Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00228 presentata da RAMPONI LUIGI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 24/03/2003
Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00228 presentata da LUIGI RAMPONI lunedì 24 marzo 2003 nella seduta n. 285 La IV Commissione, premesso che: ildecreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nell'istituire i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate non ha conseguito la piena equiordinazione delle carriere nell'ambito del comparto sicurezza, così come stabiliva la legge 6 marzo 1992, n. 216. Ciò a causa del diverso regime transitorio applicato al ruolo dei marescialli delle Forze Armate. Infatti, mentre nel ruolo degli ispettori delle Forze di Polizia è stato possibile attribuire avanzamenti fino a due gradi successivi, nel corrispondente ruolo dei marescialli l'articolo 34 dell'anzidetto decreto legislativo n. 196 del 1995 ha consentito l'attribuzione, mediamente, di un solo grado; il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ha previsto una serie di norme a beneficio del personale che hanno consentito di eliminare solo parzialmente, e solo dal punto di vista economico, i disallineamenti prodotti dalla diversità delle norme transitorie a suo tempo applicate; il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, riguardanti il personale non direttivo dell'Arma dei Carabinieri, ha fissato le promozioni annuali a maresciallo aiutante (grado apicale del ruolo degli Ispettori) nel numero massimo di 1/30 del personale in organico del ruolo ispettori, confermando peraltro condizioni di avanzamento più favorevoli rispetto a quelle esistenti nei ruoli paritetici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; con la legge 29 marzo 2001, n. 86 è stato previsto il passaggio dall'attuale sistema dei livelli retributivi al nuovo sistema dei parametri stipendiali tenendo conto delle esistenti posizioni di stato e di carriera del personale nell'ambito del comparto sicurezza. Tale passaggio provocherà, in mancanza di adeguati interventi, il consolidamento dei disallineamenti esistenti tra i ruoli paritetici delle forze armate e delle forze di polizia; occorre sanare detti disallineamenti mediante l'introduzione di opportuni emendamenti e integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, tendenti a riallineare le posizioni di carriera del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio alla data del 1 o settembre 1995 ed inquadrato nel ruolo marescialli ai sensi dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo, con quelle del personale dei ruoli delle Forze di Polizia. Tali emendamenti ed integrazioni dovranno altresì tendere al conseguimento di eguali condizioni di avanzamento al grado apicale dei ruoli di appartenenza; tale riallineamento dovrà essere realizzato evitando comunque il verificarsi di disallineamenti nel grado a danno del personale delle Forze di Polizia, e fermo restando che le valutazioni già effettuate ed i giudizi di idoneità già riportati dal personale delle Forze Armate dovranno conservare la loro validità ai fini dei successivi avanzamenti; gli effetti economici del riallineamento dovranno decorrere dal 1 o gennaio 2003 anche nel caso che il passaggio dal sistema dei livelli retributivi a quello dei parametri stipendiali abbia luogo prima del conseguimento del riallineamento delle carriere, impegna il Governo: ad adottare entro l'anno in corso le più idonee iniziative normative per assicurare un rapido superamento dei disallineamenti evidenziati tra il personale del ruolo marescialli delle Forze Armate ed il personale del ruolo ispettori delle Forze di Polizia mediante opportune modifiche ed integrazione al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Ciò al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere e dei trattamenti economici del personale non direttivo dei Dicasteri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e Finanze, della Giustizia e dell'Agricoltura e Foreste secondo criteri di sostanziale omogeneità e nel rispetto del principio di equiordinazione; ad assicurare la copertura degli oneri connessi con l'approvazione del suddetto strumento normativo con risorse finanziarie autonome e diverse da quelle destinate alla copertura degli oneri connessi con il provvediemento che dovrà introdurre nell'ambito del Comparto Sicurezza il nuovo sistema dei parametri stipendiali. Ciò in quanto sia il provvedimento di equiordinazione sia il progetto di parametrazione sono necessari a soddisfare le giuste aspettative del personale interessato. (7-00228) «Ramponi, Lavagnini, Ascierto».