Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00978 presentata da LUCIDI MARCELLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 27/05/2002
Interrogazione a risposta orale Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00978 presentata da MARCELLA LUCIDI lunedì 27 maggio 2002 nella seduta n. 147 LUCIDI e MILANA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti - ENPAF - è stato incluso tra gli enti previdenziali pubblici obbligati ad ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo 104/1996 e della legge 140/1997; In materia di dismissione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare; a seguito di tali disposizioni gli inquilini interessati hanno raccolto questa opportunità, manifestando; personalmente o collettivamente, all'Ente, la propria intenzione di acquistare l'immobile condotto in locazione; con nota del 15 novembre 1999, l'ENPAF, comunicava di avere avviato la dismissione del patrimonio immobiliare; in data 27 settembre 2000 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanava un decreto per l'individuazione degli immobili soggetti a dismissione - secondo il programma straordinario di cui all'articolo 7 della legge 28 maggio 1997, n. 140 - e determinava le procedure di vendita degli immobili stessi; il successivo 19 ottobre 2000, lo stesso Ministero emanava un decreto contenente il disciplinare per l'espletamento delle gare e lo schema tipo di contratto di vendita dei predetti beni; ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 509/1994, veniva deliberato, in data 28 giungo 2000, un mutamento giuridico dell'ENPAF, da ente previdenziale pubblico a fondazione privata, con pubblicazione dello statuto in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2000, conseguente alla approvazione dello stesso con condizioni, avvenuta mediante decreto del 7 novembre 2000; a seguito della trasformazione, l'ENPAF presentava ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dei decreti del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 settembre 2000 e del 9 ottobre 2000, sostenendo che, in ragione del processo di privatizzazione dell'Ente, questi dovesse essere affrancato dagli obblighi in ordine alla dismissione del patrimonio immobiliare previsti dal decreto legislativo 104/1996; in data 11 giugno 2001, il TAR del Lazio respingeva il ricorso dell'ENPAF, sostenendo che nella fase di transizione verso la trasformazione in fondazione privata, «è evidente come l'Ente pubblico sopravviva sino alla sua nuova regolamentazione, intervenuta con l'approvazione dello statuto, e debba, quindi, operare nell'ambito dei propri principi istituzionali (pubblici), attraverso i propri organi seguendo le procedure e le forme previste al momento (salvo esenzioni) dalle norme di legge e di regolamento ad esso applicabili», impegnando, così, l'Ente a procedere all'alienazione del patrimonio immobiliare in favore dei locatari che avevano già manifestato la volontà di acquisto, così come previsto dal decreto-legge 351/2001, articolo 3, comma 20; nonostante detta decisione ed altre ordinanze emesse dal tribunale di Roma e della Sezione distaccata di Ostia, che l'hanno visto soccombente, l'ENPAF ha continuato a procedere nel proprio rapporto con gli inquilini senza l'osservanza delle disposizioni imposte, dandone comunicazione ufficiale con una nota del 29 ottobre 2001 ed eludendo così le aspettative dei conduttori che in forza delle stesse disposizioni avevano esercitato il diritto di prelazione; a seguito del pronunciamento del TAR del Lazio, con cui si respingeva il ricorso presentato dall'Enpaf e si impegnava la proprietà a procedere alle dismissioni immobiliari in ottemperanza alla disciplina vigente per gli enti previdenziali, nel mese di febbraio 2002 i conduttori degli immobili Enpaf non individuati dal decreto ministeriale del 27 settembre 2000, che sarebbero stati esclusi dai benefici di legge riconosciuti a locatari di immobili di proprietà dello stesso ente, hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando il citato atto con cui l'Enpaf dichiarava la sua estraneità al processo di dismissione immobiliare degli enti previdenziali in ragione del mutamento giuridico avvenuto con la privatizzazione dell'Ente e la conseguente inapplicabilità della disciplina vigente in materia -: se non si ritenga necessario adottare un intervento interpretativo, utile a chiarire in via definitiva se le disposizioni di legge in materia di alienazione del patrimonio degli enti previdenziali siano applicabili anche agli enti previdenziali privatizzati in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1996, e dunque se tale disciplina sia valida anche con riferimento alle dismissioni del patrimonio dell'Enpaf, anche al fine di assicurare il soddisfacimento delle aspettative legittime espresse dai conduttori, senza prefigurare condizioni di disparità di trattamento tra gli stessi inquilini, con riferimento al diritto di prelazione esercitato, alle condizioni di acquisto prospettate ai conduttori, alle conseguenti garanzie di rinnovo dei contratti di locazione scaduti o in scadenza, così come definite dalle disposizioni di legge. (3-00978)