Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01271 presentata da REALACCI ERMETE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 26/09/2002
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01271 presentata da ERMETE REALACCI giovedì 26 settembre 2002 nella seduta n. 193 REALACCI e GENTILONI SILVERI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che: con dec/VIA del 2213 dell'11 agosto 1995 il ministero dell'ambiente valutava positivamente l'istanza presentata a suo tempo da Fenice Spa presso la regione Piemonte (allora competente) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti industriali tossico-nocivi da ubicarsi nel comune di Verrone (Biella), in adiacenza ai terreni dello stabilimento ex Lancia oggi di proprietà della società Powertrain; alla suddetta istanza non è mai stato dato seguito anche per l'inerzia del richiedente; in data 8 aprile 2002 FENICE SPA, soc. corr. in Rivoli Via Acqui 86, presentava nuova istanza alla provincia di Biella (nel frattempo divenuta autorità competente al rilascio dell'autorizzazione) per la realizzazione ed esercizio di impianto di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi nel medesimo sito, avvalendosi del predetto dec/VIA nonostante il tempo trascorso e i mutamenti ambientali nonché socio-economici nel frattempo verificatisi nel territorio biellese; la Provincia di Biella con nota del 7 maggio 2002 ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata dalla società interessata e ha precisato che quella presentata in data 8 aprile 2002 era un'istanza da considerarsi «nuovo procedimento» dichiarando inoltre «estinto» il dec/VIA dell'11 agosto 1995; il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, con nota del 7 giugno 2002, n. prot. 6122/VIA/A.O.13.i del dipartimento per la protezione ambientale - direzione per la valutazione di impatto ambientale, su richiesta della provincia di Biella, rispondeva che il dec/VIA dell'11 agosto 1995 andava aggiornato a cura della società interessata «ancorché non si possa parlare di cessazione degli effetti giuridici del decreto in questione», sconfessando così quanto comunicato alla soc. interessata da parte dell'Amministrazione provinciale; nei giorni scorsi FENICE Spa ha notificato ricorso al TAR chiedendo l'annullamento del provvedimento - giudicato dal chiaro «intento dilatorio» - con cui la Provincia di Biella ha segnalato l'improcedibilità dell'istanza per le ragioni suesposte (assenza di valido dec/VIA, essendo stato considerato «estinto» quello rilasciato l'11 agosto 1995) chiedendo altresì il risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di giudizio, ma evidentemente «milionari» -: se condivida l'asserzione, contenuta nel citato ricorso al TAR presentato da FENICE SPA, secondo cui la costruzione del termodistruttore in questione ha quei requisiti di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che ne impongono la realizzazione; se condivida la nota del ministero, citata in premessa, con cui, il 7 giugno 2002, la Direzione per la valutazione dell'impatto ambientale ha dichiarato che un dec/VIA di sette anni prima è semplicemente da aggiornare e non invece, come logica vorrebbe, privo di efficacia, soprattutto in considerazione delle argomentazioni tecniche inviate al ministero dalla provincia di Biella in data 10 maggio 2002; se sia conoscenza che presso il ministero competente è stata presentata dalla società Edison una richiesta per un impianto di cogenerazione di energia elettrica in area adiacente a quella dove dovrebbe sorgere il termodistruttore in questione; come valuti quest'ulteriore istanza, apparentemente autonoma, in relazione a quanto asserito da FENICE SPA in coda al ricorso al TAR già citato dove afferma che «l'opera è inoltre di interesse generale anche in relazione alle sue capacità di produzione di energia elettrica come risulta dallo stesso dec/VIA dell'11 agosto 1995»; se non ritenga infine, che la localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi non debba essere lasciata alla sola libera iniziativa di soggetti privati operanti nel settore industriale, ma trovare invece fondamento in appropriati strumenti, legislativi ed amministrativi, programmatori che individuino i siti più funzionali a questo scopo sul territorio nazionale. (5-01271)