Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01614 presentata da CRISCI NICOLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 05/02/2003
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01614 presentata da NICOLA CRISCI mercoledì 5 febbraio 2003 nella seduta n. 259 CRISCI. - Al Ministro della funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: l'attuale disciplina delle incompatibilità degli incarichi e degli impieghi dei pubblici dipendenti, frutto di una sedimentazione normativa risalente al 1957, anno in cui fu varato il decreto del Presidente della Repubblica n. 3, per quanto complessa ed ancora disarticolata, nonostante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sembra, tuttavia, escludere in maniera assoluta la possibilità di ricoprire incarichi societari in imprese aventi fini di lucro; già il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, all'articolo 60, prevedeva, e tuttora la disposizione risulta vigente, l'impossibilità per i dipendenti pubblici di «esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite con fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente». Così come il successivo articolo 62 dispone che «nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa». Parimenti, il comma 9, dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che «Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi»; la direzione centrale del personale dell'agenzia delle entrate, con circolare dell'11 luglio 2001, protocollo n. 2001/12324, inviata alle direzioni centrali, agli uffici alla dirette dipendenze del direttore dell'agenzia e alle direzioni regionali, ha fornito alle suddette strutture le direttive in materia di disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi per il personale appartenente alla medesima amministrazione, sostenendo invece la totale incompatibilità con l'assunzione a qualunque titolo di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro -: stante la evidente differente interpretazione e applicazione normativa adottata al riguardo da detta amministrazione e, probabilmente condivisa da altre, quale sia la valutazione dell'Esecutivo al riguardo e quali iniziative il Ministro ritenga di voler assumere al fine di fornire un orientamento interpretativo omogeneo e chiarificatore.(5-01614)