Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01811 presentata da COLA SERGIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 21/01/2003
Interrogazione a risposta orale Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01811 presentata da SERGIO COLA martedì 21 gennaio 2003 nella seduta n. 250 COLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: nella seduta del 19 dicembre 2002, la I Commissione referente del Csm ha deliberato di aprire nei confronti del dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, la procedura del trasferimento d'ufficio, integrando le precedenti contestazioni con una serie di incolpazioni aventi ad oggetto assunti comportamenti lesivi del prestigio e della autorevolezza della rilevante funzione e contrari ai doveri di ufficio imposti dall'ordinamento giudiziario; tali incolpazioni appaiono in stridente contrasto con quanto lo stesso Csm nella composizione del quadriennio 1998 -2002 aveva alla fine del 2000 affermato proprio nei confronti del dottor Cordova, in occasione dell'esame delle domande per il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore nazionale antimafia; in quella sede erano state evidenziate grandi capacità organizzative, impegno fuori del comune e straordinario senso di autonomia e indipendenza del dottor Cordova, «magistrato inquirente insensibile a pressioni, condizionamenti o attacchi di qualsiasi tipo e genere... protagonista di rigoroso esercizio della giurisdizione e di un doveroso controllo di legalità... da più parti fortemente osteggiato»; in data 20 novembre 2000, il consiglio giudiziario di Napoli, proprio in occasione della domanda per il conferimento dell'ufficio in concorso, aveva sottolineato che il dottor Cordova è stato «sempre stimato ed apprezzato quale magistrato l'estremo valore, di ampia preparazione, di indubbia capacità professionale, evidenziandosi in particolare la sua elevatissima abnegazione al lavoro...»; continuava - la valutazione del consiglio giudiziario di Napoli, sottolineando «come il dottor Cordova sia stato senza alcun dubbio determinante, durante l'espletamento degli incarichi direttivi, a strutturare gli uffici giudiziari enormemente attrezzati quanto a dotazioni materiali, personale amministrativo e magistrati e con ciò spiccando tale circostanza quale indubbia qualità per l'esercizio di funzioni direttive anche di primissimo livello»; occorre precisare che la procedura di trasferimento di ufficio avviata a carico del dottor Cordova presuppone che egli, per sua colpa, non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, a norma di quanto disposto dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; risulta all'interrogante, come riportato peraltro da alcuni organi di stampa ( la Repubblica del 27 e 28 settembre 2001 e del 16 gennaio e 10 maggio 2002; L'Unità dell'8 maggio 2002; La voce della Campania del 12 dicembre 2001), che alcuni altri magistrati abbiano reso dichiarazioni lesive della credibilità e del prestigio dell'ordinamento giudiziario -: se siano stati avviati procedimenti disciplinari o procedure di trasferimento di ufficio a carico dei predetti magistrati e, in caso contrario, se non intenda il Ministro interrogato promuovere l'azione disciplinare nei loro confronti, presso il Consiglio superiore della magistratura. (3-01811)