Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01791 presentata da BIANCHI DORINA (UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU)) in data 14/01/2003
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01791 presentata da DORINA BIANCHI martedì 14 gennaio 2003 nella seduta n. 246 DORINA BIANCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha recepito ed integrato quanto disposto dal decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, recante disposizioni in materia tributaria, che rendeva immediatamente efficace fino al 31 marzo 2003 la sospensione del diritto ad utilizzare il credito di imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, facendo partire da subito sia il monitoraggio degli investimenti per ottenere il bonus , sia le nuove procedure per l'accesso all'agevolazione; tale articolo della legge finanziaria per il 2003, introducendo rispetto al citato decreto legge ulteriori modalità di fruizione del bonus per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese e maggiori dettagli legati alla procedura di monitoraggio e controllo sulla fruizione dell'incentivo, dispone, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, il blocco dell'utilizzo del bonus fiscale fino al 10 aprile 2003, in attesa dell'emanazione di ulteriori provvedimenti nazionali e comunitari; i soggetti coinvolti dalla sospensione del credito di imposta sono coloro che hanno ottenuto il diritto al contributo prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2002 (ossia prima dell'8 luglio 2002, data a partire dalla quale l'utilizzo dell'agevolazione non è più automatico) e quelli che dopo il varo del decreto legge n. 138 del 2002 hanno ottenuto dalle agenzie delle entrate l'assenso alla spettanza del credito, a seguito dell'istanza telematica presentata al centro operativo di Pescara, secondo la nuova procedura dettata dallo stesso decreto, nonché coloro che hanno presentato l'istanza ma non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento dei fondi disponibili nel 2002 e coloro che per la prima volta presenteranno istanza per il bonus a decorrere dal 1 o gennaio 2003; per i soggetti che prima dell'8 luglio 2002 hanno ottenuto in maniera automatica il diritto al credito di imposta e per i soggetti che dopo tale data hanno ricevuto l'assenso alla spettanza del bonus , la sospensione della fruizione dei crediti maturati si accompagna anche all'obbligo di una dettagliata comunicazione dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da inviare all'agenzia delle entrate, a pena di decadenza del beneficio conseguito, entro il 31 gennaio 2003, cosicché, non solo chi ha maturato il diritto al bonus non potrà utilizzarlo prima del 10 aprile 2003, ma rischierà addirittura di perderlo definitivamente se non provvederà tempestivamente a tale adempimento -: quali misure si intendano adottare affinché le imprese meridionali non vengano ad essere svantaggiate dalla sospensione del diritto ad avvalersi del credito di imposta. (3-01791)