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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03707 presentata da PIATTI GIANCARLO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 23/01/2003

Interrogazione a risposta scritta4-03707 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-03707 presentata da GIANCARLO PIATTI giovedì 23 gennaio 2003 nella seduta n. 315 PIATTI, BATTAFARANO. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . Premesso che: l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, per la lavoratrice madre, (o, in alternativa al padre) di minori con handicap in situazione di gravità accertata, la possibilità di fruire (in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa di cui alla legge n. 1204/1971) di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; lo stesso articolo prevede, per le stesse lavoratrici, purché il minore con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate, la possibilità di fruire successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, di tre giorni di permesso mensili consecutivi. Tali permessi, secondo l'interpretazione dell'INPS, non sono frazionabili ad ore; ai permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge n. 903/1977 che pongono a carico dell'Istituto assicuratore i relativi trattamenti; è inoltre previsto l'accredito figurativo della contribuzione; i datori di lavoro assicurati per le prestazioni di malattia e maternità pongono a conguaglio dei contributi da versare, gli importi anticipati alla lavoratrice a titolo di permessi; il costo a carico dell'operazione, sostenuto dall'INPS nel caso di lavoratrice del settore privato, è identico sia che (dopo il compimento del 3º anno) usufruisca di permessi giornalieri, sia che usufruisca di permessi orari per effetto del loro frazionamento, attualmente negato, si chiede di sapere se non si voglia fornire direttive all'INPS affinché i permessi succitati siano utilizzabili in modo frazionato. (4-03707)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 089 all'Interrogazione 4-03707 presentata da PIATTI Risposta. Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla razionalità dei permessi giornalieri previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92, si fa presente che nella circolare di questo Ministero del 30 aprile 1996 viene specificato che «.... per quanto attiene alla possibilità di usufruire di tre giorni di permesso mensile sotto forma di riposi giornalieri orari, a parziale rettifica della circolare n. 28/93, si precisa che tali permessi possono essere goduti in forma frazionata attraverso l'utilizzo di sei mezze giornate lavorative...». Tale interpretazione è stata recepita anche dall'INPS che, con circolare n. 211/96, ha fornito le opportune indicazioni. Infatti l'Istituto, nella predetta circolare, ha precisato che i 3 giorni al mese di permesso per ogni persona con disabilità potranno essere fruiti anche frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato. Pertanto, un lavoratore con orario giornaliero di lavoro pari a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, può fruire nel mese, in alternativa ai 3 giorni di permesso mensile, fino a sei permessi di 3 ore e mezza ciascuno. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni



 
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