Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00511 presentata da BERLINGUER LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 25/06/2002
Interrogazione a risposta orale3-00511 Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00511 presentata da LUIGI BERLINGUER martedì 25 giugno 2002 nella seduta n. 196 BERLINGUER. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . Premesso che: sulla base della delega conferita al Governo con la legge 15 marzo 1997 n.59 ed, in particolare, dei criteri e principi fissati dagli articoli 11, comma 1, lettera d) e 18 comma 1, lettere a) , d) , e) ed f) , è stato emanato il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; in, particolare, sulla base del criterio fissato dalla lettera d) dell'articolo 18, comma 1, sopra ricordato, il decreto legislativo 204/1998, ha istituito il Comitato di esperti per la politica della ricerca CEPR (articolo 3) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca CIVR (articolo 5); l'articolo 3 citato stabilisce che «Il Governo si avvale di un Comitato di esperti per la politica della ricerca, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro...» l'articolo 5 citato, comma 1 stabilisce che «E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca composto da non più di sette membri;» il comma 2 stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato; con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 marzo 1999, con la nomina dei componenti, sono stati formalmente costituiti i due organismi; sulla base di quanto esplicitamente stabilito dalle norme del decreto legislativo n. 204/1998 ricordate, e coerentemente con i criteri direttivi della delega contenuta nella legge 59/1997, il CEPR e il CIVR sono organismi che, benché istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non ne fanno organizzativamente parte infatti, a differenza della segreteria tecnica prevista dal decreto n. 204/1998 istituita presso il ministero «nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto Ministero», il CIVR e il CEPR sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono interlocutori e referenti in via autonoma dell'intero sistema istituzionale della ricerca. Si ricorda, in particolare, che l'articolo 3 riguardante il CEPR cita testualmente «Il Governo si avvale di un Comitato...; l'articolo 5 riguardante il CIVR conferisce a tale organismo il ruolo di interlocutore diretto dell'intero sistema della ricerca nazionale; il Ministero dell'istruzione, dell'università, della ricerca (già MURST) appare quindi, rispetto ai due organismi, anche se può affidare loro compiti specifici, come sede logistica, anche ai fini del mero funzionamento, e struttura ausiliaria delle competenze loro affidate ponendo a disposizione la segreteria tecnica istituita presso il Ministero «nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero» (comma 2, articolo 2 del decreto legislativo n. 204/1998). Premesso inoltre che: con decreto in data 30 aprile 2002 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 dicembre 2001, sono stati individuati gli organismi collegiali «indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non perseguibili mediante l'utilizzazione di proprio personale»; in detto decreto è stato compreso il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR); nel medesimo decreto non è stato compreso il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) derivandone, da parte del Ministero, la conseguenza della soppressione del medesimo Comitato e, come primo atto, l'annullamento delle convocazioni a firma del vice ministro Possa; alla vigilia della formulazione del P.N.R. appare quanto meno inopportuno sopprimere l'organo di consulenza del Governo sul medesimo argomento. Premesso, infine, che: è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 1534-b riguardante la delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di Enti pubblici; tale disegno di legge, all'articolo 1, commi 1 e 2, prevede specificatamente per il sistema della ricerca pubblica italiana l'adozione di decreti legislativi correttivi o modificativi di quelli già emanati ai sensi della legge di delega 15 marzo 1997 n. 59; è presumibile ritenere che tra i decreti legislativi vigenti soggetti a riforma vi sia anche il decreto legislativo n. 204/98, si chiede di sapere: se non sia da ritenersi errato sotto il profilo della incompetenza il decreto del 30 aprile 2002 emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 448/2001, laddove vengono ritenuti compresi tra gli organismi indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il CEPR e il CIVR che, come dimostrato nelle premesse, sono organismi fuori dalla potestà regolamentare di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; se con l'atto emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia stata inaugurata una nuova prassi, del tutto inusitata nel sistema parlamentare, di riforma per atto amministrativo non delegato; se non sia da ritenersi istituzionalmente scorretto, nei riguardi del Parlamento, che si intervenga per via amministrativa su una materia che è oggetto di esame dell'Organo legislativo, sottraendo al dibattito e al confronto la modifica di parti rilevanti del sistema ricerca; se non si ritenga necessario ed immediato intervenire sul Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per una immediata correzione dell'atto emanato. (3-00511)