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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03206 presentata da CARRARA NUCCIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 17/06/2002

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03206 presentata da NUCCIO CARRARA lunedì 17 giugno 2002 nella seduta n. 159 CARRARA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il commissario aggiunto della Autorità Portuale di Augusta, in data 11 aprile 2002, diffidava la Gestione Pontoni srl, in persona del suo amministratore, «ad esercitare il servizio di cui al punto 1) della Licenza di Concessione n. 57/2001 del 18 luglio 2001, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Augusta fino a quando non avrà lo stesso depositato presso questa Autorità Portuale le dovute autorizzazione previste ( sic !) dal decreto legislativo n. 22 del 1997; detta concessione, di cui la Gestione Pontoni srl, al pari di altre società, operanti nel medesimo ambito portuale, è titolare, in forza del titolo poc'anzi richiamato, concerne, al citato punto 1, lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, trasbordo di acque, di qualsiasi genere e per qualsiasi uso, sia pulite che sporche (zavorre, sentine, lavaggio tanke di compensa, slops , eccetera) anche con contenuto di idrocarburi, sia da navi e galleggianti che da industrie; è evidente che il rilascio di titolo concessorio, da parte dell'Amministrazione, implica l'autorizzazione all'esercizio dell'attività devoluta in concessione; l'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si occupa del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevede, al sesto comma, una esplicita deroga, disponendo che «il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84», mentre l'articolo 57, comma 6- bis , della stessa legge, equipara, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporto via mare, i rifiuti alle merci ed i rifiuti pericolosi alle merci pericolose; l'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994 definisce come operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito ed il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolto in ambito portuale. Quindi, al comma 3 statuisce che l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Discende, dal combinato disposto delle norme richiamate, che gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti (anche pericolosi) in aree portuali sono, appunto, l'autorità portuale, o, ove non istituita, l'autorità marittima; ne consegue, con tutta evidenza, che la titolarità, in capo ad un soggetto, della concessione rilasciata dalla capitaneria di Porto, per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, trasbordo di acque, di qualsiasi genere e per qualsiasi uso, sia pulite che sporche (zavorre, sentine, lavaggio tanke di compensa, slops, eccetera) anche con contenuto di idrocarburi, sia da navi e galleggiamenti che da industrie, autorizza detto soggetto all'esercizio delle predette attività, a norma di legge; sennonché, il predetto provvedimento del commissario dell'autorità portuale di Augusta, ancora in vigore, nonostante le richieste di annullamento in autotutela, viene di fatto ad incidere negativamente sulla realtà portuale ed economica dell'intera città, atteso che, oltre alla società anzidetta, altri operatori portuali che svolgono in concessione il servizio predetto si vedono sottratti, in forza della diffida menzionata, consistenti spazi lavorativi, così come viene a subire una contrazione il traffico marittimo, giacché le navi che avranno esigenza di svolgere quel tipo di operazioni finiranno per dirigersi verso altri porti ove è possibile espletarlo, con il conseguente fenomeno «a cascata» di riduzione dell'attività lavorativa di tutti gli operatori portuali e dell'indotto in genere -: quali interventi ritenga di attivare per la soluzione del problema sopraesposto. (4-03206)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 4 novembre 2002 nell'allegato B della seduta n. 216 all'Interrogazione 4-03206 presentata da CARRARA Risposta. - Si forniscono gli elementi di risposta trasmessi dal Comando generale del Corpo della capitaneria di porto. La questione attiene in particolare al rapporto ed al confine tra la disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto «decreto Ronchi») e quello che regola l'attività nelle aree portuali in tema di gestione di rifiuti e, quindi, alla necessità di superare le difficoltà di ordine interpretativo emergente da un quadro normativo articolato e complesso. Il caso specifico della società gestione Pontoni di Augusta è stato oggetto di necessario coinvolgimento e pronunciamento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, attesa la valenza generale del caso medesimo, necessitante comunque di un chiarimento a livello normativo attraverso la completa attuazione del decreto legislativo 22 del 1997 risulta aver avviato le necessarie iniziative in merito. Pertanto, il provvedimento di inibizione di che trattasi, emesso dal comandante del porto di Augusta nella qualità di commissario aggiunto della locale autorita portuale in data 11 aprile 2002, in costanza di titolo concessivo rilasciato alla summenzionata società gestione Pontoni srl dall'autorità marittima medesima, si è reso necessario. Difatti, l'attività di servizio di cui al punto 1) del titolo concessivo n. 57 del 2001 del 18 luglio 2001, così come la disciplina degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi in conto terzi e le relative ulteriori operazioni ricade, a seguito dell'abrogazione della legge 310 del 1976, nella esclusiva disciplina prevista dal decreto legislativo 22 del 1997. Quanto sopra deriva dalla titolarità del titolo concessivo n. 57 del 2001 in capo alla società in argomento, posto che tale atto amministrativo prevede, al punto 9) delle condizioni generali, che l'attività affidata in concessione debba svolgersi sotto la piena osservanza di tutte le norme previste da leggi e regolamenti, cui chiaramente il titolo concessivo non può derogare. Nella fattispecie in esame, risultando lo stesso titolo concessivo, in precedenza rilasciato alle imprese, non più conforme alla normativa vigente, l'autorità portuale ha emesso il citato provvedimento di inibizione e ciò, anche in virtù del fatto che le stesse imprese si avvalevano, per lo smaltimento delle acque reflue di bordo raccolte, delle reception facilities delle società petrolchimiche, pur non essendo queste ultime autorizzate ai sensi del decreto legislativo 22 del 1997. È stato altresì precisato che tale linea di condotta è stata supportata dal parere reso dal ministero dell'ambiente il quale, nel disciplinare la problematica che ineriva la possibilità di ricondurre tutte le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento dei reflui di bordo ( slops, zavorre sporche, morchie oleose e acque di sentina), nel concetto più ampio di rifiuto di cui al decreto legislativo 22 del 1997 si è pronunciato in maniera definitiva sulla vicenda, con dispaccio prot. n. 5835 del 14 giugno 2002. Secondo tale parere, per quanto concerne le operazioni di raccolta e trasporto delle acque reflue di bordo, in attesa della predisposizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera I) del decreto legislativo 22 del 1997, che dovranno, tra l'altro, stabilire le condizioni per l'iscrizione di tali imprese all'albo gestori rifiuti, le operazioni suddette devono svolgersi nel rispetto di specifici obblighi di pubblica sicurezza tendenti a garantire la sicurezza nei porti e la prevenzione degli eventi dannosi ed inquinanti, nella piena osservanza delle «disposizioni e precauzioni tecniche di sicurezza che disciplinano il trasporto via mare di merci pericolose», giusta disposizione transitoria di cui all'articolo 57, comma 6- bis del decreto legislativo n. 22 del 1997. Per quanto, invece, attiene le attività di recupero e smaltimento di detti residui oleosi, questi sono soggetti al regime giuridico dei rifiuti. In particolare, con riferimento alla possibilità che tali rifiuti possano essere avviati al recupero attraverso trattamento effettuato dai depositi costieri dotati di reception facilities, le attività di esercizio ed autorizzazione delle stesse devono essere regolamentate dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Su tale questione, infatti, il commissario aggiunto dell' autorità portuale di Augusta, riscontrando una evidente difficoltà di gestione e conferimento di detti rifiuti tale da determinare una situazione di emergenza non fronteggiabile con i normali poteri amministrativi, ha richiesto nell'ambito dello stesso porto di Augusta, il ricorso a poteri straordinari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, spettanti per la regione siciliana al prefetto il quale, in accoglimento delle suddette istanze, autorizzava di volta in volta l'espletamento di tale tipo di attività, tramite l'emanazione in via contingibile ed urgente, di apposite ordinanze, sollecitate, fra l'altro anche dalla confederazione italiana armatori. È stato infine rappresentato che, proprio per sopperire ad una lacuna dell'attuale sistema normativo, risulta in corso di emanazione un decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 novembre 2000, recante norme relative agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi residui del carico che andrà a modificare, a breve, il quadro normativo, eliminando così le cause che hanno provocato la sospensione del servizio. Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.



 
Cronologia
martedì 4 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge: Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (AC 2454), che sarà approvato dal Senato l'11 luglio (legge 30 luglio 2002, n. 289 legge Bossi-Fini)

giovedì 20 giugno
  • Politica, cultura e società
    I magistrati scioperano contro la riforma della giustizia voluta dal Governo.