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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01097 presentata da BORRELLI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 08/07/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01097 presentata da LUIGI BORRELLI lunedì 8 luglio 2002 nella seduta n. 171 BORRELLI, SASSO, CAPITELLI e CRISCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: in data 28 maggio 2002 il TAR Lazio sezione III- bis , ha emesso una sentenza «pilota» con la quale ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni docenti per l'annullamento del decreto direttoriale 12 febbraio 2002 e dell'annessa tabella di valutazione, con il quale sono stati disciplinati l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999; in particolare il TAR Lazio al punto VII della sentenza afferma: «Gli atti impugnati sono, di contro, illegittimi per i motivi denunciati in ricorso, tra i quali la illogicità manifesta, ingiustizia palese, errore nei presupposti e sviamento di potere, nella parte in cui non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'articolo 8 del decreto n. 268 del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento (eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso) e della medesima abilitazione SSIS considerata una seconda volta sotto la voce altri titoli»; con la circolare ministeriale n. 69 del 14 giugno 2002, il ministero ha inteso rendere immediatamente esecutiva la sentenza del 28 maggio 2002 del TAR Lazio sezione III- bis , invitando i CSA a provvedere con estrema urgenza alla rettifica delle posizioni dei diplomati SISS presenti nelle graduatorie, decurtando dal punteggio complessivo, i punti per il servizio maturato nel biennio di frequenza delle SISS stesse, ritenuto dallo stesso tribunale amministrativo non cumulabile; tuttavia, la stessa circolare ministeriale non fa alcun riferimento al punteggio attribuito anche per la medesima abilitazione SSIS intesa come ulteriore autonomo titolo e quindi considerata nelle suddette graduatorie una seconda volta sotto la voce «altri titoli», in palese contrasto con quanto disposto dal TAR Lazio che ha ritenuto tale punteggio illegittimo e non cumulabile con il punteggio aggiuntivo, previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 268 del 2001, come sopra riportato per estratto dalla sentenza -: se l'illecito cumulo di punteggi sopra evidenziato debba ritenersi un errore causato dalla sollecitudine a voler provvedere all'immediata applicazione della sentenza del TAR, ed in questo caso se non ritenga di disporre con ogni urgenza la correzione dell'errore, nel senso di prevedere che i punteggi attribuiti agli abilitati SISS per la medesima abilitazione e riportati sotto «altri titoli» vengano decurtati, ovvero nel caso in cui non si fosse trattato di errore, quali siano le ragioni che hanno portato ad una parziale applicazione della sentenza del TAR. (5-01097)

 
Cronologia
giovedì 4 luglio
  • Politica, cultura e società
    Si chiude la trattativa tra il Governo e le parti sociali, con l'esclusione della CGIL, che siglano il “Patto per l'Italia”.

giovedì 11 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in seconda lettura la proposta di legge: Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (AC 2288-B), approvata in seconda lettura dal Senato il 15 maggio 2002. La legge consente il rientro in Italia dei discendenti maschi di casa Savoia e delle loro consorti (legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1).