Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00975 presentata da JANNONE GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 04/06/2002
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00975 presentata da GIORGIO JANNONE martedì 4 giugno 2002 nella seduta n. 153 JANNONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il Servizio «Buono Gratificazione» è una soluzione dedicata alle imprese private che permette di gestire in modo innovativo, efficiente e virtuoso la tradizionale regalistica aziendale e, più in generale, altre forme di incentivazione del personale dipendente. Consiste nell'emissione di titoli di legittimazione che permettono ai beneficiari di ricevere beni o servizi presso un network di esercizi commerciali preventivamente convenzionati dalla società che gestisce il servizio; il Servizio è attualmente erogato da alcune delle società primarie del settore buoni pasto, che vantano un'esperienza pluriennale e consolidata a livello internazionale nella gestione di titoli di legittimazione. La decisione di lanciare il servizio in Italia è nata sia da esperienze molto positive già presenti all'estero sia da test effettuati sul mercato italiano; i vantaggi per il sistema economico si configurano in un aumento del gettito fiscale per lo Stato grazie ai seguenti fattori: a) la diffusione dei servizio, con connessa detraibilità fiscale per l'azienda ed esenzione per il dipendente, può contribuire a ridurre fenomeni di corresponsione di denaro al di fuori della regolare contabilità; b) l'aumento del gettito fiscale conseguente ad emissione di fattura per la prestazione di servizio soggetta ad IVA del 20 per cento; c) la necessità da parte dell'esercizio convenzionato di emettere scontrino fiscale («corrispettivo non riscosso») per ottenere il rimborso dei buoni dalle Società emettitrici diminuirà i casi di omissione di battitura di scontrini fiscale; d) il servizio genera un incremento del valore dei consumi, in quanto il buono può essere integrato con denaro da parte del dipendente per effettuare un acquisto di importo superiore; affinché l'erogazione liberale, che può essere elargita in denaro o in natura, non concorra a formare il reddito del dipendente (nei limiti di lire 500.000 annue previste dall'articolo 48, comma 2, lettera b) , del testo unico delle imposte sui redditi, deve presentare i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di un'erogazione liberale concessa in occasione di festività o di ricorrenze (esempio: anniversario della costituzione della società, matrimonio di un dipendente, nascita di un figlio). Sono quindi esclusi nell'ambito dell'esenzione prevista dall'articolo 48 di cui sopra i premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi; b) l'erogazione deve essere concessa dal datore di lavoro alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. Le categorie omogenee possono anche non coincidere con quelle previste dall'articolo 2095 codice civile (suddivisione di lavoratori dipendenti in dirigenti, quadri, impiegati ed operai). Possono pertanto essere considerati appartenenti ad una stessa categoria, a titolo esemplificativo, tutti i soggetti che hanno una stessa qualifica o uno stesso livello nonché, ad esempio, tutti dipendenti di uno stesso stabilimento o di uno stesso turno e via dicendo; la circolare ministeriale n. 326/E/111 del 1997 (confermata successivamente anche dalla risoluzione ministeriale 74/E/2000/115539 del 26 maggio 2000) ha chiarito che: «si deve ritenere che l'espressione festività o ricorrenze» si debba intendere nel senso più ampio possibile, e, quindi, comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento. Rientrano, pertanto, in questa previsione non soltanto le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività del dipendente e quelle dell'azienda, quali il cinquantenario dell'azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l'apertura di una nuova sede, la fusione con un'altra società, ed anche il matrimonio o la nascita di un figlio, sempre che analogo comportamento il datore di lavoro assuma nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovano nella stessa situazione e, quindi, ad esempio, nei casi in cui il datore di lavoro è solito fare un regalo a tutti i dipendenti che si sposano o a tutti ai quali nasce un figlio; non possono essere comprese, invece, nell'ambito applicativo di questa disposizione le erogazioni effettuate in relazione al raggiungimento di un certo fatturato da parte dell'azienda. Tale evento, infatti, non può configurarsi come festività o ricorrenza in quanto è collegato alla normale attività di qualsiasi impresa, il cui obiettivo naturale è rappresentato dal miglioramento della propria gestione e produttività; anche per quanto riguarda l'espressione generalità o categorie di dipendenti si ritiene che la prassi aziendale debba essere riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica) mentre il momento dell'erogazione può essere diverso. In pratica, mentre in occasione di festività natalizie la cassetta natalizia sarà distribuita a tutti i dipendenti contemporaneamente, l'eventuale regalo di matrimonio sarà dato soltanto ai dipendenti che in quell'anno contraggono matrimonio; è appena il caso di precisare che sia le erogazioni in occasione di festività o di ricorrenze sia i sussidi occasionali, trattandosi di liberalità, non devono essere previsti come obbligatori da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali -: se in considerazione delle economie e delle semplificazioni di natura amministrativa e gestionale derivanti dall'attuazione di un servizio di organizzazione e gestione delle erogazioni liberali così come descritto in premessa, possa risultare conforme, sia in relazione al regime fiscale e sia alle norme che regolano l'intermediazione finanziaria, uno schema strutturale ed operativo che, simile a quello che disciplina attualmente i servizi sostitutivi di mensa aziendali, contempli le fasi di seguito descritte: a) ordine: l'azienda cliente emette un ordine per l'acquisto di buoni gratificazione; b) emissione, produzione, fatturazione dei buoni: la società emittente produce i buoni e fattura all'azienda cliente il valore nominale dei buoni, oltre alla commissione di servizio e oltre l'Iva al 20 per cento sul valore nominale e sulla commissione; c) consegna dei buoni: la società emittente consegna i buoni all'azienda cliente; d) pagamento: l'azienda cliente paga l'importo in fattura secondo i termini di pagamento prestabiliti, detraendo totalmente l'Iva e considerando il costo come deducibile ai fini del reddito di impresa (Irpeg e Irap); e) erogazione dei buoni ai dipendenti: l'azienda cliente consegna ai dipendenti i buoni sotto forma di erogazione liberale; f) erogazione del bene/servizio: il dipendente si reca presso l'esercizio affiliato, il quale consegna il bene ed emette lo scontrino fiscale, registrando l'importo come corrispettivo non corrisposto; g) pagamento con buono: il dipendente paga il controvalore del bene/servizio con i buoni; h) invio fattura: l'esercizio affiliato emette fattura nei confronti della società emittente per il rimborso, applicando Iva ordinaria del 20 per cento; i) rimborso: la società emittente paga la fattura nei tempi contrattualmente prestabiliti; se, ai fini delle imposte dirette, possa essere riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto dall'azienda cliente per l'acquisto dei «buoni gratificazione», destinati ad essere devoluti gratuitamente ai propri dipendenti, in quanto «spesa per prestazioni di lavoro», deducibile ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede espressamente che: «Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65»; se, ai fini dell'Irap, possa essere riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto dell'azienda-cliente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove si dispone testualmente che «tra i costi (non ammessi alla deduzione) di cui al comma 1, lettera b) (tra cui sono ricompresi i costi del personale) vanno in ogni caso escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori ...»; se, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, non trattandosi del servizio in premessa di spesa di rappresentanza, ma di spesa per prestazioni di lavoro, l'I.V.A. assolta all'acquisto debba potersi ritenere detraibile per il cliente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; infine, se l'emissione dei «buoni gratificazione» - strettamente funzionali alla realizzazione del summenzionato servizio - non configuri in alcun modo un'attività riconducibile alle attività di prestazioni di servizio di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero del tesoro 6 luglio 1994.(5-00975)