo, essendo l'opera dichiarata di prevalente interesse nazionale, potrà tutt'al più svolgere la sola attività di controllo, ma non di adeguamento della progettazione; a ciò si aggiunga che il presidente del comitato stesso, professor Remo Calzona, è un libero professionista; pertanto, quand'anche si volesse considerare il comitato tecnico un organo interno alla stazione appaltante - tesi, ad avviso degli interroganti, difficilmente sostenibile, attesa la completa autonomia finanziaria ed organizzativa della concessionaria rispetto allo Stato italiano - quest'ultimo non potrebbe essere in ogni caso, composto da soggetti estranei all'Amministrazione -: se non ritenga che, qualora il comitato dovesse svolgere attività di progettazione, la scelta del Presidente nella persona di un libero professionista, configurerebbe di per sé un affidamento diretto del servizio, come tale illegittimo per violazione delle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie e nazionali più sopra menzionate; se non ritenga che lo stesso Presidente, professor Remo Calzona, si troverebbe, in caso, in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 109 del 1994; considerando che quest'ultimo, risulta essere stato nominato membro della Commissione aggiudicatrice dell'appalto pubblico di servizi «di consulenza tecnica per approfondimenti su aspetti Tecnici di carattere specialistico del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina», indetto con bando ricevuto dalla Guce in data 5 ottobre 1999, e che ai sensi del richiamato articolo 21, «I commissari non debbono aver svolto e non possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi»; se non ritenga che, il professor Calzona, avendo ricoperto la funzione di membro della Commissione aggiudicatrice in un precedente appalto per il servizio di progettazione del ponte sulla Stretto di Messina, non potrebbe ad oggi né ricoprire l'incarico di Presidente del Comitato istituito per sovrintendere all'adeguamento dello stesso progetto, né tanto meno svolgere direttamente, quale Presidente dello stesso Comitato, «l'incarico tecnico» sopra detto.(5-00847)





 
Cronologia
mercoledì 17 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 330 voti favorevoli, 237 contrari e 1 astenuto, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge AC 2592, di conversione in legge del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

lunedì 22 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il " dossier Mitrokhin (AC 2121), approvata dal Senato il 18 dicembre 2001 (legge 7 maggio 2002, n. 90). La Commissione trasmette alle Presidenze delle Camere la relazione finale e la relazione di minoranza il 16 dicembre 2004.