Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00634 presentata da MONTECCHI ELENA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 13/02/2003
Interpellanza Atto Camera Interpellanza 2-00634 presentata da ELENA MONTECCHI giovedì 13 febbraio 2003 nella seduta n. 265 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere, premesso che: da notizie di stampa si apprende che, in risposta ad alcuni prefetti, la Presidenza del Consiglio avrebbe diramato una nota in cui, facendo riferimento alla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e al conseguente regolamento applicativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, si farebbe presente che non sarebbe prevista sugli edifici pubblici l'esposizione di simboli privati e, implicitamente, sempre secondo le notizie di stampa, ciò potrebbe configurare il reato di vilipendio della bandiera previsto all'articolo 292 del codice penale; la legge 5 febbraio 1998, n. 22, non intende regolare per intero l'esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici, ma solo limitarsi ad applicare l'articolo 12 della Costituzione rispetto alla bandiera italiana e le conseguenze dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tanto che essa non fa menzione dei vessilli e gonfaloni degli enti locali che pure sono normalmente e tradizionalmente esposti; il rinvio previsto nella medesima legge, sulla base delle norme generali in essa contenute, ad un apposito regolamento per le concrete disposizioni di attuazione esclude esplicitamente dall'applicazione del regolamento «i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi» sulla base del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 1 e della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2; il medesimo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 riafferma nel suo articolo 8 che «l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni» e che la bandiera nazionale debba precedere il gonfalone proprio dell'ente, ogni volta che sia prescritta l'esposizione di quest'ultimo; la bandiera della pace in linea generale non assume significati legati ad una particolare organizzazione privata o di parte, o a puntuali e opinabili prese di posizione di merito politico, ma al solo valore della pace così come affermato dall'articolo 11 della Costituzione -: se il Governo, evitando peraltro qualsiasi riferimento esplicito o implicito a reati di opinione di dubbia costituzionalità e su cui giacciono peraltro numerose proposte di modifica del codice penale, non intenda ritirare la propria nota, affidandosi, nello spirito della costruzione di un assetto federalista rispettoso dell'unità nazionale, al senso di responsabilità degli amministratori locali e regionali i quali, nel contesto territoriale in cui sono chiamati ad operare per scelta dei cittadini, sono meglio in grado di capire se tale bandiera possa concretamente rappresentare un segno di unità su uno dei valori fondanti della Costituzione o possa al contrario essere avvertita, per le più varie ragioni, come segno di ulteriori divisioni nel corpo sociale. (2-00634) «Montecchi, Sereni, De Brasi, Sabattini, Folena, Innocenti».