Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01487 presentata da FATUZZO FABIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 10/12/2002

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01487 presentata da FABIO FATUZZO martedì 10 dicembre 2002 nella seduta n. 237 FATUZZO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge 3 maggio 1999, n. 124, i modifica e integrazione del testo unico delle leggi in materia d'istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994, rappresenta senza dubbio una importante riforma legislativa per il personale scolastico, in particolare per quanto riguarda il sistema di accesso ai ruoli che ne esce profondamente modificato; la nuova disciplina dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria abbia luogo, per il 50 per cento di posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo dalle cosiddette graduatorie permanenti: gli elenchi dove vengono inclusi, in primo luogo, i docenti precari in possesso di abilitazione all'insegnamento e di particolari requisiti di servizio; le norme per la redazione delle graduatorie permanenti erano contenute in due decreti ministeriali, in parte annullati dal Tar del Lazio: il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 e il decreto ministeriale maggio 2000, n. 146: il sistema disegnato dai due documenti prevedeva inizialmente la costituzione di graduatorie divise in quattro fasce; in seguito, considerata l'urgenza di definire il considerevole contenzioso aperto nei confronti dei decreti di attuazione, il legislatore ha varato il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, al fine di adottare disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002; il decreto-legge, anticipando in parte le decisioni del giudice amministrativo, ha modificato il sistema di articolazione in fasce delle graduatorie permanenti prevedendo solo due scaglioni: nel primo scaglione sono confluiti gli appartenenti alla prima e seconda fascia di cui al decreto ministeriale n. 146 del 2000, (vale a dire i precari storici e gli aspiranti che, alla data di presentazione delle domande, avevano maturato i 360 giorni di servizio con relativo possesso di abilitazione), mentre le restanti fasce sono state unificate nel secondo scaglione; recentemente, alcune decisioni del Consiglio di Stato, oltre a confermare la legittimità di tale ultima previsione normativa, hanno ribadito tuttavia la priorità accordata ai docenti in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, docenti prima previsti nella seconda fascia ed ora inseriti nel primo scaglione; resta il fatto che il nuovo sistema di accesso ai ruoli del personale docente, come sopra descritto nel suo iter alquanto travagliato, necessita - anche a seguito delle critiche e dei suggerimenti espressi da autorevoli esponenti del mondo della scuola - di essere ulteriormente rivisto al fine di migliorarne il contenuto e sanare alcune situazioni discriminatorie; emblematico al riguardo è il caso della professoressa Fiorenza, la quale ha prestato servizio presso la scuola pubblica per oltre un decennio, ottenendo un considerevole punteggio con notevoli sacrifici in quanto ha svolto il proprio servizio in quattro classi di concorso differenti, rispetto ad altri docenti che hanno avuto la «fortuna» di svolgerlo in un'unica classe di concorso, cumulando in quest'ultima tutto il punteggio acquisito; nonostante svariati anni di servizio - che la legge ha totalmente cancellato - la Fiorenza aveva una legittima aspettativa a vedersi riconosciuto il servizio ed i titoli in suo possesso, al fine di collocarsi utilmente nelle graduatorie e ottenere un ristoro dopo oltre un decennio di precariato cronico; allo stato essa risulta gravemente danneggiata e penalizzata dalla nuova normativa in quanto. nonostante l'anzianità di servizio conseguita, non possedeva i 360 giorni di servizio richiesti dalla legge alla data del 25 maggio 1999 - data di pubblicazione della legge n. 124 del 1999 - né tanto meno li possedeva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente (anno 2000); questa situazione - fortemente discriminatoria per la Fiorenza - ha determinato la spiacevole conseguenza, con il passaggio delle nuove graduatorie, di essere stata inserita nel secondo scaglione con una notevole perdita di punteggio, in quanto il nuovo sistema ha totalmente vanificato l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999; tale penalizzazione costituisce una forte disparità di trattamento per la Fiorenza che si vede relegata in uno scaglione deteriore insieme a docenti che in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno ottenuto per la prima volta l'inserimento nel 2000, e quindi giovanissimi, senza alcuna esperienza, e con pochissimi giorni di servizio effettivo; e magari con un punteggio superiore in quanto provenienti dalle scuole di specializzazione; in questo quadro emerge tutta la indeterminatezza della nuova normativa scolastica perché non rispetta le finalità della legge n. 124 del 1999, che era improntata a salvaguardare i soggetti in possesso di una notevole anzianità di servizio e versanti in una condizione di risalente sofferenza lavorativa, rispetto a soggetti che senza vantare l'anzianità di servizio hanno di recente superato un concorso per l'abilitazione; in realtà, l'applicazione della legge n. 124 del 1999, ha portato a risultati diversi da quelli prefissati, in quanto non solo non ha salvaguardato i diritti acquisiti negli anni precedenti dai soggetti che si trovavano nelle stesse condizioni della Fiorenza ma li ha addirittura penalizzati, vanificando tutto il servizio svolto in passato e dimezzando il punteggio sino ad allora acquisito; in particolare, l'evento più caratterizzante la disparità lamentata è da individuarsi nella richiesta del requisito del possesso dei 360 giorni di servizio effettuati nel triennio scolastico precedente alla data del 25 maggio 1999; infatti, senza nulla levare a chi ne sia in possesso, tale requisito non tiene assolutamente conto del servizio svolto nel passato e azzera, in pratica, oltre dieci anni di servizio -: se non ritenga opportuno intervenire al fine di modificare la normativa in materia, riformulando in particolare il regolamento di cui ai decreti ministeriali 123 e 146 del 2000, nella parte in cui nel prevedere il requisito del servizio di 360 giorni non si limiti a considerare solo il triennio precedente al 25 maggio 1999, ma estenda tale periodo ad un ulteriore triennio (1999-2002), ciò al fine di tutelare i diritti acquisiti e consentire a coloro che si trovano nelle condizioni della professoressa Fiorenza di poter accedere allo scaglione superiore; se intenda predispone un nuovo sistema di valutazione consistente nel considerare la sussistenza - nel termine previsto dalla legge - di un servizio pari a 180 giorni, oltre al possesso del titolo dell'abilitazione, che consentirebbe l'inserimento provvisorio nell'attuale secondo scaglione, con l'ulteriore previsione che al raggiungimento di un servizio pari a 360 giorni nel triennio immediatamente successivo (1999-2002), si acquisisce automaticamente il diritto a transitare nello scaglione superiore. (5-01487)

 
Cronologia
venerdì 6 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Roma il congresso costitutivo dell'UDC, che raggruppa il CCD, il CDU e Democrazia europea. Presidente del partito è Marco Follini.

venerdì 13 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Consiglio europeo di Copenhagen stabilisce che i dieci Paesi candidati Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria aderiranno all'Ue il 1° maggio 2004. L'adesione della Bulgaria e della Romania è rinviata al 2007.