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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01308 presentata da ZANETTA VALTER (FORZA ITALIA) in data 09/10/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01308 presentata da VALTER ZANETTA mercoledì 9 ottobre 2002 nella seduta n. 201 ZANETTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . - Per sapere - premesso che: prima della riforma introdotta con la legge 3 gennaio 1981, n. 6, gli ingegneri e gli architetti maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia dopo almeno venti anni di iscrizione e contribuzione alla relativa Cassa di previdenza. Con la legge di riforma tale requisito è stato elevato a trenta anni; con l'innalzamento del requisito dell'anzianità contributiva si è di fatto così preclusa la possibilità di percepire una pensione ad un elevatissimo numero di persone approdate tardivamente alla libera professione dopo avere prestato la propria opera alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati. Le professioni di architetto ed ingegnere presentano infatti rispetto alle altre libere professioni - per le quali leggi di riforma più o meno simili approvate all'inizio degli anni novanta prevedono analoghi requisiti - la peculiarità dell'alto numero di persone che iniziano la propria attività professionale in un'età non più giovane; il legislatore di allora, evidentemente conscio del problema, ha disposto all'articolo 6 della citata legge n. 6 del 1981 la restituzione dei contributi, con l'interesse composto del 5 per cento dal 1 o gennaio successivo ai relativi pagamenti, a favore di coloro i quali, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non avessero ancora maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione. Si tratta di una misura dovuta, ma evidentemente onerosa per la Cassa di previdenza e non conveniente per i liberi professionisti i quali preferirebbero, ovviamente, percepire un trattamento pensionistico, per quanto non elevato; per le considerazioni sopra svolte risulta senz'altro necessario - per intuitivi ed elementari motivi di equità - ripristinare il requisito dei venti anni, consentendo così ad una più ampia platea di professionisti di godere del trattamento pensionistico di vecchiaia, e liberando la Cassa di previdenza dall'onere della restituzione dei contributi maggiorati di interessi ben al di sopra di quelli attualmente praticati. La corresponsione di un maggior numero di trattamenti pensionistici verrà così compensata da una minore incidenza delle restituzioni dei contributi, senza determinare ulteriori oneri -: se condivida le considerazioni sopra svolte e non intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, opportune iniziative normative affinché sia ripristinato il requisito dell'anzianità contributiva vigente precedentemente la riforma del 1981. (5-01308)

 
Cronologia
giovedì 3 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la risoluzione Ramponi ed altri (n. 6-00033), accettata dal Governo, per l'invio di un contingente di alpini in Afghanistan.

sabato 19 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Con un secondo referendum, gli irlandesi si pronunciano a favore del Trattato di Nizza.