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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01366 presentata da CORDONI ELENA EMMA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 30/10/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01366 presentata da ELENA EMMA CORDONI mercoledì 30 ottobre 2002 nella seduta n. 214 CORDONI, GAMBINI e CARLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la legge n. 422 del 2000 (legge comunitaria per il 2000) modifica, all'articolo 18, il decreto del Presidente della Repub blica 8 giugno 1982, n. 470, di recepimento della direttiva comunitaria relativa al controllo e all'individuazione delle zone non idonee alla balneazione, in modo rigido e restrittivo; in particolare il punto 1, lettere h) ed i) del citato articolo 18 sostituisce con nuovo testo gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, prevedendo la chiusura di tratti di costa balneabile per l'intero periodo di balneazione qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni: la non idoneità riscontrata per due stagioni consecutive, la non idoneità riscontrata anche in una sola stagione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati e l'effettuazione nella stagione balneare precedente, di un numero di campioni inferiori a quello minimo previsto dalla tabella allegata al provvedimento; viene altresì introdotto l'obbligo di dichiarare vietati per almeno sei mesi, tempo previsto per la campionatura di controllo, quei punti della costa che non risultano conformi ai criteri sopra citati; il rispetto dei criteri più rigidi previsti dalla norma così modificata è spesso impedito, soprattutto in tratti di costa ad alta criticità, come quella toscana, sottoposta al fenomeno dell'erosione, che richiedono quindi un costante intervento umano, o in presenza di particolari condizioni meteomarine, durante le quali, e immediatamente prima e dopo, non possono essere effettuati i campionamenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per quanto concerne invece il criterio dei campionamenti routinari effettuati in numero inferiore rispetto a quelli prescritti, non viene individuata la soglia di rilevanza della percentuale dei campioni mancanti, prevedendo paradossalmente che mancando anche solo uno o due campionamenti scatti l'interdizione alla balneazione; quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 come modificati dall'articolo 18 della legge n. 422 del 2000, se applicato rigidamente, potrebbe impedire la concessione dell'idoneità alla balneazione ad intere zone della costa italiana, non per un effettivo pericolo per la salute delle persone ma per motivi contingenti, creando un impedimento allo sviluppo turistico delle coste; il gruppo tecnico interregionale ha ritenuto di sottoporre all'esame del Presidente delle regioni e delle province autonome la proposta di richiesta formale per lo stralcio delle lettere h) ed i) del punto 1 dell'articolo 18 della legge n. 422 del 2000 ed il ripristino del precedente testo degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, nelle modalità ritenute più idonee per non penalizzare la prossima stagione balneare e salvaguardare gli aspetti connessi allo sviluppo turistico del nostro Paese, documento non ancora discusso, nonostante i numerosi solleciti; in data 3 maggio 2002 è stata da me indirizzata una lettera con richiesta di informazioni in merito alla questione sopra esposta alla direzione generale prevenzione del ministero della salute, al fine di ricevere una interpretazione chiara della norma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 come modificato dalla legge Comunitaria n. 422 del 2000; dalla risposta che è giunta dal ministero della salute, in data 8 maggio 2002, si evince una interpretazione «ragionevole» della norma prevista dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 vigenti, soprattutto in relazione all'insufficienza dei campionamenti, quando ci si trovi in presenza di una mancanza minima e giustificata; al di là della comunicazione a me pervenuta, non risulta però a tutt'oggi inviata agli uffici regionali competenti nessuna informativa relativa all'interpretazione dei citati articolo 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, che devono essere quindi applicati in maniera rigida -: se non ritenga opportuno, senza che vengano inficiati gli aspetti di tutela sanitaria, assumere iniziative volte al ripristino del testo previgente degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 o ad un'interpretazione chiara ed univoca delle norme previste dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, come modificati dalla legge n. 422 del 2000 (Legge Comunitaria 2001), affinché vengano fornite indicazioni certe per l'imminente stagione balneare. (5-01366)





 
Cronologia
sabato 19 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Con un secondo referendum, gli irlandesi si pronunciano a favore del Trattato di Nizza.

mercoledì 30 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge: Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (AC 3193), che sarà approvato dal Senato il 5 febbraio 2003 (legge 14 febbraio 2003, n. 30).

giovedì 31 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Un terremoto colpisce il Molise. A San Giuliano di Puglia nel crollo di una scuola perdono la vita 27 bambini e una maestra.