Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01963 presentata da GUERZONI ROBERTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/02/2003
Interrogazione a risposta orale Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01963 presentata da ROBERTO GUERZONI mercoledì 19 febbraio 2003 nella seduta n. 268 GUERZONI, INNOCENTI, GRANDI, RUZZANTE e SANDI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: da tempo è all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento la questione del risarcimento dei cittadini italiani detenuti nei campi di concentramento e sottoposti ai lavori forzati; il 12 agosto 2000 la Repubblica Federale Tedesca ha promulgato la legge istitutiva della fondazione Verantwoutung, Erinnerung und Zukunft (Memoria, Responsabilità e Futuro), con il fine di promuovere forme di indennizzo per i cosi detti «schiavi di Hitler» utilizzando un fondo di circa 10 miliardi di marchi; l'istituto a cui richiedenti residenti in Italia dovevano fare riferimento per le domande di risarcimento è l'IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), con sede a Ginevra; da diversi mesi molti richiedenti vedono respinte dalla IOM le loro domande sulla base di una interpretazione della legge tedesca per cui gli italiani aventi lo status di IMI (internato militare italiano), pur detenuti nei campi di concentramento e adibiti al lavoro coatto e forzato, non possono esercitare il diritto all'indennizzo in quanto non sono stati detenuti in un campo di sterminio; in realtà la legge tedesca in oggetto non limita il diritto ai benefici economici previsti al paragrafo 11 alla condizione di essere stato trattenuto in «campo di sterminio» (Vernichtungslager) , ma prevede che hanno titolo all'indennizzo coloro che furono tenuti prigionieri in un «campo di concentramento (Konzentrationslager) come definito nel paragrafo 42-2 della legge federale negli indennizzi», il quale paragrafo rinvia alla definizione «luoghi di prigionia considerati come campi di concentramento ai sensi del paragrafo 31-2 nella legge sugli indennizzi, e, in particolare, quelli che sottostavano all'ufficio SS di Economia-Amministrazione, gruppo d'ufficio D» e che quindi si possa ritenere che la lista di campi Konzentrationslager da prendere in considerazione sia quella di cui alla Gazzetta Ufficiale tedesca del 24 settembre 1977 (con integrazione del 3 dicembre 1982); lo stesso Governo tedesco, in data 3 settembre 2001, mentre sosteneva l'esclusione in via di principio degli IMI, ammetteva «tuttavia, se qualche singolo militare italiano sia stato sottoposto per ragioni razziali, a condizioni particolarmente pesanti oppure sia stato, per altri motivi, rinchiuso in un campo di concentramento, questo può costituire una giustificazione alle prestazioni previste dalla legge» -: quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere, sia nelle relazioni con Governo tedesco sia per ciò che è di propria competenza, per evitare che vi sia un ricaduta negativa sulle migliaia di cittadini italiani, che, oltre ad avere subito la sofferenza della prigionia e del lavoro coatto, si vedano oggi negato un pur che minimo riconoscimento di questa loro condizione.(3-01963)