Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00268 presentata da COSSIGA FRANCESCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 21/11/2002
Interpellanza2-00268 Atto Senato Interpellanza 2-00268 presentata da FRANCESCO COSSIGA giovedì 21 novembre 2002 nella seduta n. 282 COSSIGA. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. Premesso che: il giorno 22 dicembre 1884, l'ufficiale del Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito, capitano francese Alfred Dreyfus, di famiglia ebrea, venne condannato al carcere a vita per alto tradimento da una corte militare, degradato e deportato all'Isola del Diavolo; contro questa condanna e in favore della innocenza di Dreyfus, fu condotta una dura campagna che coinvolse intellettuali, politici, semplici cittadini, civili e militari , dal grande avvocato, politico e scrittore, Émile Zòla, della sinistra repubblicana francese, naturalmente «garantista», con i socialisti e con pochissimi cattolici democratici, tra cui Charles-Pierre Péguy, l'amico di Maritain, di Mauriac, di Julien Green e altri, contro la gran massa dei nazionalisti, degli antisemiti e dei cattolici «integralisti» aventi le stesse origini ideologiche della maggior parte dei nostri attuali cosiddetti «prodiani» e «popolari italiani», i «giustizialisti» dell'epoca, progenitori del fascismo di Vichy; dopo una prima riduzione della pena a dieci anni, con cui i «giustizialisti», e cioè i Caselli, i Violante, le Finocchiaro e i Di Pietro dell'epoca, pensavano di arginare e di far esaurire la grande protesta popolare «dreyfusarda», proveniente dalle stesse file militari, il Presidente della Repubblica concesse la grazia ad Alfred Dreyfus; giustizia fu fatta soltanto con la vittoria della coalizione radical-socialista, vittoria che permise una inchiesta generale sul modo in cui erano state condotte le indagini e celebrato il processo, e che successivamente portò all'annullamento della sentenza di condanna, alla reintegrazione di Alfred Dreyfus nell'Esercito con la sua promozione a maggiore; il Presidente della Repubblica Francese gli concesse quindi l'onorificenza di «ufficiale» della Legion d'Onore e gliene appuntò sul petto le insegne di fronte ad un quadrato di truppe in anni che rendevano gli onori militari all'ufficiale perseguitato. Premesso inoltre che: il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione dottor Corrado Carnevale vide l'inizio della sua dolorosa e dura «persecuzione» in sede giudiziaria, in sede di Consiglio Superiore della Magistratura e in sede politica, dopo una avvisaglia rappresentata da una interrogazione del deputato Violante e di altri tredici suoi sodali nel 1986, persecuzione che è continuata implacabile fino a quando, il 30 ottobre 2002, essa ha avuto definitivamente termine, con la coraggiosa sentenza delle Sezioni Penali Unite che hanno annullato, senza rinvio perché il fatto non sussiste, l'ultima delle sentenze di condanna inflittagli da una corte di appello, ponendo fine al doloroso calvario di un uomo giusto e di un integerrimo magistrato. Premesso ancora più compiutamente, anche a memoria dei posteri, a vergogna dei persecutori, politici e magistrati, ad ammonimento dei vivi, quanto appresso: 1. Corrado Carnevale nominato presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione nel giugno del 1983, all'età di 53 anni, dopo aver superato il concorso per l'ammissione in magistratura a 23 anni, classificandosi al primo posto assoluto con il massimo dei voti sia nelle prove scritte che in quelle orali, ed essere stato nominato, in seguito ad esami in cui aveva confermato il precedente primato, consigliere di appello a 38 anni e consigliere di cassazione a 41 anni era stato assegnato alla I sezione penale della Corte Suprema, di cui era divenuto presidente titolare nel novembre del 1985, all'età di 55 anni. Le sue uniche precedenti esperienze nel campo penale erano state maturate nel triennio settembre 1979 giugno 1983, in cui aveva esercitato le funzioni di presidente di sezione della Corte di appello di Roma, dove aveva presieduto contemporaneamente, oltre alla I sezione civile, la sezione istruttoria (nel 1982, un collegio da lui presieduto, contrapponendosi all'indirizzo giurisprudenziale all'epoca uniformemente e costantemente dominante, aveva riaffermato, con riferimento ad un omicidio commesso da terroristi rossi, il principio costituzionale del carattere personale della responsabilità penale, escludendo che la mera partecipazione all'organismo di vertice di un'organizzazione criminale comportasse la responsabilità per tutti i delitti specifici riferibili all'organizzazione), la I Corte di assise di appello, la sezione istruttoria, la sezione per i minorenni e, per un breve periodo, anche la seconda sezione penale, eliminando il pesante arretrato esistente nelle stesse sezioni. Prima di assumere le funzioni di presidente titolare (cioè quelle di presidente anziano preposto alla direzione della I sezione penale, comprendente altri quattro presidenti e oltre trenta consiglieri di Cassazione), collegi da lui presieduti avevano ribadito, nel processo contro le unità combattenti comuniste (giugno 1985), il principio, già affermato dalla sezione istruttoria della Corte di appello di Roma, sui limiti del concorso morale dei dirigenti di un'associazione criminale nei delitti specifici a questa riferibili, avevano portato a termine in tre sole udienze il processo Moro-primo, ed avevano riaffermato il principio costituzionale dell'obbligo per il giudice di motivare i provvedimenti da lui emessi, su tutti i punti rilevanti per la decisione, in modo completo, coerente e adeguato, annullando numerose sentenze e ordinanze in materia di libertà personale che erano risultate carenti di una motivazione giuridicamente e logicamente idonea a giustificarle. 2. L'inizio degli attacchi condotti nei suoi confronti con una belluina violenza che certamente non ha avuto né precedenti né susseguenti nella tormentata cronaca, anche non soltanto giudiziaria, del nostro Paese da una ben individuata parte politica, da un vasto settore della magistratura associata, dalla stampa e dagli altri mezzi di informazione (con pochissime eccezioni) , dopo una avvisaglia rappresentata dall'interrogazione del deputato Violante Luciano e di altri tredici suoi sodali per la sospensione legittimamente disposta nel marzo del 1986, dalla Corte Suprema da lui presieduta, in attesa della decisione di un'istanza di rimessione per legittimo sospetto presentata nei confronti del Tribunale di Locri del processo a carico di don Giovanni Stilo (successivamente assolto con formula piena dall'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e risarcito per il danno subito per l'ingiusta detenzione sofferta a spese del popolo italiano in nome del quale un più che legittimamente sospettato tribunale aveva pronunciato una sentenza di condanna, radicalmente riformata in appello con sentenza passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso per Cassazione del procuratore generale di Reggio Calabria), aveva avuto la sua prima clamorosa manifestazione nel giugno del 1986, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna all'ergastolo di Michele e Salvatore Greco e di altri due (il primo ribattezzato «il Papa» per la sua qualità di capo della famigerata «commissione» o «cupola» di «cosa nostra») pronunciata dalla corte di assise di appello di Caltanissetta per il c.d. omicidio Chinnici, o, più precisamente, per la strage di via Pipitone Federico in Palermo, in cui, tra gli altri, era stato ucciso il consigliere istruttore di Palermo Chinnici. Incidentalmente, è il caso di ricordare che, due anni dopo, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione avevano annullato la sentenza di condanna emessa in sede di rinvio dalla corte di assise di appello di Catania per ragioni identiche a quelle per le quali la Sezione presieduta dal presidente Carnevale aveva annullato la sentenza della corte nissena; che la corte di assise di appello di Messina, in sede di secondo rinvio, aveva assolto tutti gli imputati per insufficienza di prove; che la V Sezione penale della Corte Suprema (alternatasi alla I Sezione, naturalmente competente, in base al criterio dell'alternanza introdotto, per la prima volta nella storia della Corte Suprema, dal dott. Brancaccio, su «amichevole» suggerimento del solito deputato Violante, frattanto elevato al ruolo di vice presidente della commissione parlamentare antimafia) aveva annullato senza rinvio la sentenza della corte messinese, assolvendo tutti gli imputati per non aver commesso il fatto; che quel che più conta , in seguito alle dichiarazioni di alcuni «pentiti», è in corso un processo a carico degli autori della strage, alla quale erano stati, non soltanto processualmente, del tutto estranei i due Greco, compreso il «papa», ed i loro coimputati, ingiustamente condannati dalle corti di Caltanissetta e di Catania. In quell'occasione alcuni senatori comunisti avevano presentato un'interpellanza firmata per primo dal sen. Flamigni, con la quale si attribuiva al solo presidente Carnevale, di cui si sottolineavano le origini siciliane, la responsabilità del clamoroso annullamento, che avrebbe «delegittimato» i valorosi magistrati siciliani che, a rischio della vita, combattevano la mafia. Per diversi giorni il presidente Carnevale era stato oggetto di accuse tanto clamorosamente infondate quanto gratuitamente offensive da parte di tutti i mezzi di informazione, orchestrati da alcuni magistrati palermitani particolarmente impegnati nella (per loro oltremodo vantaggiosa) lotta alla mafia (i famosi professionisti dell'antimafia di cui, qualche tempo dopo, avrebbe parlato Leonardo Sciascia in un noto articolo pubblicato nel 1986 sul «Corriere della Sera»!), uno dei quali, nel 1994, essendo stato accusato da alcuni «pentiti» di aver ricevuto qualche miliardo delle vecchie lire per avere «aggiustato» un processo da lui condotto come presidente della corte di assise di Palermo, per sottolineare il suo eccezionale impegno di inossidabile lottatore contro la mafia, aveva orgogliosamente rivendicato, in una intervista rilasciata allo stesso quotidiano, il merito di aver coniato l'appellativo di «ammazzasentenze» che i mezzi di informazione hanno assegnato per quasi un ventennio al presidente Carnevale, dopo averne inizialmente attribuita la paternità ad un non meglio identificato «alto magistrato del palazzo di Giustizia di Palermo». Principalmente per questo merito quel magistrato dopo avere ottenuto dalla regione siciliana un lucrosissimo incarico, per accettare il quale aveva deposto la toga (tutt'altro che intemerata!) qualche mese prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento in pensione e per il quale, in ragione della sua natura prevalentemente ingegneristica, non aveva alcuna attitudine era stato sollecitamente sollevato da ogni imbarazzo, perché la magistratura nissena aveva rapidamente archiviato il procedimento avviato nei suoi confronti. L'attacco del sen. Flamigni e dei suoi sodali, sostenuto da una lunga campagna dei mezzi di informazione, era stato accompagnato dall'assordante silenzio delle istituzioni (CSM in testa) e dell'ANM (della quale il presidente Carnevale si è sempre onorato di non aver mai fatto parte), sempre sollecité ad intervenire per impedire la «delegittimazione» dei numerosi magistrati che, nel momento stesso in cui si erano eretti e si ergono a «giudici antiqualcosa », avevano cessato e cessano di essere giudici; le uniche eccezioni fummo io stesso, allora della Presidente della Repubblica, che inviai uno dei miei collaboratori, il cons. Cusani, dal presidente Carnevale per manifestargli la mia solidarietà; il Prof. Giuliano Vassalli, autore dell'articolo dal titolo «La Cassazione non si tocca!» pubblicato sul «Corriere della sera», il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini degli Avvocati di quasi tutta l'Italia. Dal giugno 1986 gli attacchi da parte del deputato Violante e dei suoi sodali e dei mezzi di informazione da loro orchestrati si erano rinnovati con cadenza quasi settimanale, avendo come unico bersaglio il presidente Carnevale, colpevole soltanto di aver restituito alla Corte Suprema di Cassazione il suo ruolo istituzionale per decenni negletto (il Prof. Vassalli, nell'articolo prima citato, aveva ricordato che gli Avvocati avevano ribattezzato la Corte Suprema la «Corte dei rigetti»!) di organo garante della legittimità dei provvedimenti dei giudici di merito, di avere elaborato, con i collegi da lui presieduti, indirizzi giurisprudenziali, in parte integralmente recepiti nel codice di procedura penale del 1989 e, in parte, ripresi dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema anche a Sezioni Unite, dopo il non breve periodo di oscurantismo seguito alle stragi palermitane e alla stagione di «mani pulite». Il CSM non solo non era mai intervenuto a tutela dell'indipendenza e del ruolo del presidente Carnevale, che si identificavano con quelli dell'intera Corte Suprema, ma lo aveva addirittura convocato, nel marzo del 1987, davanti alla sua prima commissione senza che gli fosse stato contestato alcun addebito. In quell'occasione il presidente Lapenta, per evitare che l'anomala convocazione del presidente Carnevale potesse essere interpretata come un ulteriore attacco alla sua persona ed al suo ruolo istituzionale, aveva convocato la prima commissione per un sabato (il CSM notoriamente pratica la settimana corta e, con notevole larghezza, le «settimane bianche») ed aveva invitato personalmente ed a voce i componenti dell'organo di autogovemo a partecipare alla seduta. Il suo tentativo di impedire una inopportuna pubblicità alla convocazione dell'alto magistrato era stato però vanificato dallo «zelo» di uno dei componenti laici, già esponente del movimento giovanile neofascista, convertitosi al marxismo per motivi di carriera accademica e più volte premiato, per la sua cieca obbedienza agli ordini del partito comunista e delle sue successive metamorfosi, con l'elezione al Senato della Repubblica in uno dei più «sicuri» collegi della capitale. Costui aveva informato della convocazione non solo il deputato Violante, all'epoca responsabile del P.C.I. per i problemi della giustizia, ma anche i mezzi di comunicazione. Il senatore Lapenta, avendo il presidente Carnevale manifestato il desiderio di non incontrare davanti al Palazzo dei Marescialli i radicali che avevano preannunziato una manifestazione in piazza Indipendenza per protestare contro la sua convocazione, si era dichiarato disponibile ad attenderlo davanti al portone del palazzo due ore prima dell'orario di inizio della seduta, consentendogli così di sottrarsi all'incontro con i radicali che, per tutta la durata della audizione avevano occupato la piazza lanciando slogan contro il CSM e i magistrati militanti delle varie sedi e inalberando cartelli con scritte di solidarietà nei confronti del presidente Carnevale. Nel corso della seduta lo zelante militante di via delle Botteghe Oscure si era tenuto in costante contatto telefonico con il deputato Violante, allontanandosi più volte dalla sala per ricevere dal suo superiore difettive sulle domande che avrebbe dovuto rivolgere al presidente Carnevale, il quale, infastidito dalle numerose domande di quel componente, lo aveva pregato di non uscire ulteriormente dall'aula in modo che la seduta potesse rapidamente concludersi. Il dott. Brancaccio, allora primo presidente della Corte Suprema della Cassazione, non solo non aveva preteso, come sarebbe stato invece suo dovere istituzionale, che il CSM fosse intervenuto per chiarire all'opinione pubblica, male informata dai vari magistrati antimafia, anticamorra e...«antiqualcosa», che avevano un accesso assolutamente privilegiato ai mezzi di comunicazione, che le sentenze della I Sezione penale della Corte Suprema non erano deliberate dal solo presidente Carnevale, ma erano decise collegialmente anche da altri quattro magistrati di capacità professionale certamente superiore alla media dei magistrati italiani e tutti dotati della lunga esperienza loro derivante dai non meno di venticinque anni di attività giudiziaria da essi svolta. Ma, prestando una supina acquiescenza a difettive ispirate dal noto deputato Violante, aveva anche introdotto, prima, il criterio dell«'alternanza» nell'assegnazione dei ricorsi contro le sentenze emesse in sede di rinvio e, successivamente, la rotazione trimestrale tra quattro delle sei Sezioni penali all'epoca esistenti in Corte di Cassazione dei ricorsi in materia di criminalità organizzata. Il Ministro della giustizia, accogliendo le richieste del deputato Violante, aveva sottoposto le sentenze della I Sezione penale della Corte Suprema a due distinti monitoraggi. Sui risultati del primo, conclusosi nel 1989, il guardasigilli dell'epoca, Sen. Prof. Giuliano Vassalli, aveva riferito al Senato e alla Camera dei Deputati, mettendo in evidenza che la Corte Suprema aveva correttamente accertato nei provvedimenti dei giudici di merito sottoposti al suo esame gravi errori di diritto e macroscopici difetti di motivazione, i quali, peraltro, potevano trovare una qualche giustificazione nell'enorme mole di lavoro cui gli stessi giudici, specialmente nei processi per fatti di mafia. erano costretti a sobbarcarsi. Del secondo monitoraggio, disposto dal ministro Martelli, non era stata data alcuna notizia, mentre negli atti del processo nei confronti del Presidente Carnevale risulta depositata una relazione di appena dodici righe, redatta dall'allora giovane e inesperto magistrato Sinisi (all'epoca in carriera da appena tre anni), in cui, a parte gli errori di sintassi e le imprecisioni terminologiche, si era dato atto che non era stata rilevata alcuna irregolarità nei provvedimenti esaminati. Infine, il CSM quando, nel 1991, il presidente Carnevale, anche per far cessare le continue polemiche suscitate dalle sentenze pronunciate dalla I Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, aveva chiesto di essere nominato presidente della Corte di appello di Roma gli aveva preferito altro magistrato che, oltre ad essere del tutto privo di esperienza nell'esercizio della giurisdizione civile, era stato costretto a lasciare l'ufficio di procuratore della Repubblica di Roma per espressa grave malattia che, dopo un anno dalla nomina a presidente della Corte romana, ne aveva causato la morte. 3. Preannunciata da una dichiarazione del senatore Chiaromonte, all'epoca presidente della commissione parlamentare antimafia, fatta alcuni mesi prima nel corso di una trasmissione televisiva, il 28 ottobre 1991 era stata presentata dal ben noto dott. Quadrano, in quel tempo sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e dal dott. Cantelmo, altro sostituto dello stesso ufficio, una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente Carnevale per concorso nel reato di interesse privato del commissario della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Lauro nella cessione di quel che restava della flotta Lauro, cessione in relazione alla quale lo stesso presidente Carnevale, nella sua qualità di presidente del comitato di sorveglianza della procedura, si era limitato ad esprimere, al pari degli altri quattro componenti dell'organo collegiale avente funzioni meramente consultive, un parere favorevole obbligatorio ma non vincolante sia per il commissario che per il ministro dell'industria competente ad autorizzare il commissario a concludere il contratto alla vigilia della scadenza del termine massimo di durata della gestione delle imprese amatoriali, per la quale la procedura aveva contratto debiti per 300 miliardi delle vecchie lire, assommatisi ai debiti dello stesso importo già ammessi al passivo, e lo Stato aveva erogato finanziamenti per 67 miliardi e sostenuto gli oneri derivanti dall'ammissione di 500 marittimi al beneficio della cassa integrazione straordinaria. Il 20 gennaio 1992 il giudice per l'udienza preliminare di Napoli, accogliendo la tesi subordinata sostenuta dalla difesa (in tesi principale era stata prospettata l'insussistenza del fatto), aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del presidente Carnevale per essere evidente la prova che egli non avesse commesso il fatto. Su appello della procura, la Corte d'appello di Napoli, con decreto del 23 dicembre 1992 depositato lo stesso giorno in cui il presidente Carnevale aveva partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1993 presso la Corte Suprema di Cassazione, lo aveva, però, rinviato a giudizio davanti al tribunale di Napoli con una motivazione infarcita di ben 70 travisamenti dei fatti e piena di clamorosi errori di diritto e di macroscopiche illogicità. Il dibattimento, iniziato il 5 maggio 1993, si era concluso il 26 giugno 1996 (pur avendo la camera penale di Napoli autorizzato i difensori del presidente Carnevale ad esercitare la loro attività anche durante i lunghi periodi di astensione dei penalisti dalle udienze per protesta contro l'operato del procuratore Cordova, il tribunale non aveva destinato alla trattazione del processo più di una udienza al mese!), con sentenza di condanna la cui motivazione era stata redatta in camera di consiglio contestualmente al dispositivo. Il giudizio di appello sospeso per un incidente di legittimità costituzionale della norma incriminatrice proposto d'ufficio dalla Corte di appello e definito dalla Corte Costituzionale con sentenza di infondatezza pronunciata oltre un anno e mezzo dopo la data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale si era concluso, il 7 luglio 1999, con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, passata in giudicato il 20 aprile 2000 in seguito al rigetto, da parte della V Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, dei ricorsi proposti dal procuratore generale di Napoli e dai ministeri dell'industria e del tesoro, costituitisi parti civili con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli. A causa di questo processo il presidente Carnevale era stato sospeso dal CSM dalle funzioni e dallo stipendio per sei anni, sette mesi e sei giorni. È il caso di aggiungere che recentemente i pretesi autori del reato (commissario della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Lauro e acquirenti della c.d. flotta Lauro), giudicati in un processo separato, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Il presidente Carnevale è stato, perciò, processato, condannato in primo grado e sospeso dalle funzioni per quasi sette anni, per non aver concorso in un fatto insussistente. 4. Ancora più allucinante è la vicenda relativa al processo di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. Anche in questo caso il procedimento era stato preannunciato dalla relazione presentata nel marzo 1992 dal deputato Violante alla Commissione parlamentare antimafia, della quale era diventato presidente, ed i cui numerosi errori di fatto, contenuti nella parte che lo riguardava, era stata denunciata dal presidente Carnevale dopo la pubblicazione della bozza della relazione fatta dal quotidiano «La Repubblica» ancor prima che la stessa relazione fosse esaminata dalla Commissione al Presidente della Repubblica ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. Mentre i primi due non avevano dato alcun segno di aver ricevuto l'accorato esposto-denuncia del presidente Carnevale (un addetto alla segreteria del presidente della Camera Napolitano si era limitato a chiedergli se l'esposto pervenuto fosse stato da lui sottoscritto!), soltanto il presidente del Senato, Sen. Spadolini, gli aveva comunicato, con una lettera molto cortese, che il regolamento non gli consentiva altro intervento se non quello di trasmettere l'esposto alla Commissione parlamentare, il cui presidente, affermando contra verum che lo stesso esposto sarebbe pervenuto dopo l'approvazione della sua relazione, ne aveva disposto l'allegazione a quest'ultima senza formulare alcun rilievo. Anche se l'iscrizione del nome del presidente Carnevale nel registro delle notizie di reato era avvenuta soltanto il 28 marzo 1993, in realtà la procura di Palermo aveva acquisito la notizia del reato, completa in tutti i suoi elementi anche di carattere soggettivo, nei mesi di luglio e agosto del 1992, mediante le dichiarazioni rese a magistrati della stessa procura dai collaboratori Messina Leonardo e Marchese Giuseppe. I primi atti di indagine univocamente mirati sulla persona del presidente Carnevale erano stati compiuti da un «pool» di magistrati della procura palermitana (composto da Caselli, Lo Forte, Natoli e Scarpinato) nella prima decade del mese di ottobre 1992, durante una delle tante trasferte romane, nel corso della quale erano state sentiti come persone informate dei fatti i dottori Brancaccio, Sgroi, Lombardi e De Cato sull'organizzazione del procedimento di legittimità relativo al maxi-processo uno contro la mafia: organizzazione che, per la competenza esclusiva derivante gli dal ruolo di presidente titolare della I Sezione penale della Corte Suprema, era stata curata soltanto dal presidente Carnevale, la cui eccezionale capacità organizzativa aveva consentito, per la prima volta nel corso di quell'anomalo e male istruito e peggio condotto processo, di far concludere il procedimento di legittimità entro il termine legale della custodia cautelare degli imputati detenuti, senza che si fosse reso necessario come era avvenuto, invece, in tutte le fasi di merito provvedere con decreti-legge alla proroga dei termini di custodia cautelare per evitare la scarcerazione degli imputati. Dopo la tardiva iscrizione del registro delle notizie di reato che sarebbe dovuta avvenire, invece, «senza ritardo», i magistrati palermitani avevano svolto indagini per l'intero periodo massimo di due anni previsto dalla legge, esaminando, anche più volte, oltre trenta «collaboratori» e altrettanti magistrati, funzionari di cancelleria e altre persone da loro considerate informate; disponendo indagini patrimoniali, anche all'estero, sul presidente Carnevale e sui suoi familiari (compresi i nipotini, uno dei quali, all'epoca, di appena due anni, i fratelli, gli zii e le cognate); ed avvalendosi di intercettazioni telefoniche ed ambientali la cui durata si era protratta, senza interruzioni, per circa un anno, mediante l'espediente di farle disporre anche da altre procure collegate con quella palermitana con il pretesto di dover indagare su episodi apparentemente distinti. Malgrado il segreto investigativo al quale gli atti di indagine erano sottoposti per legge, il contenuto di alcune intercettazioni era stato pubblicato dalla stampa attraverso il riferimento di una conversazione fra tre parlamentari, uno dei quali era il presidente pro tempore della commissione parlamentare antimafia. La circostanza, come è noto, aveva formato oggetto di alcune interrogazioni parlamentari, una delle quali presentata dallo scrivente. Dopo la conclusione del primo biennio di indagini, i pubblici ministeri di Palermo, il 3 aprile 1995, avevano presentato una richiesta di archiviazione perché gli elementi raccolti non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Appena due giorni dopo (dal lunedì al mercoledì), il 5 aprile 1995, il solerte giudice per le indagini preliminari, senza avere avuto il tempo neppure di sfogliare velocemente le migliaia di pagine contenute nei numerosi faldoni presentati gli dalla procura, aveva accolto la richiesta. Senza che fosse intervenuto alcun elemento nuovo e senza che fosse stata prospettata l'esigenza di nuove investigazioni come imposto dal comma 1 dell'art. 414 cod. proc. pen. (contrariamente a quanto falsamente affermato dai pubblici ministeri nella loro richiesta nessun nuovo atto di indagine era stato compiuto dalle Procure di Roma, di Firenze e di Prato), lo stesso solerte giudice per le indagini preliminari, con decreto del 28 aprile 1995 (appena ventitré giorni dopo l'emanazione del decreto di archiviazione), aveva autorizzato i pubblici ministeri a riaprire le indagini. Si era trattato, evidentemente, di un espediente per prolungare le indagini per altri due anni! Il 6 luglio 1997 due giorni dopo che «La Repubblica» aveva pubblicato un articolo di Attilio Bolzoni (molto vicino ai magistrati antimafia palermitani, per «coprire» il più famoso dei quali, che gli aveva fatto fotocopiare alcune pagine del diario dell'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco sequestrato dallo stesso magistrato immediatamente dopo l'omicidio del suo autore, era stato «ospite» del carcere di Termini Imprese per alcuni giorni!), in cui era stata data, in anteprima assoluta, la notizia della richiesta di rinvio a giudizio del Presidente Carnevale per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso la procura antimafia di Palermo aveva presentato la stessa richiesta al giudice per l'udienza preliminare, il quale, dopo sette udienze, con decreto del 7 aprile 1998, aveva disposto il rinvio a giudizio. Il dibattimento, iniziato nell'udienza del 22 giugno 1998, si era concluso, dopo settantadue udienze, l'8 giugno 2000 con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. La procura antimafia aveva proposto appello con un atto sostanzialmente privo di motivi la cui esposizione, come è noto, è prescritta a pena di inammissibilità in quanto l'ufficio appellante si era praticamente richiamato alle argomentazioni svolte nella requisitoria pronunciata dal sostituto incaricato nel giudizio di primo grado, senza prospettare, come pur sarebbe stato necessario, alcun rilievo critico specificamente rivolto alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Poiché la II sezione penale della Corte di appello di Palermo alla quale il processo era stato assegnato non sarebbe stato in grado di fissare il dibattimento di appello prima del 2002, il Presidente Carnevale e i suoi difensori avevano presentato al presidente della Corte di appello un'istanza per far trattare il processo in tempi ragionevoli tanto più che la procura appellante non aveva chiesto la rinnovazione, neppure parziale, dell'istruzione dibattimentale. Il processo era stato, quindi, assegnato alla III Sezione penale, ma non essendo stata neppure questa Sezione, a causa della sopravvenuta malattia del suo presidente, in grado di provvedere alla trattazione dell'appello era stato ulteriormente assegnato alla sezione promiscua. Non avendo quest'ultima una propria composizione tabellare, il collegio giudicante era stato formato, per l'esame di quel solo processo, con magistrati appartenenti a Sezioni diverse, uno dei quali e, precisamente, quello che sarebbe stato designato come relatore fino all'anno precedente aveva fatto parte, per diversi anni, della direzione distrettuale antimafia palermitana, cioè di quella particolare struttura della procura siciliana che, per oltre cinque anni, aveva svolto le indagini preliminari. Nella prima udienza del giudizio di appello, tenutasi 1'8 maggio 2001, il magistrato designato come pubblico ministero (la cui nomina era nota ai difensori da oltre un mese) aveva dichiarato di non aver avuto la possibilità di esaminare gli atti processuali ed aveva chiesto, perciò, un rinvio di almeno trenta giorni per poter presentare le sue conclusioni. Non è inutile rilevare che, soltanto prima dell'inizio dello svolgimento della relazione da parte del consigliere relatore, il pubblico ministero può esercitare, ove lo ritenga, il potere di rinunciare all'appello proposto dall'ufficio sottoordinato: potere che, presupponendo ovviamente in chi ne è titolare una adeguata conoscenza degli atti processuali, il magistrato designato non era stato in grado di esercitare, pur essendone stato sollecitato dalla difesa mediante una memoria presentata oltre quindici giorni prima dell'udienza. Il 29 giugno 2001, dopo tre udienze dedicate alla discussione delle parti p.m. e difesa, la Corte di appello di Palermo, riformando integralmente la sentenza di primo grado, sulla base degli stessi elementi probatori valutati dai giudici di primo grado aveva dichiarato il presidente Carnevale colpevole del reato contestatogli e lo aveva condannato alla pena di sei anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte di appello aveva depositato la motivazione della sua sentenza non già nel termine di novanta giorni che pure essa stessa si era assegnata, ma soltanto il 28 dicembre 2001, e quindi oltre il centottantesimo giorno da quello in cui era stato letto il dispositivo. Il 30 ottobre 2002, anche a causa del ritardo con cui la cancelleria della corte palermitana aveva trasmesso gli atti alla cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, le Sezioni Unite Penali della stessa Corte hanno annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, dichiarando che il fatto non sussiste, si chiede di sapere: se il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa e con l'avviso del Consiglio dei ministri, non intendano proporre al Presidente della Repubblica il conferimento al dott. Corrado Carnevale della onorificenza di: «Cavaliere di Gran Croce all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana», per i suoi meriti di perseguitato per la testimonianza da lui resa ai valori dello Stato di Diritto e del «giusto processo secondo il diritto», per il suo coraggio morale e fisico di cittadino e di magistrato, provvedendo quindi alla decorazione dell'interessato di fronte al Palazzo di Giustizia in Roma, in Piazza Cavour, con gli onori militari resi da reparti delle Forze Armate in armi come si usa con i valorosi. (2-00268)