Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02891 presentata da BONDI SANDRO (FORZA ITALIA) in data 09/05/2002
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02891 presentata da SANDRO BONDI giovedì 9 maggio 2002 nella seduta n. 141 BONDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il nostro ordinamento presenta una gravissima lacuna: l'assoluta mancanza di tutela del cittadino che acquista la casa in costruzione in caso di fallimento del costruttore; la drammaticità delle conseguenze è chiaramente evidente per chiunque ne sia stato coinvolto, ma è facilmente intuibile anche a coloro che hanno avuto la fortuna di non averne esperienza; c'è da chiedersi se si tratti di un evento talmente raro da giustificare la disattenzione del legislatore; la media di questi fallimenti è di 1.500 secondo quanto risulta dalla pubblicazione dell'ISTAT «Statistiche giudiziarie civili»; la durata media della gestione di un fallimento è di oltre 6 anni e si è stimato il coinvolgimento medio per fallimento di circa 20 famiglie. Si tratta di una stima prudenziale ottenuta riducendo della metà la media del campione rilevato direttamente; ne consegue uno scenario che vede in essere 9000 fallimenti e 200.000 famiglie coinvolte; i danni sociali dei fallimenti immobiliari tra il 1995 e il 1998 evidenziano una progressione del numero di fallimenti nel settore edile sulla base dei dati ISTAT, quindi ufficiali, a oggi disponibili, riferiti alle costruzioni (10.943), all'edilizia e genio civile (6091), all'installazione di impianti per l'edilizia (2326) e, infine, alla voce «altri lavori» (2526); val la pena di sottolineare il dato secondo il quale il settore dell'edilizia e genio civile copre molto più della metà del totale dei fallimenti, ed inoltre la media annua dei fallimenti, rispetto ad un totale di 6091 del settore, è pari a 1.522,75; la durata dei fallimenti è un altro dato importante per arrivare a una cifra attendibile riguardo al numero dei fallimenti e al danno sociale che essi procurano. A tale proposito, la durata media dei fallimenti è di 6,31 anni, mentre la stima dei fallimenti in essere è di 9.610; se si applicano ai dati ufficiali i risultati del monitoraggio svolto dai CO.NA.FI. (coordinamento nazionale comitati vittime fallimenti immobiliari Via Pace 47 - 20017 Rho (Milano), che si è posto l'obiettivo di censire il fenomeno si ottengono i seguenti dati: a) media famiglie coinvolte: 45; b) numero fallimenti: 116; c) numero famiglie: 5.181; d) totale famiglie coinvolte media: 429.225; la cifra appena sopra riportata descrive un fenomeno di dimensioni catastrofiche. Si ricorda che si sta parlando di nuclei famigliari non di singole persone, i disagi si dovrebbero, quindi, distribuire ed estendersi a un numero di cittadini che andrebbe almeno triplicato; la stima il più possibile prudenziale deriva dalla media tra le punte estreme del fenomeno, vale a dire i casi in cui in un fallimento vengono coinvolte 500 o più famiglie, così come i casi in cui le famiglie sono sotto la decina. In particolare, si avrebbe: a) media rettificata (eliminando i dati estremi): 39; b) numero fallimenti: 112; c) numero famiglie: 4.378; d) totale famiglie coinvolte applicando la media rettificata: 375.653; e) stima prudenziale:....; f) media famiglie coinvolte/fallimento: 20; g) totale famiglie coinvolte dal 1995 al 2000: 192.203; anche procedendo in modo così prudente la cifra che ne risulta denuncia una realtà le cui proporzioni reali non sono mai state rilevate e prese in considerazione da nessun soggetto, istituzionale, sociale o economico; basterebbe paragonare le 192.203 famiglie senza casa agli effetti di una delle tante alluvioni che si susseguono periodicamente nel nostro paese. Lo stato di emergenza viene dichiarato, giustamente, in territori che vedono il coinvolgimento di famiglie che rimangono senza casa per numeri che spesso non superano le migliaia; nel caso dei fallimenti questo numero si avvicina alle dimensioni di un vero e proprio terremoto, questa volta però scatenato non dalla natura ma dall'incuria e dall'arretratezza legislativa; con riferimento ai valori economici in gioco, occorre rilevare che il fallimento è distruzione di ricchezza e dilapidazione di risorse, prima di tutte il risparmio delle famiglie che in Italia in larghissima parte viene utilizzato proprio per l'acquisto della prima casa. A questo proposito il calcolo andrebbe fatto non solo sulla quantità di soldi versati dai promissari acquirenti come anticipo del prezzo totale della casa, ma sul valore stesso dell'immobile così come viene concordato nel compromesso o nel rogito. In particolare, ipotizzando un valore medio delle case di 150 milioni (molto al di sotto, quindi, del valore di mercato effettivo), moltiplicato per il numero di famiglie coinvolte la cifra è di dimensioni simili a quelle di una vera e propria manovra finanziaria (28.830 miliardi di lire); a fronte di questi dati, mai sottoposti all'attenzione degli analisti, ci si chiede se le dimensioni del problema non superino largamente la soglia dell'emergenza e non rappresentino una vera e propria bomba economico-sociale sospesa sulla testa dei cittadini, di ogni cittadino, pronta ad esplodere su chiunque indistintamente; a differenza di altri rischi sociali, per i quali si sono previsti, nel corso dell'evoluzione socio-economica della nazione, correttivi e sistemi di protezione, nei confronti dei rischi derivanti dai fallimenti immobiliari il legislatore è stato totalmente assente, mancando qualsiasi tutela del cittadino coinvolto suo malgrado in dinamiche societarie ed economiche nelle quali non può essergli ascritta alcuna responsabilità; in altre parole, viene meno il legame di coesione sociale e la famiglia, che deve fare i conti con i danni inflitti alla propria economia, in questo caso volta all'ottenimento di un bene fondamentale per il suo sviluppo, come la casa, perde ogni riferimento alla propria effettiva cittadinanza; pendono presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica numerosi progetti di legge (A.C. n. 38 presentata il 30 maggio 2001, A.C. n. 1802 del 19 ottobre 2001, A.S. n. 684 del 26 settembre 2001 e A.S. n. 782 del 25 ottobre 2001), quasi identici nei contenuti (si veda il testo presentato dal gruppo Alleanza nazionale al Senato e dal gruppo DS alla Camera), tuttavia i punti che seguono sono ad avviso fondamentali per una riforma ed una tutela delle vicende così tragiche sopra descritte: a) eliminazione del limite di tutela ai soli casi di prima abitazione, poiché si tratterebbe di una ipotesi di lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito senza distinzioni. Si tratta di un provvedimento diretto a tutelare non già la semplice proprietà privata immobiliare bensì, il risparmio in tutte le sue forme soprattutto nella proprietà immobiliare; b) modifica dell'articolo 72 della legge fallimentare, previa attribuzione al promissario acquirente, anziché al Curatore fallimentare, della facoltà di scelta in ordine alla stipula o allo scioglimento del contratto di vendita; c) attribuzione del privilegio speciale al credito del promissario acquirente che opti per la risoluzione del preliminare, con prevalenza sulle ipoteche iscritte sull'immobile in questione, anche se iscritte precedentemente la stipula del preliminare. Le banche ben possono chiedere altre forme di garanzia a fronte di finanziamenti effettuati a favore delle «imprese» costruttrici (fideiussioni, eccetera); d) attribuzione del diritto al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in favore del promissorio acquirente che opti per la stipula dell'atto definitivo di vendita; e) nullità dell'iscrizione ipotecaria nelle ipotesi di valori cauzionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, superiori rispetto al valore reale dell'immobile accertato giudizialmente; f) obbligo di frazionamento del mutuo e dell'ipoteca contestuale alla stipula dell'atto di vendita; g) possibilità di acquisto graduale dell'immobile in costruzione, a mezzo di successivi atti pubblici graduati; h) divieto di utilizzare lo strumento del titolo cambiario come strumento di pagamento, stante le caratteristiche della astrattezza del titolo; i) costituzione di un fondo per le famiglie già colpite direttamente ed indirettamente dal fallimento del costruttore-venditore; sarebbe in particolare auspicabile l'adozione di un decreto-legge, attesa, ad avviso dell'interrogante, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse all'attuazione dei procedimenti di espropriazione di beni immobili nell'ambito delle procedure concorsuali; a tale proposito, il provvedimento di urgenza potrebbe stabilire: a) i procedimenti di vendita di beni immobili, attuati nell'ambito di procedure concorsuali, cui siano state assoggettate imprese o cooperative edilizie, siano sospesi per un periodo di nove mesi; b) la nullità delle iscrizioni ipotecarie nelle ipotesi, accertate giudizialmente, di valori cauzionali, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, superiori rispetto al valore reale dell'immobile e la sospensione dovrebbe riguardare anche i procedimenti di vendita che, in pendenza di procedure concorsuali o esecutive, siano stati promossi dagli istituti di credito fondiario e si applicherebbe soltanto ai procedimenti di vendita, per i quali non sia stata ancora disposta l'aggiudicazione o l'assegnazione, aventi ad oggetto beni immobili, sui quali gli enti assoggettati alla procedura concorsuale abbiano attribuito a terzi, prima della apertura della stessa, il diritto al trasferimento della proprietà; c) dovrebbe comunque essere consentita ai terzi la possibilità di invocare la sospensione, notificando all'organo preposto alla amministrazione del patrimonio dell'ente assoggettato a procedura, i documenti contrattuali che comprovano l'attribuzione in loro favore del diritto al trasferimento della proprietà e, ove i terzi che avessero acquisito il diritto al trasferimento della proprietà, formulassero rinuncia alla sospensione, con dichiarazione notificata all'organo preposto alla amministrazione del patrimonio dell'ente assoggettato a procedura, il procedimento di vendita avrebbe regolare corso -: quale sia la posizione del Ministro interrogato in ordine alle problematiche descritte in premessa e se, al fine di ottenere una sollecita risoluzione delle connesse vicende, non ritenga di promuovere l'adozione, da parte del Governo, di un apposito provvedimento di urgenza.(4-02891)