Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01204 presentata da BUEMI ENRICO (MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI) in data 16/09/2002
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01204 presentata da ENRICO BUEMI lunedì 16 settembre 2002 nella seduta n. 186 BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ovvero presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; con decreto ministeriale 26 marzo 2000 del Ministero della giustizia, adottato a norma dell'articolo 54, comma sesto, del citato decreto, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità; l'articolo 2, comma primo, del decreto ministeriale sopra citato, prescrive che il lavoro di pubblica utilità sia svolto sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia ovvero, previa delega, con il presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede le amministrazioni, enti ed organizzazioni presso i quali detto lavoro può essere svolto; con decreto ministeriale 16 luglio 2001 del ministero della giustizia, i presidenti dei tribunali sono stati delegati a sottoscrivere le citate convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; a decorrere dal giorno 2 gennaio 2002, gli uffici del giudice di pace sono stati investiti della competenza a decidere sui procedimenti penali per i reati previsti dal decreto legislativo n. 274 del 2000; pertanto, trascorso il periodo di indagini eventualmente necessario, in sede di decisione gli imputati avrebbero potuto chiedere l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità; risulta come a tutt'oggi, nel territorio del circondario di diversi Tribunali della Repubblica, non sono state stipulate convenzioni con enti od organizzazioni possibili destinatari dei lavoratori di pubblica utilità; in conseguenza di ciò, in tali sedi non è stato possibile applicare dette sanzioni, ancorché vi fosse la richiesta dell'imputato interessato; la sostanziale impossibilità di applicare la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell'imputato, determinerebbe una violazione ai diritti dell'imputato cui il decreto legislativo n. 274 del 2000 concede la facoltà di scegliere la pena alternativa in luogo di quella pecuniaria principale -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di una simile situazione; se sia stato eseguito un monitoraggio per conoscere lo stato di attuazione, presso i tribunali della Repubblica, della normativa citata in premessa; cosa si intenda fare per ovviare agli inconvenienti segnalati onde evitare tale mancata applicazione delle disposizioni citate nonché la lesione delle facoltà di scelta dell'imputato in questa delicata materia. (5-01204)