Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01606 presentata da PREDA ALDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 04/02/2003
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01606 presentata da ALDO PREDA martedì 4 febbraio 2003 nella seduta n. 258 PREDA, SEDIOLI, RAVA e ROSSIELLO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per conoscere - premesso che: la regolamentazione comunitaria sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha sempre previsto che dalle distillazioni del vino effettuate nell'ambito degli interventi di mercato si possa ottenere sia alcole che acquavite di vino; in assenza di una norma comunitaria nel settore dell'alcole, gli organismi d'intervento nazionali sono stati legittimati ad operare con discrezionalità nella commercializzazione dei prodotti che andavano acquistando con interventi attuati a completamento delle misure di distillazione facoltativa, che non prevedono l'acquisto a carico del bilancio comunitario; nell'attuazione degli interventi nazionali, l'AIMA (ora AGEA) ha deciso sin dall'inizio di perseguire una politica di orientamento degli operatori interessati verso quei prodotti che, nel tempo, la stessa AIMA avrebbe potuto immettere sul mercato più facilmente e con migliori prospettive economiche, privilegiando in particolare l'acquavite di vino destinata alla produzione di brandy; per assicurarsi un prodotto di qualità l'AIMA, con delibera del 18 settembre 1991, ha istituito un meccanismo basato sull'impegno al riacquisto che ha garantito finora ai produttori di brandy un costante e periodico approvvigionamento dell'acquavite dagli stessi prodotta ed invecchiata con cura; tale meccanismo è sorto perché la stessa AIMA non era in condizione di potersi garantire in fase di acquisto, alle condizioni minime dettate dai relativi regolamenti CEE, materie prime con idonei requisiti organolettici e chimici. Il coinvolgimento degli stessi produttori di brandy è stata quindi la componente essenziale che ha permesso il funzionamento dell'intero ciclo, che si concludeva con il riconoscimento della facoltà di riacquistare l'acquavite così prodotta, alla fine dell'adeguato periodo di invecchiamento; l'ultima vendita di acquavite, con il sistema dell'impegno al riacquisto, è effettuata dall'AIMA nel 1998 ed ha riguardato tutte le scorte in deposito nei magazzini di invecchiamento provenienti dalle distillazioni facoltative fino alla campagna 1996/1997; il sistema di vendita basato sull'impegno al riacquisto adottato dall'AIMA, oltre ad avere favorito la promozione della qualità, ha evitato la formazione di accumuli di eccedenze di acquavite e soprattutto ha determinato minore produzione di altri alcoli, che sebbene acquistati dall'organismo di intervento al medesimo prezzo dell'acquavite sono stati poi smaltiti in mercati non tradizionali con importanti perdite a carico della medesima AIMA -: per quali motivazioni non si pervenga ad un intervento finalizzato alla prosecuzione della politica intrapresa dall'AIMA nel 1991, fino all'esaurimento delle scorte oggi giacenti presso i magazzini dei depositari, chiudendo così un ciclo irripetibile, considerato che la nuova organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo esclude ora la possibilità di conferire agli organismi di intervento i prodotti della distillazione facoltativa, tenendo anche conto che l'emanazione del provvedimento di riacquisto alle stesse condizioni praticate dall'AIMA nell'ultima vendita del 1998 consentirebbe non solo la collocazione sul mercato dell'acquavite, ma anche l'interruzione dell'erogazione del compenso di stoccaggio dalla data di sottoscrizione dell'atto. (5-01606)