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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01557 presentata da SASSO ALBA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 20/01/2003

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01557 presentata da ALBA SASSO lunedì 20 gennaio 2003 nella seduta n. 249 SASSO, CAPITELLI e BORRELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge n. 124 del 1999 ha ricondotto ad ordinamento i corsi sperimentali di strumento musicale nella scuola media, istituendo una specifica classe di concorso (77A); legge 124 del 1999 ha stabilito l'accesso alle graduatorie permanenti (utilizzabili per i contratti individuali a tempo indeterminato e a tempo determinato) per i docenti con i seguenti requisiti: a) abilitazione all'insegnamento d'Educazione musicale; b) 360 giorni di servizio d'insegnamento di strumento musicale; la legge n. 124 del 1999 ha previsto una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale per i docenti sprovvisti d'abilitazione, ma in possesso del requisito del servizio (360 giorni d'insegnamento di strumento musicale); fino al 1999 l'affidamento delle supplenze nei corsi sperimentali di strumento musicale è avvenuto attraverso elenchi d'aspiranti, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996. Il comma 3 dell'articolo 6 per l'inserimento nell'elenco prioritario prevede un punteggio minimo d'idoneità pari a 78 punti, di cui almeno 30 legati a titoli artistico-professionali. Il comma 6 dell'articolo 6 dello stesso decreto prevede elenchi aggiuntivi, nei quali sono inseriti coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo d'idoneità previsto dal precedente comma 3; l'articolo 1, comma 2- bis della legge 333 del 20 agosto 2001 ha stabilito l'acceso nella graduatoria permanente di strumento musicale (2 a fascia) anche ai docenti abilitati per l'insegnamento d'educazione musicale, inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), con nota del 29 novembre 2001, ha chiarito che l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di strumento musicale è esteso ai docenti inclusi negli elenchi aggiuntivi previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996; la suddetta nota del 29 novembre 2001 ha permesso l'inserimento in massa di personale ben lontano dal raggiungimento del punteggio minimo d'idoneità artistica professionale (fissato in 30 punti), permettendo addirittura l'inclusione di personale assolutamente privo di titoli artistico-professionali (personale con zero punti, quindi assolutamente privo d'esperienza e competenze specifiche). Si evidenzia che numerosi aspiranti inseriti grazie a questa norma provengono da altri insegnamenti come il sostegno, e ancora molti di loro sono già in ruolo e non suonano più il proprio strumento (che vorrebbero insegnare) dal giorno del diploma; altri ancora si sono addirittura dedicati ad altre attività professionali anche totalmente estranee alla scuola. È da tenere presente infine che gran parte del personale suddetto non può nemmeno vantare un giorno d'insegnamento di strumento presso le scuole medie ad orientamento musicale (insegnamento che concorre, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, articolo 6, comma 3, alla valutazione dei titoli artistico-professionali). Limitare quindi all'esperienza formativa (quella dell'abilitazione per esempio) i titoli valutabili per l'insegnamento dello strumento musicale, sarebbe come permettere di insegnare cardiochirurgia a coloro che l'hanno solo letta sui libri, senza averla praticata; la tabella B di valutazione dei titoli, utilizzata ai sensi del DDG del 12 febbraio 2002 per la compilazione delle graduatorie permanenti di strumento musicale ed ancor prima per le graduatorie compilate ai sensi del decreto ministeriale l3 febbraio 1996, attribuisce in modo molto dettagliato un punteggio da 1 a 2 punti per ogni concerto eseguito in qualsivoglia teatrino parrocchiale di paese, quindi la tabella B serviva per impedire che personale incompetente potesse accedere ad un insegnamento che non si confà ai loro curricula professionali; il «possesso» di punti artistici da O a 30 diventa così un non requisito che elimina una selezione meritocratica del personale docente (e, come risulta agli interroganti, il Ministro Moratti teneva tanto alla qualità della scuola), dando la precedenza (a causa dell'inserimento nella II fascia delle permanenti) nell'attribuzione di un posto di ruolo a personale privo di competenze professionali per lo specifico insegnamento di strumento musicale (classe A077), ma abilitato per l'insegnamento di tutt'altra disciplina (ed. musicale nelle scuole secondarie di I e di II grado A031 e A032); le scuole ad orientamento musicale sono quelle che, con il regolamento attuativo della legge n. 508 del 1999 di riforma dei conservatori, andranno a costituire gli studi di base (gli attuali corsi inferiori dei Conservatori) per l'apprendimento della pratica strumentale, permettendo così un agevole passaggio nei licei musicali (gli attuali corsi medi) che sfocerà infine verso gli istituti d'alta cultura musicale (corsi superiori): la preparazione artistico-professionale è quindi un fattore indispensabile dal quale non si può prescindere per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello strumento, così nei conservatori (nei quali il punteggio minimo per l'inserimento nelle graduatorie per gli incarichi di supplenza è di 24 punti artisti) come nelle scuole medie ad orientamento musicale (nelle quali, infatti, all'epoca della sperimentazione di tali corsi ed ancora oggi, il punteggio minimo d'idoneità artistica era fissato, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, a 30 punti) -: tutto ciò premesso e in considerazione che le norme sul reclutamento sopra riportate hanno come denominatore comune l'idoneità professionale dei docenti, si chiede se l'inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale sia esteso anche a coloro che, pur inclusi negli elenchi aggiuntivi di cui sopra, sono privi del requisito minimo d'idoneità. (5-01557)





 
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