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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04973 presentata da LUCCHESE FRANCESCO PAOLO (UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU)) in data 14/01/2003

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04973 presentata da FRANCESCO PAOLO LUCCHESE martedì 14 gennaio 2003 nella seduta n. 246 LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'imposta ICI, che non doveva superare il 4 per cento, con l'aumento delle rendite catastali ha superato la soglia del 9 per mille; in alcuni quartieri delle grandi città vi è poi un contrasto di fondo, alcuni palazzi vengono considerati di lusso, altri - anche se nella stessa strada - modesti, con ciò si verifica che alcuni pagano una imposta maggiorata rispetto ad altri; le somme ricavate dall'imposta dovrebbero essere utilizzate solo ed esclusivamente per investimenti produttivi o per interventi di opere pubbliche e non per fiere paesane, per feste di fine anno, per campi di golf, per pubblicazioni varie, per elargire rilevanti somme a city manager, per carnevali e festeggiamenti vari, per viaggi ricreativi degli assessori e loro collaboratori -: se il Governo non intenda adottare iniziative normative per eliminare o dimezzare l'ICI per coloro che abitano appartamenti di proprietà e per impedire ai comuni di aumentare le rendite catastali; se il Governo non ritenga doveroso intervenire in difesa dei cittadini, regolamentando tale spesa e soprattutto definendo le cose da realizzare con il ricavato, affinché il sacrificio dei cittadini non serva per incrementare le gite turistiche di assessori e loro collaboratori, per ingigantire gli uffici stampa e pubbliche relazioni dei sindaci. (4-04973)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 13 gennaio 2004 nell'allegato B della seduta n. 405 all'Interrogazione 4-04973 presentata da LUCCHESE Risposta. - L'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere per dimezzare o eliminare l'ICI per coloro che abitano in appartamenti di proprietà, nonché per impedire ai comuni di aumentare le rendite catastali e di investire in modo non corretto il danaro pubblico. Al riguardo, occorre ricordare che con l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato attribuito agli enti locali l'esercizio del potere regolamentare; sulla base di detto potere gli enti locali disciplinano autonomamente le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei limiti relativi all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. Ciò premesso si fa presente che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, «l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille...». L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, consente, poi, agli enti locali di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari di unità immobiliari inagibili che eseguono interventi di recupero delle stesse o interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico o per la realizzazione di autorimesse o posti auto. Successivamente, con l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di deliberare aliquote inferiori alla predetta misura è stata estesa anche a favore dei proprietari che concedono gli immobili in locazione a titolo di abitazione principale. Con lo stesso articolo è stata prevista, ancora, la possibilità per i comuni di deliberare l'inasprimento dell'aliquota massima dal 7 al 9 per mille solo per gli immobili non beati per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni. Appare evidente, pertanto, che l'obiettivo della predetta norma è quello di incentivare l'utilizzazione di unità immobiliari da parte dei relativi proprietari. Per quanto attiene, poi, la possibilità di introdurre, tra le norme che disciplinano l'ICI, disposizioni che prevedano l'esonero o la riduzione del carico tributario a favore di coloro che abitano appartamenti di proprietà, si evidenzia che la normativa vigente (articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) già prevede per i comuni la possibilità di deliberare la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o, in alternativa, l'elevazione fino ad euro 258,23 (pari a 500.000 delle vecchie lire) dell'importo della detrazione per l'abitazione principale normalmente fissato a euro 103,29 (pari a lire 200.000 delle vecchie lire). Va altresì precisato che l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ICI, la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la stessa unità. In sostanza le norme citate permettono di raggiungere lo stesso obiettivo che si prefigge l'interrogante con l'unica differenza che la legge rimette questa facoltà ad una autonoma e responsabile valutazione dei predetti enti i quali la esercitano sulla base di situazioni territoriali giudicate socialmente rilevanti tenuto conto, ovviamente, della compatibilità delle minori entrate con gli equilibri di bilancio. Per quanto concerne, infine, l'adozione di iniziative volte, come richiesto con l'interrogazione cui si risponde, ad «impedire ai comuni di aumentare le rendite catastali» occorre precisare che l'attribuzione e/o la modifica delle rendite avviene secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente e rientra tra le competenze dell'Agenzia del territorio. Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Gli stessi uffici danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta notificazione ai comuni interessati. È opportuno far presente che l'attribuzione di una rendita catastale, giudicata non corrispondente alla situazione strutturale e ambientale riferibile ad un fabbricato, può essere oggetto di ricorso innanzi alle commissioni tributarie da parte del proprietario interessato (articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342). Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.



 
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