Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02906 presentata da TARANTINO GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 10/05/2002
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02906 presentata da GIUSEPPE TARANTINO venerdì 10 maggio 2002 nella seduta n. 142 TARANTINO. - Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che: numerosi operatori del settore legato alle imprese di gestione dei rifiuti segnalano da diverso tempo, gravi disfunzioni e anomalie di funzionamento presso la sezione regionale Puglia della camera di commercio di Bari, che provocano gravissimi ritardi alle loro attività; per definire una normale pratica di iscrizione ordinaria o eseguire procedure semplificate nelle categorie dei trasporti rifiuti nella predetta sezione regionale, occorrono molti mesi e, a volte, addirittura anni, quando normalmente i tempi di istruttoria previsti sono 90 giorni (come indicato all'articolo 12, comma 4 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406) decorsi i quali la Sezione deve concludere l'istruttoria e deliberare l'accoglimento o il rigetto della domanda d'iscrizione; a queste carenze esposte si aggiunge anche la sistematica violazione delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di autocertificazione, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 -: se ritengano opportuno disporre una verifica ispettiva al fine di accertare eventuali responsabilità e porre in essere i dovuti correttivi alle mancanze organizzative, al fine di eliminare le difficoltà operative delle imprese del settore della gestione e smaltimento dei rifiuti.(4-02906)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdì 11 ottobre 2002 nell'allegato B della seduta n. 203 all'Interrogazione 4-02906 presentata da TARANTINO Risposta. - La rilevante produzione legislativa degli ultimi anni, derivante dalla necessità di apprestare un sistema normativo valido a tutelare l'ambiente in ambito europeo, unitamente alla scoperta da parte di numerosissimi imprenditori di un campo di attività particolarmente appetibile per redditività, anche se vincolato a notevoli investimenti fissi in strutture e mezzi con notevoli rischi d'impresa, ha generato una obiettiva difficoltà di compatibilità tra le norme volte al controllo delle attività sempre più vincolistiche e la necessità di libero mercato nella conduzione economica delle imprese del settore. Alla sezione dell'albo regionale della Puglia delle imprese esercenti lo smaltimento dei rifiuti sono iscritte circa mille imprese, complessivamente, in forma di procedura ordinaria e di semplificata. La sezione ha sempre ottemperato alle procedure di iscrizione con particolare attenzione ai termini procedurali, in ciò non agevolata né dalla mole delle domande, né dalla forma incompleta o errata della documentazione presentata. Tali errori procedimentali costringono la sezione ad avanzare richieste di sanatoria agli interessati, al fine di evitare il rigetto delle istanze, attenendosi a quanto prescritto dall'articolo 12, comma 5 del decreto ministeriale n. 406 del 1998 che prevede l'interruzione del termine di 90 giorni per le iscrizioni in procedura ordinaria, a decorrere dalla ricezione della domanda, per non più di una volta» se risulti necessario acquisire ulteriori elementi. Per quanto attiene alle procedure semplificate, il ritardo nelle iscrizioni si sta verificando in conseguenza dell'entrata in vigore della decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE e 2001/573/CE, ancora prive del regolamento di attuazione. La sezione ha potuto applicare le direttive trasmesse dal comitato nazionale solo in febbraio, dopo che il predetto comitato nazionale ha riunito i segretari delle sezioni regionali per chiarire le procedure ed uniformare l'applicazione della legge «Lunari» n. 443 del 2001 ed i conseguenti riflessi del regolamento di attuazione, non ancora entrato in vigore, ma la cui applicazione è di fatto avvenuta per le sole parti attinenti ai codici europei contenuti negli allegati A e B. Non è stata data applicazione ai codici contenuti nell'allegato C, in quanto, si deve ritenere valido il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per la procedura di iscrizione semplificata (categoria 2), non interessata dalla citata legge. Ciò, ha comportato il ritardo nell'istruttoria delle istanze di iscrizione, fino ad allora evase puntualmente entro i termini prescritti. In data 9 aprile 2002 è stata emanata la direttiva del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ha stabilito, tra l'altro, la piena validità dei codici contenuti nell'allegato C della decisione comunitaria sopra menzionata. Quindi, ancora una volta occorrerà sanare le istruttorie delle iscrizioni in corso per la procedura semplificata o in attesa di provvedimento, dando applicazione alla nuova direttiva. Attualmente la sezione, che nei primi cinque mesi di quest'anno ha già tenuto 24 riunioni in considerazione dell'elevato numero di pratiche, si è impegnata a ridurre il numero delle pratiche ancora da esaminare entro sei mesi. La sezione ha già provveduto ad esaminare gli arretrati delle istanze in procedura ordinaria dal 1999 fino a giugno 2000 e tutte le istanze esistenti in procedura semplificata fino all'agosto del 2001. Gli arretrati predetti si riferiscono esclusivamente a istanze di variazioni e modificazioni quali: integrazioni automezzi, cambi targa, variazioni sede legali e passaggi di categoria o classe. Le domande di iscrizione nelle due procedure seguono un iter preferenziale per non ledere il diritto al lavoro di nuove imprese. Per quanto attiene le variazioni ed integrazioni del parco mezzi, la Sezione, al fine di consentire il pronto impiego degli stessi nel processo produttivo rilascia la vidimazione della ricevuta dell'avvenuta richiesta di variazioni, secondo le direttive della circolare n. 7933/albo del 3 luglio 1996, trasmessa dal comitato nazionale. Tutte le istanze di iscrizione, modificazione e variazione fanno riferimento al possesso di numerosi requisiti e condizioni richiesti dalle leggi e regolamentati dal Comitato Nazionale, attestati dal legale rappresentante o dal responsabile tecnico esclusivamente nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione amministrativa ed, in proposito, fin dal 29 marzo 2001 è stata predisposta la nuova modulistica. La situazione dell'albo non è, tuttavia, da ritenersi ottimale, in quanto, la rapida evoluzione normativa comporta continui adeguamenti con l'aggravio del lavoro istruttorio i cui criteri sono spesso modificati. Oltre alla sezione, che è impegnata bi-settimanalmente in sedute di due o tre ore, opera la segreteria che predispone gli atti per le sedute ed inoltre, con i suoi otto istruttori, affronta ogni giorno una molteplicità di compiti amministrativi. Inoltre, se si tiene conto che un numero sempre maggiore di imprese raggiunge dimensioni ragguardevoli sia per categorie di attività, sia per automezzi e relativi codici di rifiuti da autorizzare, nonché dell'aggravio apportato dai codici europei modificati dalla citata decisione europea, si può comprendere il tempo occorrente per ogni elaborazione. Dallo scorso mese di ottobre, la sezione è impegnata ad attuare l'informatizzazione dell'Albo in gestione locale. La camera di commercio di Bari, interessata al riguardo, ha proceduto ad affidare l'incarico all'impresa informatica EcoCerved s.r.l, che opera d'intesa con l'Unioncamere, per cui lo snellimento delle procedure dovrebbe produrre, sin dai prossimi mesi, apprezzabili effetti. Per quanto concerne l'opportunità di disporre una verifica ispettiva si fa presente quanto segue: la disciplina e l'organizzazione in materia di gestione dei rifiuti sono demandate all'Albo nazionale delle imprese del settore, costituito presso il ministero dell'ambiente; le camere di commercio apprestano solamente le sedi delle sezioni regionali dell'albo; ogni sezione regionale è composta dal Presidente della Camera di commercio, da un funzionario regionale e da un funzionario designato dalla provincia e da un esperto del ministero dell'ambiente; spetta al comitato nazionale dell'Albo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti» coordinare l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigilare sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi. Pertanto, allo stato della legislazione vigente, non appaiono possibili interventi del Ministero delle attività produttive sulla camera di commercio in questione, che, come si è detto, offre solamente la sede alla sezione regionale dell'albo. Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Valducci.