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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01540 presentata da SANZA ANGELO (FORZA ITALIA) in data 15/01/2003

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01540 presentata da ANGELO SANZA mercoledì 15 gennaio 2003 nella seduta n. 247 SANZA e PERLINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: con circolare n. MOT3/4298/M310 del 30 dicembre 2002, il Capo del dipartimento dei trasporti ha emanato la seguente disposizione: «Come è noto, l'articolo 121, comma 6, del vigente codice della strada rimette alla prudente valutazione dell'amministrazione la scelta della sede ove svolgere le sedute di esami di teoria per il conseguimento della patente di guida. A tale proposito - tenuto conto della esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale una uniformità di comportamento da parte dei dipendenti uffici, della perdurante carenza di personale esaminatore, nonché della esigenza di assicurare alle predette sedute d'esame condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza - si dispone che, a far data dal 3 febbraio 2003, le sedute d'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida di tutte le categorie si svolgano presso la sede dell'ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri, ovvero presso centri di istruzione automobilistica, dotati di locali idonei ad ospitare candidati provenienti da almeno tre autoscuole»; la previsione degli esami presso l'ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri e soprattutto presso i centri di istruzione, se dotati di locali idonei ad ospitare candidati provenienti da almeno tre autoscuole, provoca un evidente e grave disagio ai cittadini che debbono sottoporsi all'esame, costretti a spostamenti talvolta gravosi dalla loro sede naturale; non appare utile il richiamo alla carenza di personale giacché già oggi è il direttore provinciale a stabilire data e orario delle prove richieste presso le autoscuole, secondo la disponibilità del personale, né quello relativo alla oggettività e trasparenza, mutando con la disposizione cennata solo il luogo e non anche i criteri di esame o il personale; peraltro la circolare appare in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 121, comma 6 del vigente codice della strada, che prevede il diritto ad espletare gli esami presso l'autoscuola frequentata, tanto che come si è appreso dalla stampa le associazioni di categoria si apprestano ad impugnare la circolare nella competente sede -: quali atti si intendano adottare, con la urgenza richiesta dalla decorrenza della disposizione (3 febbraio 2003), per evitare inutili disagi ai cittadini nonché disparità di trattamento tra le migliaia di autoscuole italiane; se non si ritenga inoltre opportuno sentire le associazioni di categoria per individuare il miglior percorso da seguire. (5-01540)





 
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