Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01849 presentata da COLASIO ANDREA (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 27/01/2003
Interrogazione a risposta orale Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01849 presentata da ANDREA COLASIO lunedì 27 gennaio 2003 nella seduta n. 253 COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: già da un anno risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per insegnante di sostegno, istituiti presso le facoltà di scienze della formazione ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975; tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica, garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli, come gli studenti in situazione di handicap ; le suddette norme costituzionali a garanzia del diritto all'istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono state recepite nella legge-quadro n. 104 del 1992, ed in particolare, nell'articolo 14, che andrebbe applicato in combinato con l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998; il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 è riconosciuto come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di «abilitazione», requisito necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica; i corsi ex decreto interministeriale (D.I.) n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975 sono stati attivati in conformità l'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, e sono stati gli unici corsi di specializzazione che fino ad ora hanno seguito lo schema formativo previsto dai «nuovi programmi» entrati in vigore con il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226; ai corsi sopraccitati si accedeva, previa selezione, con i seguenti indispensabili titoli di studio (requisiti minimi): 1) diploma di scuola magistrale, triennale, per la scuola materna; 2) diploma di maturità magistrale, quadriennale, per la scuola elementare e materna; 3) diploma di maturità, quinquennale, per la scuola secondaria, area tecnico-pratica; 4) laurea, per la scuola secondaria; i corsi ex decreto interministeriale n. 460 del 1998 ed ex decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975 sono stati attivati con un provvedimento intitolato: «Norme transitorie», proprio in virtù della necessità e dell'urgenza di formare insegnanti di sostegno dotati del titolo previsto dalla legge n. 104 del 1992 per operare nelle classi in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap , data la carenza di tali insegnanti verificatasi del decennio di transizione, cioè nel periodo necessario per l'attivazione delle procedure previste dalla legge 341 del 19 novembre 1990, che prescrive la laurea quale titolo di studio per insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado; gli insegnanti che hanno frequentato i corsi ex decreto interminsteriale 460 del 1998 ex decreto del presidente della Repubblica 970 del 1975 sono stati nominati su posti di sostegno dai dirigenti scolastici e dai C.S.A. territoriali e sono stati inquadrati in terza fascia, poichè privi di abilitazione, con diritto tuttavia di precedenza rispetto a tutti gli insegnanti privi del titolo di specializzazione, come previsto dall'articolo 14, comma 6 della legge n. 104 del 1992. Da sottolineare inoltre che, data la carenza di insegnanti specializzati, la circolare ministeriale n. 245 dell'ottobre 2000 dava indicazioni precise circa l'assunzione per coloro che avevano frequentato il primo anno del corso di specializzazione, con priorità rispetto a chi era privo del titolo di specializzazione; tutti questi insegnanti, oltre 10.000, operano nelle scuole di ogni ordine e grado da alcuni anni, ma ora verranno «scavalcati» da insegnanti più giovani, privi di qualsiasi esperienza nella scuola e/o nelle attività di sostegno, che nel frattempo hanno conseguito o stanno conseguendo la specializzazione, mediante la frequenza di: 1) percorsi aggiuntivi di 400 otre per gli abilitati SSIS; 2) percorsi aggiuntivi di 400 ore per i frequentanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria; 3) percorsi di 800 ore per gli abilitati, provenienti da qualsiasi canale, a seguito del decreto ministeriale del 20 febbraio 2002; a fronte di questa situazione, sono verificate numerose sollecitazioni: a) la VII, Commissione della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, ha votato all'unanimità la risoluzione 8-00023 (seconda versione); b) il Parlamento sta per approvare la legge di riforma della scuola (atto Camera n. 3387); c) il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato il decreto ministeriale del 26 novembre 2002; si aggiungano inoltre: a) la volontà delle università di non attivare il dispositivo del decreto ministeriale 26 novembre 2002, espressa dal Presidente della C.R.U.I.; b) la lettera del 9 gennaio 2003, firmata per il Ministro dal Sottosegretario onorevole Valentina Aprea, che dichiara chiusa la partita; c) il fatto che le università valutino in maniera completamente differente, a seconda del luogo e ad personam , i crediti maturati con la frequenza dei corsi di specializzazione biennali, promossi dalle stesse università; continua così a perdurare nell'intero Paese una mortificante ed alienante condizione di docente, specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975; per essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento; sarebbe opportuno e urgente consentire a tutti coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, di conseguire l'abilitazione mediante un provvedimento specifico, vale a dire un corso riservato ai sensi della legge 124 del 1999, o in alternativa, mediante l'ammissione a sostenere, presso le università organizzatrici, un esame di Stato integrativo post-specializzazione, con valore di prova concorsuale, valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto-legge 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni -: quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in ordine alla difficile situazione esposta ed in particolare quale sia il suo giudizio in relazione alla possibilità di effettuare un corso riservato per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap . (3-01849)