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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03610 presentata da STIFFONI PIERGIORGIO (LEGA PADANA) in data 21/01/2003

Interrogazione a risposta scritta4-03610 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-03610 presentata da PIERGIORGIO STIFFONI martedì 21 gennaio 2003 nella seduta n. 311 STIFFONI. Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della salute. Premesso che: nei giorni scorsi, un giudice del tribunale di Treviso ha pronunciato una sentenza di assoluzione nei confronti di un trentenne marocchino, accusato di aver violato le norme sulla permanenza nel territorio italiano, riconoscendo come «giustificato motivo» ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.189 (legge Bossi-Fini), che regola l'esecuzione dell'espulsione, il fatto di dover effettuare una visita medica; nello specifico, il clandestino aveva ricevuto, lo scorso 24 dicembre, la notifica di un ordine del Questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, cioè il 29 dicembre; veniva, invece, fermato dagli agenti di polizia a Castelfranco Veneto il giorno 30 dicembre. Di conseguenza, in base al disposto della legge, il clandestino veniva processato per direttissima, in quanto colto in flagranza di reato, per non aver eseguito l'ordine dell'Autorità; dal Tribunale di Treviso sono state finora pronunciate numerose sentenze di condanna per questo motivo e questa risulta essere la prima pronuncia di assoluzione, in quanto il giudice ha accolto le istanze presentate dai difensori dell'imputato, i quali hanno addotto come «giustificato motivo» del protrarsi della permanenza del loro cliente nel territorio dello Stato la necessità di effettuare una visita medica di controllo, a seguito di un intervento chirurgico, fissata, da tempo, per il giorno il 30 dicembre; considerato che: il fatto riportato è emblematico di un diffuso lassismo nell'applicazione della legge Bossi-Fini, ma nello stesso tempo porta alla luce le problematiche esistenti nell'applicazione della predetta legge, che necessiterebbero di correttivi normativi; nello specifico, senza voler per questo criticare una sentenza di un giudice o invadere l'autonomia dell'organo giudicante, appare oltremodo eccessivo valutare come giustificato motivo per disattendere un ordine di espulsione dell'Autorità il fatto di dover effettuare una visita medica; una simile decisione rischia di costituire un pericoloso precedente che potrebbe potenzialmente portare ad una vanificazione degli intenti della legge e, quindi, a «tutelare» l'immigrazione clandestina, anziché contrastarla, l'interrogante chiede di sapere: quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito a quanto descritto; quali iniziative intendano assumere al fine di contrastare queste pericolose distorsioni nell'applicazione della nuova legge sull'immigrazione; se, nello specifico, il Ministro della salute intenda disporre precisi controlli da parte dei presidi sanitari, volti a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano, al fine dell'erogazione delle prestazioni medico-sanitarie. (4-03610)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 100 all'Interrogazione 4-03610 presentata da STIFFONI Risposta. L'interrogazione in oggetto riguarda una sentenza del Tribunale di Treviso che ha ravvisato, sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto e della particolare patologia che aveva colpito lo straniero in questione, la sussistenza di un giustificato motivo per ritardare, per il tempo strettamente necessario, l'allontanamento dal territorio nazionale. A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico in materia di immigrazione, a tutti i cittadini stranieri sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona definiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, tra cui l'assistenza sanitaria per cure essenziali. In particolare, ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno la disciplina vigente assicura «le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, ancorché continuative». La decisione giudiziaria è pertanto del tutto conforme alla legge. Il Sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano



 
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