Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01113 presentata da VERNETTI GIANNI (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 10/07/2002
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01113 presentata da GIANNI VERNETTI mercoledì 10 luglio 2002 nella seduta n. 173 VERNETTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che: con la decisione n. 2213 sulla valutazione di impatto ambientale (Via) dell'11 agosto 1995 il ministero dell'ambiente valutava positivamente l'istanza presentata a suo tempo da Fenice Spa presso la regione Piemonte relativa al progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti industriali tossico-nocivi da ubicarsi nel comune di Verrone (Biella), in adiacenza ai terreni dello stabilimento ex Lancia oggi di proprietà della società Powertrain ; alla suddetta istanza non è mai stato dato seguito anche per l'inerzia del richiedente; in data 8 aprile 2002 la Fenice Spa presentava nuova istanza alla provincia di Biella (nel frattempo divenuta autorità competente al rilascio dell'autorizzazione) per la realizzazione ed esercizio di impianto di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi nel medesimo sito; in questo si avvaleva della suddetta decisione n. 2213 nonostante il tempo trascorso e i mutamenti ambientali nonché socio-economici nel frattempo verificatisi nel territorio biellese; la provincia di Biella con nota del 7 maggio 2002 ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata dalla società interessata e ha precisato che quella presentata in data 8 aprile 2002 era un'istanza da considerarsi «nuovo procedimento» dichiarando inoltre «estinta» la decisione sulla Via dell'11 agosto 1995; ilministero dell'ambiente, con nota del 7 giugno 2002 n. protocollo 6122/Via/A.O.13.i del dipartimento per la protezione ambientale - direzione per la valutazione di impatto ambientale, su richiesta della provincia di Biella, rispondeva che la decisione sulla Via dell'11 agosto 1995 andava aggiornata a cura della società interessata «ancorché non si possa parlare di cessazione degli effetti giuridici del decreto in questione» sconfessando così quanto comunicato alla società interessata da parte dell'amministrazione provinciale; nei giorni scorsi la Fenice Spa ha notificato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento - giudicato dal chiaro «intento dilatorio» - con cui la provincia di Biella ha segnalato l'improcedibilità dell'istanza per le ragioni suesposte chiedendo altresì il risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di giudizio -: se il Ministro condivida l'asserzione, contenuta nel citato ricorso al Tar presentato dalla Fenice Spa, secondo cui la costruzione del termodistruttore in questione presenta i requisiti di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che ne impongono la realizzazione, in particolare in relazione al fatto che, su iniziativa dei comuni biellesi, è in fase di avanzata realizzazione un polo tecnologico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel comune di Cavaglià che risolverà i problemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della provincia di Biella per i prossimi 10 anni; se sia a conoscenza e condivida i contenuti della nota del ministero, citata in premessa, con cui, il 7 giugno 2002, la direzione per la valutazione dell'impatto ambientale ha dichiarato che un dec/Via di sette anni prima è semplicemente da aggiornare e non invece privo di efficacia, soprattutto in considerazione delle argomentazioni tecniche inviate al ministero dalla provincia di Biella in data 10 maggio 2002; se sia a conoscenza che presso il ministero competente è stata presentata dalla società Edison una richiesta per un impianto di cogenerazione di energia elettrica in area adiacente a quella dovedovrebbe sorgere il termodistruttore in questione, in particolare in relazione a quanto asserito dalla Fenice Spa che in coda al ricorso al Tar già citato afferma che «l'opera è inoltre di interesse generale anche in relazione alle sue capacità di produzione di energia elettrica come risulta dallo stesso dec/Via dell'11 agosto 1995»; se non ritenga che la localizzazione di smaltimento di rifiuti pericolosi non debba essere lasciata alla sola libera iniziativa di soggetti privati operanti nel settore industriale, ma trovare invece fondamento in appropriati strumenti, legislativi ed amministrativi, programmatori che individuino i siti più funzionali a questo scopo sul territorio nazionale.(5-01113)