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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00015 presentata da BENVENUTO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 22/04/2002

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00015 presentata da GIORGIO BENVENUTO lunedì 22 aprile 2002 pubblicata nel bollettino n. 148 La VI Commissione, premesso che: le società fiduciarie autorizzate all'amministrazione di beni, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, effettuano, su specifica indicazione e mandato dei clienti, anche atti di disposizione dei titoli in amministrazione, atti i cui effetti sono imputati direttamente ai clienti e solo formalmente alle società fiduciarie medesime; le società fiduciarie applicano l'IVA sulle commissioni addebitate ai clienti per l'attività di amministrazione, mentre trattano come operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia le cessioni dei titoli che le relative commissioni di intermediazione; le società fiduciarie, tenendo conto del carattere meramente strumentale delle cessioni di titoli rispetto all'attività di amministrazione fiduciaria, hanno sempre trattato le operazioni esenti relative alle cessioni dei titoli come operazioni strumentali ed accessorie a quelle imponibili di amministrazione, non calcolando dunque, in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti, il pro-rata di indeducibilità IVA, in base alla disposizione che esclude dal calcolo del predetto pro-rata le operazioni che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili; recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11267 del 27 agosto 2001, ha concluso per la concorrenza delle operazioni esenti di cessione dei titoli alla formazione del pro-rata, negando che esse possano considerarsi non rientranti nell'oggetto proprio dell'attività di amministrazione fiduciaria, ma non esaminando il profilo della natura strumentale ed accessoria di tali operazioni rispetto all'attività, principale ed esclusiva, di amministrazione; la predetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione si riferisce peraltro ad una fattispecie risalente al 1985, quindi ben anteriore alla disciplina civilistica dell'attività di intermediazione mobiliare (legge 2 gennaio 1991, n. 1, e testo unico Finanza), ove alle società fiduciarie di amministrazione è stata espressamente preclusa la possibilità di effettuare direttamente le cessioni di titoli in borsa, dovendo a tal fine avvalersi di altri intermediari autorizzati; recentemente anche la disciplina IVA è stata riformata (decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) e sono state modificate pure le disposizioni in materia di pro-rata, confermandosi peraltro che non si tiene conto ai fini del calcolo del pro-rata delle operazioni «che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie alle operazioni imponibili» (articolo 19- bis, comma 2); considerato che, in termini generali, che nell'ambito dell'istituto giuridico del negozio fiduciario occorre distinguere tra amministrazione cosiddetta «statica» e amministrazione cosiddetta «dinamica»: nella amministrazione «statica» le società fiduciarie provvedono, in via professionale ed imprenditoriale, ad intestarsi i beni dei fiducianti, curandone l'amministrazione mentre nella amministrazione «dinamica», invece, vi è l'esercizio professionale della attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; rilevato come l'interpretazione restrittiva adottata dalla Cassazione appaia senz'altro infondata almeno nel caso di società fiduciarie di amministrazione statica, le cui operazioni in titoli sembrano doversi qualificare come accessorie e strumentali rispetto alla prestazione principale di amministrazione, in considerazione del fatto che le suddette fiduciarie operano sulla base di un rapporto contrattuale che esclude ogni potere di disposizione, come dimostra il fatto che ogni operazione finanziaria deve essere effettuata sulla base di puntuali incarichi conferiti per iscritto con indicazione del prezzo di eventuali negoziazioni di titoli, o in caso di titoli quotati, dei criteri oggettivi per determinare il medesimo (articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 16 gennaio 1995). impegna il Governo a chiarire che le operazioni di cessione di titoli, valori mobiliari ed altri strumenti finanziari poste in essere dalle società fiduciarie che esercitano attività di amministrazione «statica» per conto dei propri clienti sono escluse dal calcolo del pro-rata di detraibilità IVA, previsto dagli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (8-00015) «Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti».

 
Cronologia
mercoledì 17 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 330 voti favorevoli, 237 contrari e 1 astenuto, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge AC 2592, di conversione in legge del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

lunedì 22 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il " dossier Mitrokhin (AC 2121), approvata dal Senato il 18 dicembre 2001 (legge 7 maggio 2002, n. 90). La Commissione trasmette alle Presidenze delle Camere la relazione finale e la relazione di minoranza il 16 dicembre 2004.

mercoledì 24 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al dodicesimo scrutinio, Ugo De Siervo e Romano Vaccarella giudici della Corte costituzionale.