Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01096 presentata da BRUGGER SIEGFRIED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 18/06/2002
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01096 presentata da SIEGFRIED BRUGGER martedì 18 giugno 2002 nella seduta n. 160 BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la notizia dei 56 cuccioli beagle bloccati al Brennero su un camion proveniente da un allevamento di S. Paolo di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo in Germania è stata diffusa da tutti gli organi di stampa e ha commosso ed intenerito l'Italia; gli animali, in violazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 352, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, in attuazione delle due direttive CEE 91/628 e 95/29, erano trasportati in gabbie eccessivamente piccole ed inadeguate al trasporto di animali vivi. Per il camionista è scattata una multa di 4 mila euro e i piccoli beagle sono stati affidati al canile municipale di Bolzano, con una sorte che sembrava comunque ormai tristemente delineata; la gara di solidarietà che si è aperta a Bolzano, con un pellegrinaggio costante di cittadini presso il canile e con una valanga di richieste di adozione, si è conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì 31 maggio 2002, con un intervento del parlamentare europeo della Svp Michl Ebner, che ha convinto la ditta Morini a vendergli tutti e 56 i cagnolini per un importo pari a 21 mila euro; gli animali sono stati assegnati, oltre agli amici e colleghi della Svp che avevano manifestato il desiderio di adottarne uno, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle 248 richieste pervenute da tutta Italia, al giornale Dolomiten ; l'evento ha riacceso la polemica sull'utilizzo degli animali a fini sperimentali e scientifici; la normativa italiana in vigore, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, adottato in attuazione della direttiva n. 86/609/Cee, prevede l'utilizzo degli animali negli esperimenti per alcuni fini elencati nel comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo; i dati statistici sull'argomento, pubblicati ogni tre anni sulla Gazzetta Ufficiale , ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 116 del 1992, e risalenti al novembre 2001, riportano le seguenti cifre per gli anni 1998, 1999 e 2000. Il totale degli animali utilizzati a fini sperimentali e scientifici, relativo alle tre annualità, ammonta a: 1.099.491 (1998), 959.105 (1999) e 905.603 (2000); per quanto risulti una riduzione dal 1998 al 2000, pari al 17,63 per cento, il numero degli animali sacrificati a fini scientifici appare ancora particolarmente inquietante. Inoltre, essendo la raccolta dei dati basata su autocertificazioni e inesistenti controlli da parte del ministero della salute e delle strutture competenti delle aziende sanitarie locali, si pensa possano essere addirittura dati sottostimati; l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 116, prevede che chiunque intenda effettuare esperimenti deve darne comunicazione al ministero della salute per la relativa autorizzazione. Gli enti autorizzati sono complessivamente oltre 500 (alcune autorizzazioni sono per rinnovo di autorizzazioni precedenti o per integrazione di autorizzazione). Di fatto, gli enti autorizzati che nell'anno 2000 hanno inviato dati per avere utilizzato animali da esperimento sono 236, così suddivisi: 28 enti pubblici (Cnr, Iss, Enea, eccetera), 13 aziende ospedaliere (ospedale San Raffaele, H. Rizzoli, Regina Elena, eccetera), 8 istituti zooprofilattici sperimentali (Brescia, Padova, Perugia, eccetera), 107 istituti universitari (Milano, Roma, Torino, eccetera) e 80 società farmaceutiche (Rbm , Ma , Serono , Chiron , eccetera); il ministero della salute è inoltre chiamato ad autorizzare esprimenti su scimmie, cani e gatti solo e unicamente quando lo scopo della sperimentazione sia quello di effettuare verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento. Da competenti fonti ministeriali risultano, ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 1992, mediamente concesse solo 8 deroghe all'anno per procedere ad esperimenti su queste specie. Un numero curiosamente basso se confrontato alle cifre ufficiali di cani, gatti e scimmie, ancora rilevante, l'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, una proposta di direttiva per vietare i test di prodotti cosmetici sugli animali (settima modifica della direttiva 76/768/CEE). La probizione scatterà a partire dal 2004. Il testo così emendato dal Parlamento europeo dovrà essere sottoposto ancora alla procedura di conciliazione e l'intervento dei singoli Governi, a favore dell'abolizione dei test sugli animali, si rileverà fondamentale -: se il Governo non ritenga di dover intervenire, in sede europea ed a livello nazionale, per l'adozione di norme più rigide ai fini del controllo e della limitazione dell'uso degli animali in esperimenti, come previsto dall'articolo 24 della direttiva n. 86/609 CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, riducendo anche le troppo numerose autorizzazioni concesse ad enti che effettuano sperimentazioni su animali vivi e procedendo, come previsto dall'articolo 16, lettera c) , del decreto legislativo n. 116 del 1992, ad adottare metodi alternativi di ricerca e sperimentazione. (3-01096)