Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01149 presentata da DE SIMONE ALBERTA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 18/07/2002
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01149 presentata da ALBERTA DE SIMONE giovedì 18 luglio 2002 nella seduta n. 179 ALBERTA DE SIMONE. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», all'articolo 33, comma 5, prevede che «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»; i soggetti aventi tale diritto si trovano quasi sempre a non poterne usufruire, con tutte le conseguenze negative che tale fatto arreca a chi ha bisogno di tale assistenza; la quasi totalità di richieste di trasferimento temporanee o definitive per avvicinare la propria sede di lavoro a quella in cui ha domicilio il parente handicappato è stata fino ad ora respinta, in quanto le esigenze di impiego del personale delle amministrazioni, siano esse pubbliche o private, alle quali tali domande sono state avanzate, confliggono con quelle contenute nella legge n. 104 del 1992; si verificano, conseguentemente a tale impostazione, casi emblematici come quello di Armando Esposito, macchinista presso l'Ia di Piacenza (ex Ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia Spa), tutore legale unico del fratello, Vittorio, che è rimasto invalido al 100 per cento a causa di un grave incidente avvenuto mentre prestava servizio militare volontario nel corso dell'anno 1988, e che da allora si trova in coma vigile. A costui, tranne che per un brevissimo periodo, è stato sempre negato il trasferimento presso la direzione Campania Itr di Napoli per assistere il fratello; la famiglia, composta da due anziani genitori, le cui precarie condizioni sanitarie sono state ampiamente documentate e verificate, non può far fronte alle esigenze particolarmente gravose di un figlio in coma; l'ultimo diniego alla richiesta di trasferimento risale al mese di luglio di quest'anno e «l'impossibilità di soddisfare l'aspirazione dell'interessato» è imputata alla «carenza di personale registrata presso l'impianto di appartenenza dello stesso»; l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 rimane del tutto disatteso, prevalendo, sempre e comunque, le esigenze delle amministrazioni aziendali, anche di fronte a casi drammatici, verificati nella loro concreta e sofferta autenticità, per di più accaduti ad un ragazzo in giovane età, mentre serviva lo Stato -: quali e quante domande siano state presentate, in base all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 alle Amministrazioni pubbliche e private; quante, tra queste, siano state accolte e, nel caso si fosse verificato uno scarto rilevante e inaccettabile, come risulta all'interrogante, tra richieste presentate e domande accolte, quali misure intenda attivare affinché l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 trovi concreta attuazione per soddisfare le giuste esigenze delle tantissime famiglie italiane che si trovano a far fronte ai drammi a cui la legge in questione avrebbe dovuto dare una risposta positiva; quali misure di composizione del conflitto tra aziende e soggetti interessati alla legge n. 104 del 1992, intenda predisporre per ripristinare un giusto equilibrio tra esigenze tra loro tanto diverse. (5-01149)