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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00991 presentata da BRUGGER SIEGFRIED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 10/06/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00991 presentata da SIEGFRIED BRUGGER lunedì 10 giugno 2002 nella seduta n. 155 BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la notizia dei 56 cuccioli beagle bloccati al Brennero su un camion proveniente da un allevamento di San Paolo di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo in Germania, è stata diffusa da tutti gli organi di stampa e ha commosso ed intenerito l'Italia; gli animali in violazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 352, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, in attuazione delle due direttive CEE 91/628 e 95/29, erano trasportati in gabbie eccessivamente piccole per la loro taglia e inoltre il veicolo era inadeguato al trasporto di animali vivi. Per il camionista è scattata una multa di 4mila euro e i piccoli beagle sono stati affidati al canile municipale di Bolzano con una sorte che sembrava comunque ormai tristemente delineata; la gara di solidarietà che si è aperta a Bolzano con un pellegrinaggio costante di cittadini presso il canile e una valanga di richieste di adozione, si è conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì 31 maggio con un intervento del parlamentare europeo della SVP Michl Ebner che ha convinto la ditta Morini a vendergli tutti e 56 i cagnolini per un importo pari a 21mila Euro; gli animali saranno dati ai giovani animalisti che per primi si sono occupati dei cuccioli e che ne hanno fatto richiesta. I rimanenti piccoli beagle saranno assegnati, oltre agli amici e colleghi della SVP che avevano manifestato il desiderio di adottarne uno, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle 248 richieste, pervenute da tutta Italia, al giornale Dolomiten; l'evento ha riacceso la polemica sull'utilizzo degli animali a fini sperimentali e scientifici; la normativa italiana in vigore, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, adottato in attuazione della direttiva n. 86/609/CEE, prevede l'utilizzo degli animali negli esperimenti per alcuni fini elencati nel comma 1 dell'articolo 3, per l'efficacia e l'innocuità dei preparati farmaceutici, per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie sull'uomo, negli animali o nelle piante; per la valutazione, rilevazione o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante, nonché per la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali; i dati statistici sull'argomento pubblicati ogni tre anni sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 1992, e risalenti al novembre 2001, (pubblicati sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, n 256) riportano le seguenti cifre per gli anni 1998, 1999 e 2000. Il totale degli animali utilizzati a fini sperimentali e scientifici, relativo alle tre annualità, ammonta a: 1.099.491 (1998), 959.105 (1999) e 905.603 (2000); per quanto risulti una riduzione dal 1998 al 2000, pari al 17,63 per cento, il numero degli animali sacrificati a fini scientifici appare ancora particolarmente inquietante. Inoltre, essendo la raccolta dei dati basata su autocertificazioni e inesistenti controlli da parte del Ministero e delle strutture competenti delle ASL, si pensa possano essere addirittura dati sottostimati; analizzando le statistiche pubblicate nel 2000 il 92,67 per cento è rappresentato da topi ( Mus Musculus) e ratti (Rattus norvegicus), mentre la restante percentuale è rappresentata da conigli (16.720), uccelli (17.105), suini (2.544), scimmie (612), cani (766), gatti (25) e altre specie; alcune perplessità sorgono da verifiche incrociate effettuate tra i dati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e i dati comunicati in sede europea, in quanto i valori non coincidono; l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, prevede che chiunque intenda effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della salute per la relativa autorizzazione. Gli enti autorizzati complessivamente sono oltre 500 (alcune autorizzazioni sono per rinnovo di autorizzazioni precedenti o per integrazione di autorizzazione). Di fatto gli Enti autorizzati che nell'anno 2000 hanno inviato dati per avere utilizzato animali da esperimento sono 236 così suddivisi: 28 Enti Pubblici (CNR, ISS, ENEA, ecc); 13 Aziende Ospedaliere (H S. Raffaele, H Rizzoli, Regina Elena, ecc); 8 Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Brescia, Padova, Perugia, ecc); 107 Istituti Universitari (Milano, Roma, Torino, ecc); 80 Società Farmaceutiche (RBM, Ma, Serono, Chiron, ecc); ilMinistero della salute è inoltre chiamato ad autorizzare esperimenti su scimmie, cani e gatti solo e unicamente quando lo scopo della sperimentazione sia quello di effettuare verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento. Risultano, ai sensi dell'articolo 8, lettera b) del decreto legislativo n. 116 del 1992, mediamente concesse solo n. 8 deroghe per procedere ad esperimenti su queste specie. Un numero curiosamente basso se confrontate alle cifre ufficiali di cani, gatti e scimmie, ancora rilevante; la legge prevede che tutti gli esperimenti debbano essere compiuti sottoponendo gli animali ad anestesia generale o locale. Le deroghe a questa norma previste dall'articolo 9, devono essere autorizzate dal Ministero competente nel caso in cui l'anestesia sia più traumatica per l'animale rispetto all'esperimento o nel caso fosse incompatibile con il fine dell'esperimento. Mediamente il Ministero concede autorizzazioni per ben 100 ricerche -: se il Governo non ritenga di dover intervenire adottando norme più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali, per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti, come previsto dall'articolo 24 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986; se non reputi necessario procedere ad una riduzione delle troppo numerose autorizzazioni concesse ad Enti che effettuano sperimentazioni su animali vivi; se non ritenga, in attesa di uno specifico intervento comunitario, di procedere come previsto dall'articolo 16, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 1992, ad adottare metodi alternativi di ricerca e sperimentazione; se non ritenga di doversi attivare in sede europea per evitare che venga ulteriormente rinviato il termine per il divieto della sperimentazione animale per prodotti cosmetici, previsto dalla direttiva 76/768/CEE, la cui settima modifica è attualmente in corso di esame presso il Parlamento europeo con la procedura della codecisione. (5-00991)

 
Cronologia
martedì 4 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge: Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (AC 2454), che sarà approvato dal Senato l'11 luglio (legge 30 luglio 2002, n. 289 legge Bossi-Fini)

giovedì 20 giugno
  • Politica, cultura e società
    I magistrati scioperano contro la riforma della giustizia voluta dal Governo.